F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012 (446) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ACCORNERO (Presidente e Legale rappresentante della Società Novara Calcio Spa), MASSIMO DE SALVO (Vice Presidente e Direttore Generale della Società Novara Calcio Spa), e della Società NOVARA CALCIO SPA (nota n. 6978/174 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012
(446) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ACCORNERO (Presidente e Legale rappresentante della Società Novara Calcio Spa), MASSIMO DE SALVO (Vice Presidente e Direttore Generale della Società Novara Calcio Spa), e della Società NOVARA CALCIO SPA (nota n. 6978/174 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012)
Con nota del 4.4.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i signori Accornero Carlo e De Salvo Massimo, il primo nella qualità di Presidente ed il secondo di Vice Presidente esecutivo, Consigliere delegato e Direttore Generale della Società Novara Calcio S.p.A. di cui sono entrambi legali rappresentanti, nonché la stessa società, per rispondere, i primi due:
– della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1, del CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n.158/A del 29/04/2011, per non avere provveduto, entro il termine del 30 giugno 2011, al deposito del Nulla Osta del Prefetto in relazione all’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2011/2012 in un impianto non ubicato nel proprio comune;
la seconda:
- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto ai suoi legali rappresentanti. Con memoria difensiva in atti, i deferiti, contestato il fatto, per avere inviato tutta la documentazione entro il 30.6.2011, in essa incluso il Nulla Osta della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – a loro dire costituendo l’invio del Nulla Osta a firma del Prefetto del 5.7.2001 un mero eccesso di zelo, hanno eccepito la mancata lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e la inammissibilità della contestazione del medesimo fatto a ben tre soggetti diversi. Hanno quindi chiesto il proscioglimento dalla incolpazione ascritta e, in via subordinata, previo riconoscimento delle attenuanti, l’adozione della sanzione al di sotto di quella minima edittale. In via istruttoria hanno chiesto disporsi l’acquisizione della documentazione inoltrata alla Commissione Criteri Infrastrutturali e del crono programma dei lavori di ampliamento dello stadio “Silvio Piola” di Novara. All’inizio della riunione odierna i Signori Carlo Accornero, Massimo De Salvo e la Società Novara Calcio Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Carlo Accornero, Massimo De Salvo e la Società Novara Calcio Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Carlo Accornero, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 a € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per il Sig. Massimo De Salvo ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 a € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per la Società Novara Calcio Spa ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 a € 13.400,00 (€ tredicimilaquattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni; per i Signori Carlo Accornero e Massimo De Salvo ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) ciascuno; per la Società Novara Calcio Spa ammenda di € 13.400,00 (€ tredicimilaquattrocento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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