COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 03 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.1.2. OPPOSIZIONE U.S. CORBIOLO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 69 del 26/4/2012 – Squalifica per quattro giornate Giocatore Brunelli Nicola – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 03 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.1.2. OPPOSIZIONE U.S. CORBIOLO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 69 del 26/4/2012 – Squalifica per quattro giornate Giocatore Brunelli Nicola – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Corbiolo ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 69 del 26/4/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Brunelli Nicola : “una giornata per espulsione e tre giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro, minacciandolo ed usando linguaggio blasfemo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Corbiolo; vista la documentazione ufficiale in atti; valutato il provvedimento sanzionatorio irrogato dal Giudice Sportivo di primo grado che appare adeguato in relazione ai fatti acclarati; constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Corbiolo; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Brunelli Nicola; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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