LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Martina MULAS/A.S.D.FEMMINILE CAGLIARI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Martina MULAS/A.S.D.FEMMINILE CAGLIARI
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/1/2012 la Sig.na Martina MULAS, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FEMMINILE CAGLIARI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di non aver percepito le prime tre rate dal 1/9 al 5/12/2011 (avendo poi cessato di prestare attività sportiva con la suddetta società) richiedeva la condanna della stessa al pagamento della somma di €.2.250,00. La Società non depositava alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal regolamento. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.FEMMINILE CAGLIARI,al pagamento in favore della sig.na Martina MULAS,della somma di €.2.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.