• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095 del 14 Maggio 2012
(361) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI, ORESTE VIGORITO, ROBERTO ZANZI, GIUSEPPE URSINO, SABATINO STORNELLI, PIETRO LEONARDI, JEAN CLAUDE BLANC (all’epoca dei fatti Dirigenti di Società), MARCO TRABUCCHI, FERNANDO DIEGO COSENTINO, GIAMPIERO POCETTA, GENNARO PALOMBA, ROMUALDO CORVINO, TULLIO TINTI (Agenti calciatori), PABLO EZEQUIEL FONTANELLO, VALERI EMILOV BOJNOV, ANDRES SEBASTIAN BUENO, ANTONIO ZITO, GIUSEPPE CACCAVALLO, (Calciatori) E LE SOCIETA’ PARMA FC SPA, FC JUVENTUS SPA, BENEVENTO CALCIO SPA, AC SIENA SPA, FC CROTONE SRL, PESCINA VALLEGIOVENCO • (nota n. 5568/552 pf 09-10/SP/Segr. del 22.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095 del 14 Maggio 2012
(361) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI, ORESTE VIGORITO, ROBERTO ZANZI, GIUSEPPE URSINO, SABATINO STORNELLI, PIETRO LEONARDI, JEAN CLAUDE BLANC (all’epoca dei fatti Dirigenti di Società), MARCO TRABUCCHI, FERNANDO DIEGO COSENTINO, GIAMPIERO POCETTA, GENNARO PALOMBA, ROMUALDO CORVINO, TULLIO TINTI (Agenti calciatori), PABLO EZEQUIEL FONTANELLO, VALERI EMILOV BOJNOV, ANDRES SEBASTIAN BUENO, ANTONIO ZITO, GIUSEPPE CACCAVALLO, (Calciatori) E LE SOCIETA’ PARMA FC SPA, FC JUVENTUS SPA, BENEVENTO CALCIO SPA, AC SIENA SPA, FC CROTONE SRL, PESCINA VALLEGIOVENCO • (nota n. 5568/552 pf 09-10/SP/Segr. del 22.2.2012).
Con atto del 22.2.2012, la Procura Federale ha deferito:
1. il sig. TOMMASO GHIRARDI, all’epoca dei fatti oggetto del deferimento presidente del Parma F.C. S.p.A.:
A, A.1 1.1. per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all’art. 1, comma 1, del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per aver sottoscritto l’accordo con la Sportconsult Ltd in data 1.1.2009 ed essersi, con esso, avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori provenienti dall’estero ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori, (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo;
A, A.1 1.2. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Marco Trabucchi ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo della stipulazione del contratto dell’1 luglio 2009 con la società Sportconsult Ltd anziché con l’agente personalmente, per la trattativa volta al tesseramento per la sua società di appartenenza dei calciatori Kutuzau e Leon;
A.1 1.3. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto ed inviato alla Commissione Operazioni Estere della FIGC la dichiarazione dell’1.2.2010 con la quale viene affermato che la società dallo stesso rappresentata non si era avvalsa di intermediari per l’acquisizione temporanea del calciatore sig. Nemanja Covic, quando invece tale acquisizione era avvenuta tramite la segnalazione della Sport Consulting Ltd;
A, A.2 1.4. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 5, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, ai fini del tesseramento del calciatore Pablo Ezequiel Fontanello, dell’opera della società Jaketown Ltd, soggetto non rappresentato da persona in possesso di licenza per lo svolgimento di attività di agente, ed aver stipulato a tal fine con detta società il contratto datato 18.12.2008;
A, A.3 1.5. per la violazione degli artt. 1, comma 1, 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 3, commi 1 e 3 e 5, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, ai fini del tesseramento del calciatore Valeri Bojinov, dell’opera della società Kelsall Ltd, soggetto non autorizzato, ed aver stipulato a tal fine con detta società il contratto datato 1.7.2009;
B 1.6. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per aver conferito al sig. Gennaro Palomba mandato per la stipulazione del contratto del 31.7.2009 con il sig. Valeri Emilov Bojinov, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Palomba era l’agente di fatto del calciatore, nonché per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Gennaro Palomba fosse chiaramente indicato nello stesso contratto;
2. il sig. Marco TRABUCCHI, all’epoca dei fatti oggetto del deferimento agente di calciatori con licenza della confederazione svizzera:
A, A.1 2.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, commi 1 e 11, e 12, commi 1 e 7, del regolamento Agenti di calciatori previgente per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente al Parma F.C. S.p.A., nelle trattative rivolte alla cessione dei calciatori sigg.ri Kutuzov e Leon a società Russe o ucraine, senza ottenere da tale società e depositare presso la Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C e pattuendo un compenso, in favore di società e non personalmente, a mezzo del contratto dell’1.7.2009 tra la società appena citata e la Sportconsult Ltd;
A, A.1 2.2. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, commi 1 e 3, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente anche in relazione all’art. 1, comma 1, del regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi vigente all’epoca del fatto (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per avere stipulato lo stesso, a mezzo della società Sportconsult Ltd, il contratto dell’1.7.2009 con il Parma F.C. S.p.A., in persona del suo Presidente sig. Tommaso Ghirardi, così concorrendo nella violazione posta in essere dal dirigente del Parma F.C. S.p.A. appena citato, che si è avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato nell’attività di ricerca e di segnalazione di calciatori ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori (cosiddetto scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di direttore sportivo ed anzi in modo
incompatibile con il ruolo di agente di calciatori del sig. Trabucchi;
3. il sig. FERNANDO DIEGO COSENTINO, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC:
A.2 3.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, commi 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al sig. Pablo Ezequiel Fontanello, in occasione della stipulazione del contratto con la società Parma F.C. S.p.A. del 17.7.2009, senza ottenere dal calciatore, e senza depositare presso la Commissione Agenti della FIGC, alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla FIGC;
4. il sig. PABLO EZEQUIEL FONTANELLO, all’epoca dei fatti oggetto del deferimento calciatore tesserato per la società Parma F.C. S.p.A.:
A.2 4.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 13, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto del 17.7.2007 con il Parma F.C. S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Fernando Diego COSENTINO, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC;
5. il sig. GIAMPIERO POCETTA, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC:
A.3 5.1. per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, commi 1 e 3 e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente per aver concorso nella violazione posta in essere dai Dirigenti del Parma, che si sono avvalsi dell’opera della società Kelsall Ltd, soggetto non autorizzato per lo svolgimento di attività di agente, volta alla conclusione del contratto e del relativo tesseramento del sig. Valeri Bojinov;
6. il sig. GENNARO PALOMBA, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: B 6.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al sig. Valeri Emilov Bojinov, in occasione della stipulazione del contratto con il Parma F.C. S.p.A. del 31.7.2009, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla FIGC;
B 6.2. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente di fatto del sig. Valeri Emilov Bojinov nell’ambito della stipula del contratto del31.7.2009 con il Parma F.C. S.p.A., nonché al contempo avendo assunto formale mandato
dalla società;
B 6.3. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. e il sig. Valeri Bojinov datato 31.7.2009, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società;
C 6.4. per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 12 del regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007 (anche in relazione ai punti III e VI del Codice di Condotta professionale) per avere, con riferimento ai contratti datati 15.12.2005 e 13.7.2006, stipulati tra il sig. Valeri Emilov Bojinov e la ACF Fiorentina S.p.A., omesso di far sottoscrivere al calciatore apposita dichiarazione nei contratti stessi in merito all’avvenuta informazione circa l’esistenza di ragioni di conflitto di interessi derivante dalla presenza in seno alla società
ACF Fiorentina S.p.A. del padre dell’agente di calciatori suo socio nella Corvino Palomba Associati s.r.l., sig. Romualdo Corvino;
D 6.5. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 3, 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, anche in relazione all’art. 15, comma 1, dello stesso regolamento, per aver svolto attività di assistenza al sig. Valeri Emilov Bojinov in occasione del contratto tra lo stesso calciatore e le società F.C. Juventus S.p.A. del 15.7.2006, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il sig. Romualdo Corvino, quale Agente titolare di mandato rilasciato
dalle appena citate società, entrambi soci e amministratori della Corvino Palomba Associati s.r.l., nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore;
E 6.6. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del sig. Sebastian Andres Bueno nell’ambito della stipula del contratto del 31.1.2008 con la Benevento Calcio S.p.A., nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalla società, ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalla società;
E 6.7. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Benevento Calcio S.p.A. ed il calciatore Sebastian Andres Bueno datato 31.1.2008, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società;
F 6.8. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del sig. Antonio Zito nell’ambito della stipula dei contratti tra tale calciatore e la A.C. Siena S.p.A. del 29.1.2008 e il F.C. Crotone s.r.l. del 10.7.2009, nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalle società appena citate, ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalle società;
F 6.9. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti tra il sig. Antonio Zito e la A.C. Siena S.p.A. del 29.1.2008 e il F.C. Crotone s.r.l. del 10.7.2009, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalle società;
G 6.10. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del sig. Giuseppe Caccavallo nell’ambito della stipula del contratto tra tale calciatore e la Pescina Vallegiovenco s.r.l. del 18.1.2010, nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalla società appena citata, ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalla società stessa;
G 6.11. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati dal sig. Giuseppe Caccavallo con il Taranto Sport s.r.l. dell’1.7.2007, con il Celano F.C. Olimpia S.p.A. del 7.1.2009, con il Cosenza Calcio 1914 s.r.l. del 9.7.2009, con il Pescina Vallegiovenco s.r.l. del 18.1.2010 e con la U.S. Lecce S.p.A. depositato il 20.1.2010 ed avente decorrenza dall’1.7.2010, in relazione ai quali aveva
ricevuto mandato;
7. il sig. VALERI EMILOV BOJINOV, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Parma F.C. S.p.A.:
B 7.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto del 31.7.2009 con il Parma F.C. S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Gennaro Palomba senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Palomba formalmente titolare di mandato da parte della società;
D 7.2. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, anche in relazione all’art. 15, comma 1, dello stesso regolamento, per aver conferito mandato, in occasione della stipulazione del contratto con la società F.C. Juventus S.p.A. del 15.7.2006, al sig. Gennaro Palomba, così determinando una situazione di conflitto di interessi con l’agente cui aveva conferito mandato la società appena citata, sig. Romualdo Corvino, che con il primo agente citato era all’epoca dei fatti socio della Corvino Palomba Associati s.r.l., così inoltre consentendo che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla società stessa;
8. il sig. JEAN CLAUDE BLANC, all’epoca dei fatti amministratore delegato della F.C. Juventus S.p.A.:
D 8.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, anche in relazione all’art. 15, comma 1, dello stesso regolamento, per aver conferito mandato all’Agente sig. Romualdo Corvino per la conclusione del contratto tra la F.C. Juventus S.p.A. ed il sig. Valeri Emilov Bojinov datato 15.7.2006, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, sig. Gennaro Palomba, in quanto entrambi gli agenti all’epoca dei fatti erano soci della Corvino Palomba Associati s.r.l., nonché per aver retribuito l’agente del calciatore attraverso il conferimento di mandato al socio di quest’ultimo;
D 8.2. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Romualdo Corvino, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra F.C. Juventus S.p.A. ed il calciatore sig. Valeri Emilov Bojinov datato 15.7.2006;
9. il sig. ROMUALDO CORVINO, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC:
D 9.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver svolto attività di assistenza alla società F.C. Juventus S.p.A. in occasione della stipulazione del contratto con il sig. Valeri Emilov Bojinov del 15.7.2006, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il sig. Gennaro Palomba, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, entrambi soci e amministratori
della Corvino Palomba Associati s.r.l., nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società pagasse i compensi dell’agente del calciatore;
D 9.2. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore sig. Valeri Emilov Bojinov e la F.C. Juventus S.p.A. del 15.7.2006, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società;
10. il sig. ORESTE VIGORITO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento presidente della Benevento Calcio S.p.A.:
E 10.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per aver conferito al sig. Gennaro Palomba mandato per la stipulazione del contratto del 31.1.2008 con il sig. Sebastian Andres Bueno, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Palomba era l’agente del calciatore titolare di mandato rilasciato da quest’ultimo, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Gennaro Palomba fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, nonché ancora per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Gennaro Palomba fosse chiaramente indicato nello stesso contratto;
11. il sig. ANDRES SEBASTIAN BUENO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Benevento Calcio S.p.A.:
E 11.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto del 31.1.2008 con la Benevento Calcio S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Gennaro Palomba così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Palomba formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa;
12. il sig. ROBERTO ZANZI, all’epoca dei fatti direttore generale della A.C. Siena S.p.A.:
F 12.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per aver conferito al sig. Gennaro Palomba mandato per la stipulazione del contratto del 29.1.2008 con il sig. Antonio Zito, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Palomba era l’agente del calciatore titolare di mandato rilasciato da quest’ultimo, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Gennaro Palomba fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, nonché ancora per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Gennaro Palomba fosse chiaramente indicato nello stesso contratto;
13. il sig. GIUSEPPE URSINO, all’epoca dei fatti direttore sportivo del F.C. Crotone s.r.l.:
F 13.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per aver conferito al sig. Gennaro Palomba mandato per la stipulazione del contratto del 10.7.2009 con il sig. Antonio Zito, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Palomba era l’agente del calciatore titolare di mandato rilasciato da quest’ultimo, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Gennaro Palomba fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, nonché ancora per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Gennaro Palomba fosse chiaramente indicato nello stesso contratto;
14. il sig. ANTONIO ZITO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato in successione per le società A.C. Siena S.p.A. ed F.C. Crotone s.r.l.:
F 14.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti del 29.1.2008 con la A.C. Siena S.p.A. e del 10.7.2009 con il F.C. Crotone s.r.l., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Gennaro Palomba così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Palomba formalmente titolare di mandato da parte delle società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalle società stesse;
15. il sig. SABATINO STORNELLI, all’epoca dei fatti presidente della Pescina Vallegiovenco s.r.l.:
G 15.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per aver conferito al sig. Gennaro Palomba mandato per la stipulazione del contratto del 18.1.2010 con il sig. Giuseppe Caccavallo, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Palomba era l’agente del calciatore titolare di mandato rilasciato da quest’ultimo, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Gennaro Palomba fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, nonché ancora per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Gennaro Palomba fosse chiaramente indicato nello stesso contratto;
16. il sig. GIUSEPPE CACCAVALLO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato in successione per le società Taranto Sport s.r.l., Celano F.C. Olimpia S.p.A., Cosenza Calcio 1914 s.r.l., Pescina Vallegiovenco s.r.l. ed U.S. Lecce S.p.A.:
G 16.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto del 18.1.2010 con la Pescina Vallegiovenco s.r.l. dell’opera dell’agente di calciatori sig. Gennaro Palomba così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Palomba formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalle società stesse;
G 16.2. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 13, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Gennaro Palomba, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati con il Taranto Sport s.r.l. dell’1.7.2007, con il Celano F.C. Olimpia S.p.A. del 7.1.2009, con il Cosenza Calcio 1914 s.r.l. del 9.7.2009, con il Pescina Vallegiovenco s.r.l. del 18.1.2010 e con la U.S. Lecce S.p.A. depositato il 20.1.2010 ed avente decorrenza dall’1.7.2010;
17. il sig. PIETRO LEONARDI, all’epoca dei fatti amministratore delegato del Parma F.C. S.p.A.:
H 17.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Tullio Tinti per le trattative volte alla cessione del calciatore Mariga Mc Donald al Manchester City F.C. conferendo allo stesso mandato a mezzo di nota del 14.1.2010 senza l’utilizzo di modulo predisposto dalla FIGC e senza deposito presso la Commissione Agenti;
18. il sig. TULLIO TINTI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC:
H 18.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al Parma F.C. S.p.A. per le trattative svolte per la cessione del calciatore Mariga Mc Donald assumendo l’incarico attraverso la nota della società del 14.1.2010 e, pertanto, senza ottenere dalla società e depositare presso la Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla FIGC;
A, A.1, A.2, A.3, B, H 19. la società PARMA F.C. S.p.A., ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come contestati, posti in essere dai propri dirigenti con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sigg.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dai propri tesserati senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti, sigg.ri Pablo Ezequiel Fontanello e Valeri Emilov Bojinov;
D 20. la società F.C. JUVENTUS S.p.A., ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Jean Claude Blanc, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Valeri Emilov Bojinov;
E 21. la società BENEVENTO CALCIO S.p.A., ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come contestati, posti in essere dal proprio
dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Oreste Vigorito, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Sebastian Andres Bueno;
F 22. la società A.C. SIENA S.p.A., ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Roberto Zanzi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Antonio Zito;
F 23. la società F.C. CROTONE s.r.l., ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Giuseppe Ursino, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Antonio Zito;
G 24. la società PESCINA VALLEGIOVENCO s.r.l., ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Sabatino Stornelli, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Giuseppe Caccavallo. All’inizio della riunione odierna i Signori Romualdo Corvino, Valeri Emilov Bojinov, Oreste Vigorito, Gennaro Palomba, Pietro Leonardi, Giampiero Pocetta, Giuseppe Ursino, Jean Claude Blanc, Tommaso Ghirardi, Roberto Zanzi, Fernando Diego Cosentino, Giuseppe Caccavallo e le Società FC Crotone Srl, Parma FC Spa, Benevento Calcio Spa, AC Siena Spa, Juventus FC Spa, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Romualdo Corvino, Valeri Emilov Bojinov, Oreste Vigorito, Gennaro Palomba, Pietro Leonardi, Giampiero Pocetta, Giuseppe Ursino, Jean Claude Blanc, Tommaso Ghirardi, Roberto Zanzi, Fernando Diego Cosentino, Giuseppe Caccavallo e le Società FC Crotone Srl, Parma FC Spa, Benevento Calcio Spa, AC Siena Spa, Juventus FC Spa, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, CGS; [“• pena base per il Signor Romualdo Corvino, inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 3 (tre); • pena base per il Signor Valeri Emilov Bojinov, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per il Signor Oreste Vigorito, inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 40 (quaranta); • pena base per il Signor Gennaro Palomba, sospensione della licenza per mesi 7 (sette) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 90.000,00 (€ novantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 5 (cinque) e € 60.000,00 (€ sessantamila/00); si procede alla
conversione della sanzione dell’ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00) nella sospensione della licenza di mesi 2 (due); la sanzione finale pertanto sarà la sospensione della licenza di mesi 7 (sette); • pena base per il Signor Pietro Leonardi, inibizione di giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 10 (dieci); si procede alla conversione della sanzione dell’inibizione di giorni 10 (dieci), nella ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); la sanzione finale pertanto sarà l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); • pena base per il Signor Giampiero Pocetta, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 20 (venti) e € 10.000,00 (€ diecimila/00); si procede alla conversione della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), nella sospensione della licenza per giorni 10 (dieci); la sanzione finale pertanto sarà la sospensione della licenza per mesi 1 (uno);
• pena base per il Signor Giuseppe Ursino, inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); • pena base per il Signor Jean Claude Blanc, inibizione per giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 10 (dieci); • pena base per il Signor Tommaso Ghirardi, inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 1 (uno); • pena base per il Signor Roberto Zanzi, inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); si procede alla conversione della sanzione dell’inibizione di giorni 15 (quindici), nella ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); la sanzione finale pertanto sarà l’inibizione di giorni 25 (venticinque) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); • pena base per il Signor Fernando Diego Cosentino, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 1 (uno) e € 5.000,00 (€ cinquemila/00); pena base per il Signor Giuseppe Caccavallo, ammenda di € 11.000,00 (€ undicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00); • pena base per la Società FC Crotone Srl, ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 5.000,00 (€ cinquemila/00); • pena base per la Società Parma FC Spa, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per la Società Benevento Calcio Spa, ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 5.000,00 (€ cinquemila/00); • pena base per la Società AC Siena Spa, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per la Società Juventus FC Spa, ammenda di € 42.000,00 (€
quarantaduemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 28.000,00 (€ ventottomila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23 CGS, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 CGS, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. La Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione delle seguenti sanzioni:
al Sig. Marco Trabucchi, mesi 3 (tre) di sospensione;
al Sig. Pablo Ezequiel Fontanello, € 15.000,00 di ammenda;
al Sig. Andres Sebastian Bueno, € 15.000,00 di ammenda;
al Sig. Antonio Zito, € 15.000,00 di ammenda;
al Sig. Sabatino Stornelli, mesi 4 (quattro) di inibizione;
al Sig. Tullio Tinti, mesi 1 (uno) di sospensione ed € 15.000,00 di ammenda;
alla Pescina Vallegiovenco Srl, € 5.000,00 di ammenda.
I Sigg.ri Zito, Stornelli e Tinti, tra gli altri, hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali hanno respinto gli addebiti. In via preliminare, conformemente a decisioni già assunte in casi identici, questa Commissione ritiene sia opportuno rimettere gli atti alla Commissione Disciplinare della FIFA affinché decida quale sia l’organo competente per l’applicazione delle sanzioni al Sig. Marco Trabucchi, in quanto agente titolare di licenza estera, al quale sono astrattamente imputabili gli illeciti oggetto del deferimento. Prima di passare al merito e tenuto conto delle difese dei deferiti, è bene chiarire che le norme dettate dalla FIFA e dalla FIGC relativamente all’attività svolta dagli Agenti sono intimamente compenetrate. Pertanto, nella fattispecie di che trattasi, la FIFA, ancorché sia indiscutibilmente una istituzione sovranazionale, per certi aspetti non si pone in posizione gerarchicamente superiore alla FIGC, della quale invece impone il rispetto, di talché ben
può sostenersi che entrambe godono di piena autonomia da un punto di vista funzionalenormativo, funzionale-giurisdizionale e funzionale-sanzionatorio con assoggettamento alla propria potestà di chiunque svolga l’attività o entri in contatto con chi svolga l’attività regolata dal Regolamento Agenti FIGC. Tale convincimento discende dalle previsioni contenute nell’art. 32 Regolamento FIFA, in forza delle quali emerge un evidente riparto di competenze tra le Commissioni disciplinari FIFA e FIGC in ragione della natura del trasferimento, e nell’art. 33, in forza del quale la FIFA, la Federazione che ha rilasciato la licenza e quella nel cui ambito territoriale si verificano i fatti oggetto contestati possono infliggere sanzioni di varia natura, sussistendo per la prima una potestà illimitata in tal senso e con riserva espressa solo per la seconda anche di sospendere e revocare la licenza, sanzioni delle quali la stessa FIFA può impartire l’applicazione alla Federazione licenziataria con obbligo per la stessa di adeguarsi, a pena di sanzione. Per altro verso, gli Agenti, ancorché titolari di licenza estera, in base al Regolamento FIFA, devono rispettare le leggi localmente vigenti (art. 2, co. 1), svolgere personalmente l’attività pur potendo organizzarsi in modo imprenditoriale (art. 3), impegnarsi al rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni degli organi competenti della FIFA, nonché delle relative confederazioni e federazioni (art. 6, co. 4), accettare il codice di condotta professionale (art. 11 – al cui punto 2 è contenuta un’accettazione espressa delle normative federali), obbligarsi al rispetto delle leggi applicabili nel territorio della Federazione (art. 12 in relazione all’art. 2.1) e allo svolgimento dell’attività in favore di un soggetto solo previo conferimento del mandato, ad evitare conflitti di interessi nel senso di assistenza prestata contestualmente a più parti (art. 19, co. 1 e 8), ad utilizzare i modelli di mandato forniti alle varie Federazioni (art. 21), al quale punto 5) del relativo allegato è riprodotto l’obbligo al rispetto degli statuti, dei regolamenti e delle leggi locali applicabili, con ulteriore impegno a garantire che l’attività sia conforme agli stessi (art. 23). Tali norme si raccordano perfettamente con il Regolamento Agenti FIGC che si pone dichiaratamente in posizione di conformità con quello FIFA, che richiama, intendendo disciplinare l’attività degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC o da altra Federazione nazionale e operanti in ambito nazionale ed internazionale (art. 1, co. 1). Tale premessa è stata necessaria per far comprendere che i comportamenti posti in essere determinano la giurisdizione della FIGC, avuto riguardo non all’attività svolta dall’Agente in occasione del trasferimento o dei contatti preliminari allo stesso ma alla normativa FIGC, latu sensu intesa, che impone il rispetto dei precetti – intesi anche da un punto di vista puramente formale – di cui la Procura Federale ha assunto la violazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda e in particolare dei propri tesserati. Tali considerazioni, di per sé, sono sufficienti per affermare la giurisdizione di questa CDN, non rilevando le evoluzioni normative che hanno portato a ritenere l’attività svolta dall’agente
“periferica” a quella sportiva. Come già affermato, l’attività di che trattasi assume indiscutibile rilevanza nell’ordinamento federale sia dal punto di vista soggettivo, per i soggetti coinvolti, sia dal punto di vista oggettivo, per la natura della prestazione svolta, sia soprattutto per gli effetti che ne derivano all’attività sportiva: quindi, essa deve sempre ispirarsi ai principi di regolarità, correttezza e probità in ossequio all’art. 1 CGS, di volta in volta integrato con le norme di riempimento. Nel caso di specie, il Regolamento Agenti, dettando norme anche per le Società, assolve a tale funzione e, per i motivi esposti, rientra in quella normativa della quale l’art. 1, co. 1, CGS impone il rispetto a tutti i tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in forza dei principi di lealtà – intesa come qualità di chi non ricorre a menzogne, sotterfugi e raggiri –, correttezza – intesa come osservanza delle regole – e probità – intesa come rettitudine e integrità morale. Tali considerazioni costituiscono l’ulteriore conferma della giurisdizione di questa CDN che non viene meno per il richiamo fatto dal Sig. Tinti dell’art. 2229 c.c., non pertinente al caso di specie. L’applicabilità diretta della normativa federale, intesa nel senso più ampio del termine, anche quanto alle procedure disciplinari e alla potestà sanzionatoria degli organi di giustizia sportiva, discende dalla natura pattizia della stessa, alla quale i deferiti hanno aderito, chiarendo, in particolare, che per gli iscritti all’Albo Agenti, l’accettazione della giurisdizione discende dalla domanda e dalla successiva accettazione per l’ottenimento della licenza, mentre per gli Avvocati abilitati la stessa discende dall’utilizzo dei moduli federali e dall’obbligo, per entrambi, di osservare le relative norme. A ulteriore sostegno di tale visione si pone la nuova disciplina sanzionatoria che, a conclusione di un percorso durato un decennio, nel quale inizialmente (2001) sono state attribuite alla Commissione Agenti funzioni disciplinari in primo grado e alla CAF in grado di appello, successivamente (2006) svolte da quest’ultima in unico grado, oggi ha individuato nella CDN e nella CGF gli organi della giustizia sportiva ai quali è demandata la funzione giurisdizionale in via esclusiva. Ne deriva che devono pertanto essere respinte le eccezioni con le quali il Sig. Tinti e il Sig. Stornelli, a vario titolo, hanno contestato il difetto di giurisdizione di questa Commissione, precisando, quanto al secondo, che la potestà disciplinare degli organi di giustizia sportiva discende, nel caso specifico, dalla commissione degli illeciti in costanza di tesseramento. Nel merito, il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto, procedendo alla disamina delle singole posizioni in relazione agli addebiti specificamente rivolti:
PABLO EZEQUIEL FONTANELLO Capo di incolpazione A.2 4.1.
L’illecito contestato risulta provato. Invero, le dichiarazioni rese dal Sig. Cosentino alla Procura Federale consentono di ritenere effettivamente sussistente l’incarico allo stesso conferito dal Sig. Fontanello in occasione della stipulazione del contratto del 17.7.2007 con il Parma F.C. S.p.A., in assenza, però, della sua formalizzazione su modulo predisposto dalla FIGC.
ANDRES SEBASTIAN BUENO
Capo di incolpazione E 11.1.
L’illecito risulta provato. Il comportamento tenuto dal deferito in occasione della stipulazione del contratto e le dichiarazioni rese dal Sig. Palomba evidenziano l’esistenza del conflitto di interessi nel momento in cui si è perfezionata la trattativa volta al tesseramento del Sig. Bueno per il Benevento Calcio. Tale situazione deve ritenersi provata anche per quanto dichiarato nel corso dell’odierna riunione dal deferito, il quale, pur avendo rappresentato di essere a tutt’oggi potenzialmente destinatario della richiesta di pagamento del compenso dal proprio agente in relazione al contratto del 31.1.2008, non ha mai posto in essere alcuna iniziativa volta a tutelarsi ai sensi e per gli effetti delle specifiche disposizioni in materia. Tale circostanza è indicativa del fatto che, evidentemente, il calciatore, posti gli obblighi a suo carico della regolazione personale dei rapporti economici con il proprio agente o della autorizzazione espressa a che della stessa fosse onerata l’altra parte contrattuale, era consapevole dell’esistenza del rapporto trilaterale in virtù del quale, difatti, la Società ha corrisposto il compenso al Sig. Palomba per l’opera prestata.
ANTONIO ZITO
Capo di incolpazione F 14.1.
L’illecito deve ritenersi provato. L’articolarsi della vicenda contrattuale nelle sue varie fasi evidenzia la consapevolezza, da parte del calciatore, dell’esistenza del conflitto di interessi in virtù del rapporto trilaterale venutosi a creare in occasione della stipula del proprio contratto, avvalorato dalla circostanza che il pagamento del compenso dell’agente sia stato effettuato dalla Società e non dal calciatore. A ciò non si può obiettare che le norme di cui è stata contestata la violazione siano applicabili solo all’agente in quanto, a parte il dato letterale, la posizione del calciatore, in ragione degli interessi personali sottesi, non è estranea all’attività posta in essere, di indubbia rilevanza per l’ordinamento federale, di talché sullo stesso gravano gli identici obblighi di correttezza, nel senso dell’osservanza delle regole, e di lealtà, nel senso della necessità di non ricorrere a sotterfugi, in vicende in cui lo stesso è direttamente coinvolto. Accedere alla tesi della non vincolatività del Regolamento agenti per tutti coloro che non rivestono tale ruolo significherebbe introdurre una sorta di immunità preventiva che legittimerebbe l’adesione consapevole a illeciti solo apparentemente “propri”, con ciò intendendosi quei comportamenti astrattamente riferibili al solo agente, in chiaro contrasto con i richiamati principi di lealtà, probità e correttezza.
TULLIO TINTI
Capo di incolpazione H 18.1.
L’illecito deve ritenersi provato. Il Sig. Tinti ritiene che la natura e l’oggetto dell’incarico affidatogli dalla Società sia estraneo alle fattispecie regolamentari dei quali è stata contestata la violazione, sebbene le stesse deduzioni difensive ne confermino
l’inosservanza. Le norme di che trattasi impongono che l’incarico sia conferito in forma scritta su uno specifico modulo da depositarsi presso la Commissione Agenti. Posta la pacificità dello schema contrattuale posto in essere è indiscutibile la non riconducibilità dello stesso allo schema regolamentare, nulla vietando alla parti l’utilizzo dei moduli previsti, sostanzialmente adattabili alle proprie esigenze, e il successivo deposito presso gli organi competenti.
SABATINO STORNELLI e PESCINA VALLEGIOVENCO SRL.
Capo di incolpazione G 15.1.
Le deduzioni difensive del deferito hanno natura sostanzialmente ammissiva dei fatti allo stesso contestati. L’invocata inesperienza dell’Ing. Stornelli non lo esimeva dalla conoscenza e dal rispetto delle norme alle quali era soggetto in ragione del proprio tesseramento, benché la sanzione allo stesso applicabile possa essere graduata in ragione della categoria di appartenenza della Società dallo stesso rappresentata all’epoca dei fatti.
Capo di incolpazione G 24.
Alla responsabilità del Sig. Stornelli consegue solo quella diretta della Pescina Vallegiovenco Srl ai sensi del CGS, non potendosi configurare quella oggettiva in quanto, all’epoca dei fatti, il Sig. Caccavallo non risultava tesserato per la Società.
P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• per il Signor Romualdo Corvino, sospensione della licenza per mesi 3 (tre);
• per il Signor Valeri Emilov Bojinov, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
• per il Signor Oreste Vigorito, inibizione di giorni 40 (quaranta);
• per il Signor Gennaro Palomba, sospensione della licenza per mesi 7 (sette);
• per il Signor Pietro Leonardi, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
• per il Signor Giampiero Pocetta, sospensione della licenza per mesi 1 (uno);
• per il Signor Giuseppe Ursino, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci);
• per il Signor Jean Claude Blanc, inibizione di giorni 10 (dieci);
• per il Signor Tommaso Ghirardi, inibizione di mesi 1 (uno);
• per il Signor Roberto Zanzi, inibizione di giorni 25 (venticinque) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
• per il Signor Fernando Diego Cosentino, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e ammenda € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
• per il Signor Giuseppe Caccavallo, ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00);
• per la Società FC Crotone Srl, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
• per la Società Parma FC Spa, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
• per la Società Benevento Calcio Spa, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
• per la Società AC Siena Spa, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
• per la Società Juventus FC Spa, ammenda di € 28.000,00 (€ ventottomila/00).
Manda gli atti alla Segreteria Federale affinché li rimetta alla Commissione Disciplinare della FIFA per la decisione su quale organo sia competente all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del Sig. Trabucchi. Infligge le seguenti sanzioni:
al Sig. Pablo Ezequiel Fontanello l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
al Sig. Andres Sebastian Bueno l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
al Sig. Antonio Zito l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
al Sig. Sabatino Stornelli l’inibizione per giorni 30 (trenta) a decorrere dal futuro tesseramento;
al Sig. Tullio Tinti la sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00);
alla Pescina Vallegiovenco Srl l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095 del 14 Maggio 2012
(361) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI, ORESTE VIGORITO, ROBERTO ZANZI, GIUSEPPE URSINO, SABATINO STORNELLI, PIETRO LEONARDI, JEAN CLAUDE BLANC (all’epoca dei fatti Dirigenti di Società), MARCO TRABUCCHI, FERNANDO DIEGO COSENTINO, GIAMPIERO POCETTA, GENNARO PALOMBA, ROMUALDO CORVINO, TULLIO TINTI (Agenti calciatori), PABLO EZEQUIEL FONTANELLO, VALERI EMILOV BOJNOV, ANDRES SEBASTIAN BUENO, ANTONIO ZITO, GIUSEPPE CACCAVALLO, (Calciatori) E LE SOCIETA’ PARMA FC SPA, FC JUVENTUS SPA, BENEVENTO CALCIO SPA, AC SIENA SPA, FC CROTONE SRL, PESCINA VALLEGIOVENCO • (nota n. 5568/552 pf 09-10/SP/Segr. del 22.2.2012)."