F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096 del 15 Maggio 2012 (368 – bis) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE OSCAR DAMIANI • (nota n. 8032/982 pf 09-10/SP/segr. del 9.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096 del 15 Maggio 2012 (368 - bis) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE OSCAR DAMIANI • (nota n. 8032/982 pf 09-10/SP/segr. del 9.5.2012). Con provvedimento del 22.2.2012 il Procuratore federale deferiva dinanzi questa Commissione disciplinare il Sig. Oscar Damiani, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, in relazione all’art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all’1.2.2007, per aver assunto incarico dalla Juventus per il rinnovo del contratto con il calciatore Ulien Ruddy Lilian Thuram a mezzo di dichiarazione debitoria della società del 22.7.2005 e non con l’utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori con relativo deposito o invio alla predetta Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti; il tutto così come specificatamente esposto nella parte motiva del provvedimento stesso. Questa Commissione fissava per la discussione del deferimento la riunione del 7.5.2012. Il Sig. Damiani si costituiva nel procedimento e nella propria memoria deduceva di non aver sottoscritto il documento posto alla base del deferimento, che invece risulta imputabile al Sig. Giuseppe Oscar Damiani. Alla luce di tale difesa, alla riunione del 7.5.2012 la Procura federale ha chiesto la restituzione degli atti per quanto attiene alla posizione del Sig. Oscar Damiani. Con successivo atto il Procuratore federale ha reiterato il suddetto deferimento proponendolo nei confronti del Sig. Giuseppe Oscar Damiani per i medesimi fatti e con le medesime contestazioni. Il Sig. Giuseppe Oscar Damiani, d’accordo con la Procura federale ha rinunciato ai termini per la costituzione ed è comparso alla riunione del 9.5.2012; lo stesso ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Giuseppe Oscar Damiani, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Giuseppe Oscar Damiani, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della seguente sanzione: ▪ ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per il Sig. Giuseppe Oscar Damiani; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
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