F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012 (448) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società S.S.Juve Stabia Spa), e della Società SS JUVE STABIA SPA (nota n. 6980/175 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012
(448) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società S.S.Juve Stabia Spa), e della Società SS JUVE STABIA SPA (nota n. 6980/175 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012)
Con nota del 4.4.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il signor Amodio Roberto, amministratore unico e legale rappresentante della S.S. Juve Stabia S.p.A. e la stessa società, per rispondere, il primo:
– della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1, del CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n.158/A del 29/04/2011, per non avere provveduto, entro il termine del 30 giugno 2011, al deposito del Nulla Osta del Prefetto in relazione all’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2011/2012 in un impianto non ubicato nel proprio comune;
la seconda:
- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto al suo legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Signor Roberto Amodio e la Società SS Juve Stabia Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Roberto Amodio e la Società SS Juve Stabia Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Roberto Amodio, inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società SS Juve Stabia Spa ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 a € 13.334,00 (€ tredicimilatrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni; per il Sig. Roberto Amodio inibizione di giorni 40 (quaranta); per la Società SS Juve Stabia Spa ammenda di € 13.334,00 (€ tredicimilatrecentotrentaquattro/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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