F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095 del 14 Maggio 2012 (369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BETTEGA, ANTONIO GIRAUDO, LUCIANO MOGGI, JEAN CLAUDE BLANC, GABRIELE ORIALI (all’epoca dei fatti Dirigenti di Società), FORTUNATO CANDIDO,CARMINE RAIOLA, JORGE PAULO AGUSTINHO MENDES, OSCAR DAMIANI, FRANCO GRANELLO, BRUNO CARPEGGIANI, GIUSEPPE BONETTO, MARCELLO BONETTO, PAOLO CONTI (Agenti calciatori), ENZO MARESCA, ZDENEK GRYGERA,TIAGO MENDES CARDOSO, VIEIRA PATRICK, ZLATAN IBRAHIMOVIC, MARCO MARCHIONNI, ANTONIO CHIMENTI (Calciatori) • (nota n. 5677/982 pf 09-10/SP/blp del 23.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095 del 14 Maggio 2012 (369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BETTEGA, ANTONIO GIRAUDO, LUCIANO MOGGI, JEAN CLAUDE BLANC, GABRIELE ORIALI (all’epoca dei fatti Dirigenti di Società), FORTUNATO CANDIDO,CARMINE RAIOLA, JORGE PAULO AGUSTINHO MENDES, OSCAR DAMIANI, FRANCO GRANELLO, BRUNO CARPEGGIANI, GIUSEPPE BONETTO, MARCELLO BONETTO, PAOLO CONTI (Agenti calciatori), ENZO MARESCA, ZDENEK GRYGERA,TIAGO MENDES CARDOSO, VIEIRA PATRICK, ZLATAN IBRAHIMOVIC, MARCO MARCHIONNI, ANTONIO CHIMENTI (Calciatori) • (nota n. 5677/982 pf 09-10/SP/blp del 23.2.2012). Con atto del 23.2.2012, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) Roberto Bettega, all’epoca dei fatti vice presidente della F.C. Juventus S.p.A., - 1.1 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dell’art. 10, commi 1 e 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, anche in relazione all’art. 15, comma 1, dello stesso regolamento, per aver conferito, a mezzo di scrittura privata del 15.7.2005 e non con l’utilizzo del modulo predisposto dalla FIGC, mandato all’Agente Fortunato Candido per la conclusione del contratto di cessione del calciatore Enzo Maresca dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Fortunato Candido era l’agente di fatto del calciatore, nonché per aver retribuito lo stesso agente del calciatore; - 1.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione all’art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all’1.2.2007, per aver conferito incarico all’agente di calciatori sig. Oscar Damiani per il prolungamento del contratto con il calciatore Ulien Ruddy Lilian Thuram a mezzo di dichiarazione debitoria del 22.7.2005 e non con l’utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori con relativo deposito o invio alla predetta Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti; - 1.3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver conferito mandato all’Agente Giuseppe Bonetto per la trattativa relativa al tesseramento del calciatore Zambrotta Gianluca, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente del medesimo calciatore, Bonetto Marcello, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della medesima società I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s ; 2) Fortunato Candido, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: - 2.1 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori a Enzo Maresca, in occasione della propria cessione dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla FIGC; - 2.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, anche in relazione all’art. 15, comma 1, dello stesso regolamento, per aver svolto attività di assistenza a Enzo Maresca in occasione del contratto di cessione dello stesso calciatore dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo di fatto l’agente del calciatore, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore; 3) Enzo Maresca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 10, comma 1, 13, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, anche in relazione all’art. 15, comma 1, dello stesso regolamento, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto di sua cessione dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, dell’opera dell’agente di calciatori Fortunato Candido senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Fortunato Candido titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa. 4) Antonio Giraudo, all’epoca dei fatti vice presidente della F.C. Juventus S.p.A.: - 4.1 Per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007, per aver sottoscritto e conferito l’incarico datato 16.6.2005 non all’Agente personalmente Carmine Raiola, Agente Fifa, ma alla società Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante; - 4.2 per la violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato all’Agente Carmine Raiola, e per esso alla società Prodiges Ltd, con scrittura sottoscritta il 16.6.2005, per la conclusione del contratto tra la soc. Juventus e Della Valentina Gladstone Pereira, nonostante tale agente rappresentasse di fatto il medesimo calciatore; - 4.3 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007, per aver sottoscritto e conferito l’incarico datato 18.7.2005, avente ad oggetto il trasferimento e la stipulazione del contratto con il calciatore Ricardo Parke Douglas, non all’Agente personalmente Carmine Raiola, Agente Fifa, ma alla società Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante; - 4.4 per la violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato all’Agente Carmine Raiola, e per esso alla società Prodiges Ltd, con scrittura sottoscritta il 18.7.2005, per la conclusione del contratto tra la soc. Juventus ed il sig. Ricardo Parke Douglas, nonostante tale agente rappresentasse il medesimo calciatore; - 4.5 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver conferito mandato all’Agente Bonetto Marcello per la trattativa relativa al tesseramento del calciatore Mantovani Andrea, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente del medesimo calciatore, Bonetto Giuseppe, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della medesima società I.F.A. di Marcello Bonetto & C. s.a.s. - 4.6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver conferito mandato all’Agente Giuseppe Bonetto per la trattativa relativa al tesseramento del calciatore Balzaretti Federico, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente, nell’espletamento del mandato assunto, con l’Agente del medesimo calciatore, Bonetto Marcello, rispettivamente socio accomandatario e socio acco-mandante della medesima società I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s.; - 4.7 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver conferito a Paolo Conti mandato per la stipulazione del contratto con Antonio Chimenti, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso Conti era l’agente del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante a Paolo Conti fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore; 5) Carmine Raiola, agente di calciatori: - 5.1 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt. 3, comma 2, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007, per aver sottoscritto l’incarico datato 16.6.2005 con la Juventus, non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente; - 5.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, per aver agito nell’interesse del calciatore sig. Della Valentina Gladstone Pereira, di cui era agente di fatto, ai fini del trasferimento dello stesso e la conclusione del contratto del 30.8.2005 con la Juventus ed aver nel contempo assunto mandato dalla medesima società finalizzato allo stesso tesseramento e contratto - 5.3 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver sottoscritto l’incarico datato 2.4.2007 con la Juventus, non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Glitter Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente; - 5.4 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1, 4 ed 11, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver svolto attività di assistenza al sig. Zdenek Grygera in occasione del trasferimento dello stesso calciatore alla F.C. Juventus S.p.A. di cui al contratto preliminare del 22.2.2007, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo di fatto l’agente del calciatore, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore; - 5.5 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, nonchè 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore del sig. Zdenek Grygera per il trasferimento del calciatore alla Juventus di cui al contratto preliminare del 22.2.2007, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. - 5.6 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007, per aver sottoscritto l’incarico datato 18.7.2005 con la Juventus, avente ad oggetto il trasferimento e la stipulazione del contratto con il calciatore sig. Ricardo Parke Douglas, non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente; - 5.7 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,degli artt. artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, per aver agito nell’interesse del calciatore sig. Ricardo Parke Douglas, di cui era agente, ai fini del trasferimento dello stesso e la conclusione del contratto del 30.8.2005 con la Juventus ed aver nel contempo assunto mandato dalla medesima società finalizzato allo stesso tesseramento e contratto; - 5.8 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007, per aver assunto l’incarico da parte della Juventus, volto al trasferimento del sig. Zlatan Ibrahimovic da tale società all’Internazionale a mezzo di dichiarazione debitoria del 10.8.2006 e non con l’utilizzo dei moduli predisposti dalla FIGC con relativo invio alla Commissione Agenti, per giunta assumendo l’incarico non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era procuratore speciale, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente; - 5.9 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, per avere, in relazione alle prestazioni effettuate per la cessione del contratto del calciatore Ibrahimovic, ottenuto il pagamento da parte della società Juventus, avente quale destinatario la società Prodigest Ltd, di cui era Procuratore Speciale, mentre era l’Agente del medesimo calciatore ed inoltre per avere ricevuto per la medesima operazione pagamenti da parte della società Inter, società contraddittrice contrattuale della Juventus; 6) Jean Claude Blanc, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Direttore generale della F.C. Juventus S.p.A., - 6.1 Per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver sottoscritto e conferito l’incarico datato 20 febbraio 2009 non all’Agente personalmente Carmine Raiola, Agente Fifa, ma alla società Glitter Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante; - 6.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver conferito a Carmine Raiola mandato per il trasferimento di. Zdenek Grygera di cui al contratto preliminare con il calciatore del 22.2.2007, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto quest’ultimo era l’agente del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante all’agente medesimo fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore; - 6.3 Per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver sottoscritto e conferito l’incarico datato 10.5.2007 non all’Agente personalmente Jorge Paulo Agustinho Mendes, Agente Fifa, ma alla società Gestifute International Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante; - 6.4 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver conferito a Jorge Paulo Agustinho Mendes mandato per il trasferimento diTiago Mendes Cardoso di cui al contratto con il calciatore del 21.6.2007, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto quest’ultimo era l’agente del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante all’agente medesimo fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore; - 6.5 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, degli artt. 3, comma 1, e 10, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore fino all’1.2.2007, per aver sottoscritto e conferito l’incarico datato 15.7.2006, avente ad oggetto il trasferimento del calciatore Patrick Vieira, non all’Agente personalmente Franco Granello, Agente Fifa, ma alla società Steve Kutner Management Ltd, di cui il medesimo Agente era rappresentante; - 6.6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, degli artt. 3, comma 2, 10, comma 1, e 15. comma 1, del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all’1.2.2007, per aver conferito l’incarico datato 10.8.2006 avente ad oggetto la cessione del calciatore Ibrahimovic dalla Juventus all'Inter non all’Agente personalmente Raiola, al quale è riferibile la medesima società, ma direttamente alla società Prodigest, di cui il medesimo Agente era Procuratore Speciale, in violazione delle norme regolamentari in materia di modalità di conferimento dell’incarico e con ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi; 7) Zdenek Grygera, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 4, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, in occasione del suo trasferimento alla Juventus di cui al contratto preliminare del 22.2.2007, dell’opera dell’agente di calciatori Carmine Raiola senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Raiola formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa 8) Jorge Paulo Agustinho Mendes, agente di calciatori: - 8.1 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, dell’art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver sottoscritto l’incarico datato 10.5.2007 con la Juventus, non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Gestifute International Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente; - 8.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1, 4 ed 11, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver svolto attività di assistenza a Tiago Mendes Cardoso in occasione del trasferimento dello stesso calciatore alla F.C. Juventus S.p.A. di cui al contratto del 21.6.2007, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo l’agente del calciatore, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore; 9) Tiago Mendes Cardoso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, in occasione del suo trasferimento alla Juventus di cui al contratto del 21.6.2007, dell’opera dell’agente di calciatori Jorge Paulo Agustinho Mendes, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo lo stesso agente formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa; 10) Oscar Damiani, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione all’art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all’1.2.2007, per aver assunto incarico dalla Juventus per il rinnovo del contratto con il calciatore Ulien Ruddy Lilian Thuram a mezzo di dichiarazione debitoria della società del 22.7.2005 e non con l’utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori con relativo deposito o invio alla predetta Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti; 11) Franco Granello, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, degli artt. 3, comma 1, 10, comma 1, e 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente fino all’1.2.2007, per aver assunto dalla Juventus incarico per il trasferimento del calciatore Patrick Vieira all’Internazionale a mezzo di scrittura privata del 15.7.2006 senza l’utilizzo dei moduli predisposti dalla FIGC e deposito presso la Commissione Agenti, per giunta non personalmente ma quale rappresentante della Steve Kutner Management Ltd, con ciò determinando ulteriormente una situazione di conflitto di interessi in quanto al contempo era agente del calciatore; 12) Vieira Patrick, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, dell’art. 10, comma 1 del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all’1.2.2007, per essersi fatto assistere nelle trattative relative al trasferimento dalla Juventus all’Inter dalla Steve Kutner Management Ltd, per essa dall’agente sig. Franco Granello, senza aver conferito formale mandato al medesimo Agente, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti; 13) Zlatan Ibrahimovic, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, dell’art. 10, comma 1 del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all’1.2.2007, per essersi fatto assistere nelle trattative relative al trasferimento dalla Juventus all’Inter dall’Agente Raiola Carmine, senza aver conferito formale mandato al medesimo Agente, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti con ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi 14) Gabriele Oriali, all’epoca dei fatti legale rappresentante F.C. Internazionale Milano S.p.A., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, degli artt. 3, comma 2, e 10, per aver retribuito l’Agente Raiola, Agente di calciatore di Ibrahimovic, e per esso la società Prodigest Ltd, per l’acquisizione all’FC Internazionale Milano del medesimo calciatore Ibrahimovic, con ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi; 15) Luciano Moggi, all’epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante della F.C. Juventus S.p.A., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver conferito a Bruno Carpeggiani mandato per la stipulazione del contratto con Marco Marchionni, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso Carpeggiani era l’agente del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al Carpeggiani fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore; 16) Bruno Carpeggiani, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver ricevuto, nello stesso periodo di tempo, mandato di agente sia dal calciatore MARCHIONNI che dalla società JUVENTUS, entrambi inerenti lo stesso tesseramento, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalla società; 17) Marco Marchionni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto del 21.1.2006 con la Juventus, dell’opera dell’agente di calciatori Bruno Carpeggiani, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Carpeggiani formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa; 18) Marcello Bonetto, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: - 18.1 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus in occasione della stipulazione del contratto con Andrea Mantovani del 28.8.2005, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto Giuseppe Bonetto, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, entrambi soci della I.F.A. di Marcello Bonetto & C. s.a.s.; - 18.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza al calciatore Balzaretti Federico nella trattativa per il tesseramento con la società Juventus, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il padre Giuseppe Bonetto, quale Agente del medesimo calciatore, entrambi soci della I.F.A. Giuseppe Bonetto & C. s.a.s.; - 18.3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza in favore di Gianluca Zambrotta in occasione della stipula del contratto tra il citato calciatore e le società Juventus, nel mentre Giuseppe Bonetto aveva ricevuto mandato datato 5.8.2005 per la cura degli interessi della società appena citata, nonostante tutti e due gli agenti fossero soci della I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s.; 19) Giuseppe Bonetto, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: - 19.1 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza al calciatore Mantovani Andrea nella trattativa per il tesseramento con la Juventus, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il figlio Marcello Bonetto, quale Agente della società Juventus, entrambi soci della IFA di Bonetto Marcello & C; - 19.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus nella trattativa per il tesseramento del calciatore Balzaretti Federico, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il figlio Marcello Bonetto, quale Agente del calciatore Balzaretti Federico, entrambi soci della I.F.A. Giuseppe Bonetto & C. s.a.s.; - 19.3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus nella trattativa per il tesseramento del calciatore Zambrotta Gianluca, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il figlio Marcello Bonetto, quale Agente del calciatore Zambrotta Gianluca, entrambi soci della I.F.A. Giuseppe Bonetto & C. s.a.s.; 20) Paolo Conti, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus, in virtù di formale mandato, nella trattativa per il tesseramento del calciatore Chimenti Antonio, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa anche l’Agente del calciatore Chimenti insieme al figlio Carlo Conti ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto, sia pure in parte, dalla società; 21) Antonio Chimenti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto del 21.1.2006 con la Juventus, dell’opera dell’agente di calciatori Paolo Conti, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Conti formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero, sia pure in parte, pagati dalla società stessa; I difensori dei deferiti Fortunato, Maresca, Mendes, Cardoso, Damiani, Granello, Vieira, Ibrahimovic, Oriali, Moggi, Carpeggiani, Marchionni, Bonetto Marcello, Bonetto Giuseppe e Conti hanno inviato memorie difensive con le quali chiedono il proscioglimento dei propri assistiti. La memoria difensiva del deferito Raiola è pervenuta fuori termine. All’udienza del 7/5/2012 preliminarmente il rappresentante della Procura ha chiesto che gli atti relativi a Damiani Oscar venissero restituiti alla Procura. I difensori dei deferiti Bettega Roberto, Fortunato Candido, Giraudo Antonio, Blanc Jean Claude, Bonetto Marcello, Bonetto Giuseppe e Chimenti Antonio hanno concordato con la Procura Federale una sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS che questa Commissione ha ritenuto congrua. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Roberto Bettega, Antonio Giraudo, Jean Claude Blanc, Antonio Chimenti, Marcello Bonetto, Giuseppe Bonetto, Candido Fortunato, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“• pena base per il Signor Roberto Bettega, inibizione di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici); • pena base per il Sig. Antonio Giraudo, inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci); • pena base per il Sig. Jean Claude Blanc, inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 2 (due); • pena base per il Signor Antonio Chimenti, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per il Signor Marcello Bonetto, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 1 (uno) e € 20.000,00 (€ ventimila/00); • pena base per il Signor Giuseppe Bonetto, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 1 (uno) e € 20.000,00 (€ ventimila/00); • pena base per il Signor Candido Fortunato, sospensione della licenza per mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 22.500,00 (€ ventiduemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) e 15.000,00 (€ quindicimila/00); si procede alla conversione della sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) nella sospensione della licenza di giorni 15 (quindici); la sanzione finale pertanto sarà la sospensione della licenza di mesi 1 (uno) e giorni 25 (venticinque)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Per gli altri deferiti la Procura Federale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: € 15.000,00 di ammenda per Maresca Enzo, Grygera Zdenek, Cardoso Mendes Tiago, Vieira Patrick, Ibrahimovic Zlatan e Marchionni Marco; 12 mesi di sospensione ed € 110.000,00 di ammenda per Raiola Carmine; 5 mesi di sospensione e € 30.000,00 di ammenda per Mendes Agustinho Jorge Paulo; 4 mesi di sospensione e € 30.000,00 di ammenda per Granello Franco; 5 mesi di sospensione ed € 30.000,00 di ammenda per Carpeggiani Bruno; 3 mesi di inibizione per Oriali Gabriele; 4 mesi di inibizione per Moggi Luciano. I difensori dei deferiti hanno discusso oralmente e concludendo si sono riportati alle rispettive memorie e alle articolate richieste ivi formulate. In ordine all’eccepito difetto di giurisdizione per gli addebiti formulati nei confronti degli agenti con licenza straniera Raiola e Mendes Agustinho questa Commissione osserva che, se è ben vero che l’art. 1, comma 5, CGS, l’art. 32, comma 1, del Regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori e l’art. 25, commi 1 e 3, del vigente Regolamento FIGC degli Agenti dei Calciatori farebbero propendere per un radicamento della giurisdizione basato sulla nazionalità della transazione, è altrettanto evidente che l’art. 18, comma 1, del Regolamento FIGC approvato col C.U. 48 del 28/12/96, l’art. 25, comma 2, del vigente Regolamento FIGC degli agenti dei calciatori e perfino la seconda parte dell’art. 32, comma 1, del Regolamento FIFA farebbero propendere invece per un radicamento legato alla nazionalità della licenza dell’agente o addirittura per una sorta di giurisdizione concorrente. Ne deriva che, alla luce dell’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento FIGC e dell’art. 32, comma 3, del Regolamento FIFA, per i defeferiti Raiola e Mendes Agustinho appare necessario rimettere gli atti alla Commissione Disciplinare della FIFA affinché decida quale sia l’organo competente per l’applicazione delle sanzioni. Il presente procedimento è frutto delle indagini disposte dalla Procura Federale in seguito a notizie di stampa relative a presunti illeciti fiscali posti in essere dalla dirigenza della Juventus F.C. S.p.A., relativi agli anni di imposta 2005 e 2006 (notizie di stampa dell’11.02.2010). La Procura ha proceduto anche all’acquisizione degli atti del procedimento penale apertosi a Torino in relazione a tali presunti illeciti e archiviato con decreto del G.I.P. 30/8/2010. L’imponente mole delle acquisizioni documentali ha consentito di ricostruire per tabulas i fatti che sono in larghissima parte pacifici e non contestati. Resta da valutarne la rilevanza disciplinare. Per il resto appaiono illuminanti le dichiarazioni raccolte dalla Polizia Giudiziaria nell’ambito del suddetto procedimento penale. In ordine all’eccezione di prescrizione sollevata da alcune difese, va precisato che, mentre per le violazioni commesse dalle società si applica l’art. 18, comma 2, CGS nel testo all’epoca vigente che prevedeva il termine della seconda stagione sportiva successiva all’ultimo atto per tutte le infrazioni disciplinari a qualsiasi titolo addebitate ai sodalizi, alle persone fisiche in via generale si applica l’art. 18, comma 1, che prevede il termine della quarta stagione successiva all’ultimo atto. Il più breve termine di cui all’art 18, comma 4, si applica solo alle violazioni che riguardano l’irregolarità dei termini economici strictu sensu delle pattuizioni. Trattasi di norma speciale non suscettibile di applicazione analogica. In ordine all’eccezione di improcedibilità ex art. 32, comma 11, CGS si ribadisce che il deferimento costituisce l’esito delle indagini e non già atto delle medesime che si sono regolarmente concluse nei termini previsti. Priva di fondamento è la pretesa, comune a molte delle difese, di applicare al procedimento sportivo principi e addirittura norme proprie del procedimento penale. L’ordinamento sportivo è autonomo ed è regolato da principi e da norme proprie cui ogni tesserato e, comunque, ogni soggetto indicato dall’art. 1 CGS accetta volontariamente di sottoporsi per poter agire in ambito federale. Il decreto di archiviazione intervenuto nel procedimento penale dal quale sono stati acquisiti gran parte degli atti del presente procedimento sportivo non ha alcuna efficacia preclusiva. Innanzitutto, nei due diversi procedimenti i fatti sono contestati sotto profili deltutto difformi. Peraltro, l’illecito disciplinare non coincide affatto con quello penale, cosicchè un fatto penalmente irrilevante può essere invece contrario alle norme sportive. Ma non solo. Il decreto di archiviazione adottato in sede penale non ha efficacia di giudicato e non rivestirebbe autorità di cosa giudicata neppure nel giudizio civile promosso per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, o in quello tributario, trattandosi di provvedimento per il quale non si è verificata la condizione della pronuncia a seguito di dibattimento e che, perciò, non può considerarsi irrevocabile. Il procedimento sportivo diverge da quello penale perfino per quanto riguarda il requisito probatorio necessario per giungere a una dichiarazione di responsabilità. Recentemente il TNAS ha più volte affermato che “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio,come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicchè deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. il lodo del 31 gennaio 2012, Saverino/FIGC, il lodo 2 aprile 2012, Amodio e SS Juve Stabia/FIGC, e il lodo 16 aprile 2012, Spadavecchia/ FIGC). Sia il Regolamento della FIGC che il Regolamento FIFA sanciscono espressamente e senza ombra di dubbio la giurisdizione degli organi di giustizia federale anche per gli Agenti licenziati da questa Federazione. L’art. 23 del Regolamento FIFA nonché l’art 12 del Regolamento FIGC previgente e l’art. 19 dell’attuale Regolamento FIGC impongono all’agente di rispettare gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni nazionali. Peraltro l’art. 1, comma 1, CGS impone a ogni soggetto che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale l’osservanza di tutti gli atti e le norme federali. In buona sostanza la violazione di qualsiasi norma federale costituisce illecito disciplinarmente rilevante per tutti i soggetti che svolgono attività in ambito federale. Il Regolamento agenti impone anche che il mandato debba essere conferito personalmente all’agente che può organizzare la sua attività imprenditorialmente. Gli agenti, quindi, possono costituire società di capitali, ma il mandato deve sempre essere rilasciato non già alla società bensì alla persona fisica anche al fine di rendere immediatamente percepibile chi sia l’agente (che non può celarsi attraverso fantasiose denominazioni) e che non ricorrano situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. L’art 15, comma 1, del Regolamento agenti vigente all’epoca dei fatti vieta di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore. Ai sensi dell’art, 12 comma 1, del medesimo Regolamento, l’agente deve improntare il proprio operato a principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale e deve rispettare tutte le normative, sportive e statali. È evidente che ragionando in questi termini il conflitto di interessi disciplinarmente rilevante non si realizza sulla base della formale vigenza di un accordo scritto ma solo in forza dell’esistenza di un mandato di fatto in concreto espletato. Non è sufficiente la risoluzione formale di un rapporto consolidato, pluriennale e noto a tutti gli operatori del settore, fatta pochi giorni prima della conclusione del contratto per escludere la sussistenza del conflitto di interessi. Quello che realizza la fattispecie disciplinarmente rilevante è la sussistenza di fatto di un mandato e/o l’attività effettivamente prestata in rappresentanza di fatto di entrambe le parti. Altrettanto rilevante è l’avere eluso la norma che vieta alla società di corrispondere i compensi dovuti dal calciatore all’agente. Dall’attività di indagine compiuta dalla Procura emerge l’esistenza di una consolidata prassi antiregolamentare seguita al fine di eludere la suddetta normativa. In sostanza, l’agente del calciatore che interessava alla società dismetteva formalmente il mandato o, comunque, non lo ufficializzava; nel contempo riceveva il mandato dalla società, compariva nell’affare come agente di essa e riceveva da essa il compenso che avrebbe dovuto essere versato dal calciatore. Appare provato che ciò sia avvenuto in relazione ai contratti conclusi con i calciatori Maresca, Grygera, Cardoso Mendes Tiago, Ibrahimovic, Marchionni e Chimenti. Per Maresca le dichiarazioni ammissive rese alla Guardia di finanza il 3/7/2010 dal calciatore e il 4/10/2006 dall’agente Candido Fortunato non lasciano adito a dubbi. Ugualmente risolutive sono le piene e circostanziate ammissione rese alla Guardia di finanza il 29/5/2009 dal Grygera e il 27/5/2009 dal Cardoso Mendes Tiago. Per quanto attiene il deferito Ibrahimovic è lo stesso Raiola a confermare il fatto notorio di essere stato agente del calciatore prima, durante e dopo il contratto concluso con la soc. Inter, fatto confermato anche dal Direttore tecnico dell’Inter Marco Branca. Per quanto attiene il deferito Marchionni, il 27/5/2009 egli ha dichiarato alla Guardia di finanza che Carpeggiani Bruno era il suo procuratore da circa 10 anni e a esso rinnovava il mandato periodicamente. Lo stesso calciatore ha ammesso di non aver mai retribuito il suo procuratore in quanto vi provvedevano le società per le quali giocava. In questo caso è stata posta in essere una vera e propria attività elusiva della normativa federale in quanto il Carpeggiani, dopo un pluriennale rapporto che lo legava al Marchionni, in data 13/1/2006 ha inviato alla FIGC un atto di risoluzione del mandato con il calciatore e in data 16/1/2006 ha ricevuto il mandato dalla Juventus; pochi giorni dopo, il 21/1/2006, è stato concluso il contratto tra tale società e il Marchionni. Il Carpeggiani è stato retribuito dalla Juventus e subito dopo è tornato ad essere agente del calciatore. Tale complessa pantomima, lungi dal legittimare la condotta dei deferiti, dimostra solo una notevole intensità del dolo. Per quanto attiene il contratto concluso dal deferito Chimenti, il 27/5/2009, il calciatore ha dichiarato alla Guardia di finanza: “nel primo acquisto dei diritti alle mie prestazioni sportive da parte della Juventus e per i successivi rinnovi con la Juventus non ho trattato personalmente con dirigenti o rappresentanti della predetta società in quanto mi sono avvalso dell’opera del mio procurato e Paolo Conti e del figlio Carlo. Ho firmato il contratto con la Juventus assistito dai miei procuratori sopra citati. Nel primo contratto e nei successivi rinnovi, i procuratori sono stati pagati dalla Juventus; io corrispondevo loro una percentuale bassa (circa l’1%); per la restante parte provvedeva la Juventus … i sigg.ri Conti non si sono mai presentati a me come procuratori/agenti della Juventus; essi hanno sempre perseguito i miei interessi per mio conto e su mio mandato”. Tali affermazioni sono chiarissime e non vengono in alcun modo scalfite dalla compiacente dichiarazione scritta rilasciata dal Chimenti su richiesta del deferito Conti e da questi prodotta. Tale sorta di ritrattazione non ha alcun valore probatorio perché tardiva, generica, illogica, contraddittoria e sostanzialmente autodifensiva in quanto si limita a negare la sussistenza del medesimo fatto attribuito al dichiarante. Conseguentemente, deve ritenersi provata la responsabilità dei deferiti Maresca, Grygera, Cardoso Mendes Tiago, Ibrahimovic, Moggi, Carpeggiani; Marchionni e Conti. Per quanto attiene al contratto del calciatore Vieira emerge con chiarezza la responsabilità dell’agente Granello per i fatti a lui contestati fatta eccezione per il conflitto di interessi. In ordine alla sua partecipazione, quanto meno di fatto, alla Steve Kutner Management Ltd, oltre alla chiarezza delle dichiarazioni ammissive da lui stesso rese alla Guardia di finanza e di quelle rilasciate in data 11/12/2006 da Marco Branca, appare evidente ictu oculi che la sottoscrizione apposta in nome e per conto della Steve Kutner Management Ltd in calce al contratto concluso con la Juventus in data 15/7/2006 è quella di Franco Granello, quale compare in calce alla memoria difensiva e alla procura al suo difensore depositate nel presente procedimento. Non c’è dubbio, quindi, che sia stato il Granello ad aver assunto dalla Juventus l’incarico per il trasferimento del calciatore Patrick Vieira all’Inter a mezzo di scrittura privata del 15/7/2006 senza l’utilizzo dei moduli predisposti dalla FIGC e senza provvedere al deposito presso la Commissione Agenti, per giunta non personalmente ma quale rappresentante (di fatto e/o di diritto poco importa) della Steve Kutner Management Ltd. Sanzioni congrue per i responsabili come sopra individuati appaiono quelle di cui al dispositivo. A conclusioni difformi si deve pervenire per i deferiti Vieira e Oriali. Per il primo non appare provata l’esistenza di fatto di un mandato in favore della Steve Kutner Management Ltd, anzi molteplici elementi convincono questa Commissione del contrario. Per quanto riguarda il deferito Oriali, egli non risulta essere il legale rappresentante della soc. Inter e, comunque, le dichiarazioni rese dal Direttore Tecnico Marco Branca non sono sufficienti a chiarire il ruolo effettivamente svolto dal deferito nella trattativa relativa al calciatore Ibrahimovic. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • per il Signor Roberto Bettega inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici); • per il Sig. Antonio Giraudo inibizione di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci); • per il Sig. Jean Claude Blanc inibizione di mesi 2 (due); • per il Signor Antonio Chimenti ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • per il Signor Marcello Bonetto sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); • per il Signor Giuseppe Bonetto sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e ammenda € 20.000,00 (€ ventimila/00); • per il Signor Candido Fortunato sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e giorni 25 (venticinque). Proscioglie dagli addebiti loro rivolti Vieira Patrick e Oriali Gabriele. Infligge le seguenti sanzioni: € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda per Maresca Enzo, Grygera Zdenek, Cardoso Mendes Tiago, Ibrahimovic Zlatan e Marchionni Marco; mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di sospensione e € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda per Granello Franco; mesi 1 (uno) e € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda per Carpeggiani Bruno e Conti Paolo; mesi 1 (uno) di inibizione per Moggi Luciano. Dispone la restituzione alla Procura Federale degli atti relativi a Damiani Oscar. Dispone la trasmissione degli atti relativi a Raiola Carmine e Mendes Agustinho Jorge Paulo alla Segreteria Federale affinchè li rimetta alla Commissione FIFA che dovrà decidere quale sia, nella fattispecie, l’organo competente per l’applicazione di sanzioni.
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