COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 08/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2014 INFLITTA AL CALCIATORE LEONI ANDRE SEGUITO GARA CIABBINO/VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO DEL 31.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 155 del 19.4.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 08/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2014 INFLITTA AL CALCIATORE LEONI ANDRE SEGUITO GARA CIABBINO/VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO DEL 31.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 155 del 19.4.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore LEONI ANDREA, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica fino al 30 giugno 2014 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato, con il suo gesto, ad attirare l’attenzione dell’arbitro sul grave fatto di violenza appena posto in essere da un calciatore della squadra avversaria ai danni di un suo compagno di squadra. A dire della reclamante, la gara non fu definitivamente sospesa per il fatto ascritto al Leoni, ma per la difficile situazione ambientale creatasi. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante chiedeva ammettersi prova testimoniale, all’uopo indicando il proprio allenatore ed un proprio giocatore. L’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato di avere, nell’occasione, subito un colpo, come una ginocchiata, al fondo schiena che gli provocò forte dolore, perduratogli anche il giorno successivo; di essersi subito girato, ma di non essere riuscito ad individuare l’autore del gesto: di certo fu un calciatore dei tre o quattro della Vigor Sant’Elpidio Calcio che erano dietro di lui, non essendovi altre persone ed in particolare il massaggiatore che era impegnato a soccorrere un giocatore della propria squadra, sanguinante a terra perchè colpito da un avversario. Lo stesso direttore di gara ha precisato di avere sospeso definitivamente l’incontro per l’atto di violenza subito. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • rilevato che dall’espletata istruttoria è emerso che, a fronte di un insuperabile stato di incertezza del quadro probatorio in merito all’identificazione del responsabile, l’atto di violenza subito dall’arbitro è stato certamente posto in essere da un calciatore della squadra dell’odierna reclamante; • ritenuto pertanto di dover annullare la sanzione della squalifica applicata al massaggiatore Leoni Andrea, certamente non colpevole dei fatti di cui, tramite la società, si è autoaccusato e per i quali è stato sanzionato. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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