DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°94 del 02/05/2012 Campionato Nazionale Juniores gara del 1/ 5/2012 NUOVA COSENZA CALCIO SRL – LICATA 1931
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°94 del 02/05/2012
Campionato Nazionale Juniores
gara del 1/ 5/2012 NUOVA COSENZA CALCIO SRL - LICATA 1931
Il Giudice Sportivo,
- rilevato che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società LICATA 1931;
- considerato che la rinuncia, intervenuta nella fase finale del campionato - triangolari - alterando in maniera evidente il regolare svolgimento della competizione sportiva, costituisce una palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità indicati dall'art. 1 CGS;
- visti gli artt. 1, 17, 18 lett. g del C.G.S. e 53 delle NOIF; P.Q.M.
Delibera:
1) di comminare alla società LICATA 1931 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di € 4.000 trattandosi di rinuncia intervenuta nella fase finale del campionato, come previsto dal punto O/5, C.U. n.1 del 1º luglio 2011.