F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012 (417) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI ANGIELLO (Dirigente della Società US Latina Calcio Srl), e della Società US LATINA CALCIO SRL (nota n. 6556/676 pf11-12/AM/ma del 21.3.2012)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012 (417) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI ANGIELLO (Dirigente della Società US Latina Calcio Srl), e della Società US LATINA CALCIO SRL (nota n. 6556/676 pf11-12/AM/ma del 21.3.2012) Con provvedimento del 21 marzo 2012 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: il signor Angiello Luigi, direttore generale dell’ U.S. Latina Calcio, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, anche in relazione all’ art.5 c. 1, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver pubblicamente ingiuriato l’arbitro Sig. Raffaele Losito ed il suo assistente con l’epiteto di “scapocchione” e per averli tacciati di incapacità, con ciò ledendo gravemente il prestigio e la reputazione di persone operanti nell’ambito della FIGC; la società U.S. Latina Calcio srl a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 4 e 5, c. 2, CGS, per le condotte ascrivibili al suo su citato tesserato. All’inizio della riunione odierna il Signor Luigi Angiello e la Società US Latina Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Luigi Angiello e la Società US Latina Calcio Srl tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Luigi Angiello, inibizione di mesi 2 (due) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 40 (quaranta) di inibizione e € 3.350,00 (€ tremilatrecentocinquanta/00) di ammenda; pena base per la Società US Latina Calcio Srl ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 a € 2.680,00 (€ duemilaseicentoottanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni; per il Sig. Luigi Angiello inibizione di giorni 40 (quaranta) e ammenda di € 3.350,00 (€ tremilatrecentocinquanta/00); per la Società US Latina Calcio Srl ammenda di € 2.680,00 (€ duemilaseicentoottanta/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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