F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 04 Maggio 2012 (400) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FERRETTI (Calciatore attualmente tesserato per la Soc.F.C.Treviso srl), DI GIULIO ZANNI (Agente di calciatori) • (nota n. 6009/165 pf 11-12/SP/blp del 6.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 04 Maggio 2012
(400) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FERRETTI (Calciatore attualmente tesserato per la Soc.F.C.Treviso srl), DI GIULIO ZANNI (Agente di calciatori) • (nota n. 6009/165 pf 11-12/SP/blp del 6.3.2012).
Con atto del 6 marzo 2012 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il calciatore Ferretti Andrea per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 29, commi 1 e 2 N.O.I.F., in quanto al momento del conferimento del mandato all’agente Zanni Giulio si qualificava come calciatore professionista, quando in realtà rivestiva lo status di calciatore dilettante; ed il sig. Zanni Giulio per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 e 19 commi 3 e 5 del Regolamento Agenti, per avere accertato l’incarico conferito dal calciatore Ferretti Andrea, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore. All’inizio della riunione odierna i Signori Andrea Ferretti e Giulio Zanni, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Andrea Ferretti e Giulio Zanni, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art.
23, CGS; [“pena base per il Signor Andrea Ferretti, ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 4.000,00 (€ quattromila/00); pena base per il Sig. Giulio Zanni, sospensione della licenza per mesi 2 (due), con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, alla sospensione della licenza per mesi 1 (uno), con ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni; per il Sig. Andrea Ferretti ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00); per il Sig. Giulio Zanni sospensione della licenza per mesi 1 (uno), con ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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