COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. NEVIANO – U.S.D. ALEZIO del 18 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. NEVIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e squalifica calciatori GRECO Stefano, GRECO Giorgio Matteo, RESTA Simone, MASTRIA Christian, DORIA Pierluigi, GRECO Antonio ed inibizione dirigente FINAMORE Sergio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 22 Marzo 2012 della Delegazione Provinciale di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. NEVIANO – U.S.D. ALEZIO del 18 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. NEVIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e squalifica calciatori GRECO Stefano, GRECO Giorgio Matteo, RESTA Simone, MASTRIA Christian, DORIA Pierluigi, GRECO Antonio ed inibizione dirigente FINAMORE Sergio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 22 Marzo 2012 della Delegazione Provinciale di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; considerato che il reclamo proposto dalla società A.S.D. NEVIANO può trovare solo parziale accoglimento avverso le squalifiche inflitte dal Primo Giudice nei confronti dei calciatori GRECO Stefano, GRECO Giorgio Matteo, RESTA Simone, MASTRIA Christian il comportamento dei quali è risultato non violento ma gravemente ingiurioso irriguardoso e antisportivo nei confronti dell’arbitro per cui adeguate si appalesano per ciascuno di essi, le sanzioni delle squalifiche fino al 30 giugno 2013; ritenuto che adeguate si appalesano le squalifiche inflitte dal Primo Giudice nei confronti dei calciatori DORIA Pierluigi, GRECO Antonio nonché la inibizione inflitta al dirigente FINAMORE Sergio per cui va respinto il reclamo proposto dalla società A.S.A. NEVIANO nei confronti dei calciatori suddetti e del dirigente P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi al 30 giugno 2013 le squalifiche inflitte nei confronti dei calciatori GRECO Stefano, GRECO Giorgio Matteo, RESTA Simone, MASTRIA Christian; - confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accogliemnto del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it