F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 17 Maggio 2012 (542) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO MICHELE CRAZIA (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Sarnico FC, attualmente tesserato per la Soc. ASD FC Pedrengo TDR), ENNIO BANDINI (Presidente della Soc. US Darfo Boario SSD Srl), EDOARDO CONTI (dirigente della Soc. US Darfo Boario SSD Srl) E DELLE SOCIETA’ US DARFO BOARIO SSD Srl E ASD SARNICO FC (nota n. 7702/960pf11-12/AM/Seg. del 30.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 17 Maggio 2012
(542) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO MICHELE CRAZIA (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Sarnico FC, attualmente tesserato per la Soc. ASD FC Pedrengo TDR), ENNIO BANDINI (Presidente della Soc. US Darfo Boario SSD Srl), EDOARDO CONTI (dirigente della Soc. US Darfo Boario SSD Srl) E DELLE SOCIETA’ US DARFO BOARIO SSD Srl E ASD SARNICO FC (nota n. 7702/960pf11-12/AM/Seg. del 30.4.2012).
Con provvedimento del 30 aprile 2012, il Procuratore Federale Vicario, all'esito dell'esame della denuncia mediante cui il Presidente dell'Atletico Bp Pro Piacenza ha segnalato all'Organo federale inquirente la sospetta posizione del calciatore Michele Emanuele Crazia, il quale, a far data dalla s.s. 2007/2008, sarebbe stato tesserato da alcune compagini societarie non professionistiche, a volte individuato con il nome di Michele Emanuele Crazia e a volte con quello di Michele Crazia, con conseguente attribuzione di distinti numeri di matricola federale identificativi, ha deferito, in ordine alle violazioni meglio individuate in seno all'atto introduttivo dell'odierno procedimento disciplinare, il Sig. Michele Crazia, e per esso, in via oggettiva, l'ASD Sarnico FC, nonché il Sig. Ennio Bandini, Presidente dell'US Darfo Boario SSD Srl, il Sig. Edoardo Conti, dirigente dell' US Darfo Boario SSD SRL e per essi (oltre che per il medesimo Sig. Michele Crazia), in via diretta e oggettiva, l'US Darfo Boario SSD SRL Nei termini assegnati i deferiti, con l'eccezione del solo Sig. Crazia, hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. All’inizio della riunione odierna il sig. Michele Emanuele Crazia e la Soc. ASD Sarnico FC in persona del Presidente, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Michele Emanuele Crazia e la Soc. ASD Sarnico FC, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Michele Emanuele Crazia, squalifica per giorni 135, diminuita ai sensi dell’art. 23 a giorni 90; pena base per la Soc. ASD Sarnico FC ammenda di € 450,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 a € 300,00]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. La riunione prosegue per i deferiti Ennio Bandini Edoardo Conti e la Soc. US Darfo Boario SSD Srl. Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi degli odierni deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
6 mesi di inibizione a carico del Sig. Ennio Bandini;
4 mesi di inibizione a carico del Sig. Edoardo Conti;
5 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva rispetto a cui la CDN ne rileverà la maggiore afflittività, oltre all’ammenda di € 5.000,00 a carico della Soc. US Darfo Boario SSD Srl. E’ comparso il legale dei deferiti Bandini, Conti e della Soc. US Darfo Boario SSD Srl il quale si è riportato alle memorie difensive insistendo per il proscioglimento dei propri assistiti. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, in relazione alla predette
posizioni osserva quanto segue. Risulta per tabulas, come del resto anche evidenziato in seno alle deduzioni difensive formulate dalla società sportiva deferita, che in data 25/08/2011 essa, in concreto, ha proceduto a perfezionare il tesseramento di un calciatore di fatto svincolato; infatti, in base al c.d. “certificato storico”, si evince che il Sig. Michele Emanuele Crazia, al momento del tesseramento, risultava individuato con lo status di “svincolato”. E’ pacifico che nei rappresentanti dell'US Darfo Boario SSD Srl si fosse ingenerato il convincimento in ordine all'effettivo status del calciatore così come risultante dal citato documento (c.d. “certificato storico”); pertanto, i comportamenti tenuti sia dal Sig. Bandini che dal Sig. Conti non possono integrare gli estremi delle violazioni rispettivamente loro ascritte, per cui, in relazione alle medesime, nemmeno la Società deferita può essere ritenuta responsabile. Tuttavia, in capo a quest’ultima, insorge la responsabilità oggettiva in relazione al contegno tenuto dal calciatore Crazia il quale, in concreto, ha partecipato in posizione irregolare alle gare di cui trattasi, posizione riconducibile, di fatto, a quella di un unico soggetto, peraltro identificato sulla base di identico codice fiscale. P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni;
- squalifica per giorni 90 (novanta) al calciatore Michele Emanuele Crazia;
- ammenda di € 300,00 (trecento/00) alla Società ASD Sarnico FC.
In parziale accoglimento del deferimento, in relazione alle violazioni ascritte al Crazia, infligge alla Società US Darfo Boario SSD Srl la sanzione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2012/2013. Proscioglie il Sig. Ennio Bandini e il Sig. Edoardo Conti, nonché la Società US Darfo Boario SSD Srl in ordine alle violazioni loro rispettivamente ascritte
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