F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 17 Maggio 2012 (545) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JURGEN KABASHI (calciatore tesserato per la Soc. ASD Pelli Santacroce Sport), UMBERTO BELLONI, FAUSTO FERRARI E PIER PAOLO LENZETTI (dirigenti della Soc. SSD Massese Srl) E DELLE SOCIETA’ SSD MASSESE Srl E ASD PELLI SANTACROCE SPORT (nota n. 7712/1048pf11-12/AA/ac del 7.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 17 Maggio 2012 (545) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JURGEN KABASHI (calciatore tesserato per la Soc. ASD Pelli Santacroce Sport), UMBERTO BELLONI, FAUSTO FERRARI E PIER PAOLO LENZETTI (dirigenti della Soc. SSD Massese Srl) E DELLE SOCIETA’ SSD MASSESE Srl E ASD PELLI SANTACROCE SPORT (nota n. 7712/1048pf11-12/AA/ac del 7.5.2012). Con provvedimento del 7 maggio 2012, il Sostituto Procuratore Federale, all'esito dell'esame della nota del 28 aprile 2012 inviata dal Presidente della società sportiva Pisa Sporting Club e meglio individuata in atti, mediante cui veniva segnalata la irregolare partecipazione del calciatore Sig. Jurgen Kabashi tra le fila della SSD Massese Srl in occasione di ben dieci gare di campionato di Eccellenza Toscana -Girone A- (puntualmente indicate in seno all'atto di deferimento) nel periodo intercorrente tra il 4 dicembre 2011 e il 19 febbraio 2012, ha deferito, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, il predetto calciatore (attualmente tesserato in forza all'ASD Pelli Santacroce Sport), il Sig. Umberto Balloni, Fausto Ferrari, Pier Paolo Lenzetti, tutti dirigenti della SSD Massese Srl, nonché, in via oggettiva, la SSD Massese Srl e la ASD Pelli Santacroce Sport. Nei termini assegnati esclusivamente la SSD Massese SRL ha fatto pervenire propria memoria difensiva. All’inizio della riunione odierna i sigg. Umberto Belloni, Fausto Ferrari e Pier Paolo Lenzetti tramite il proprio rappresentante, nonché la Soc. SSD Massese in persona del Presidente, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i sigg. Umberto Belloni, Fausto Ferrari, Pier Paolo Lenzetti nonché la Soc. SSD Massese Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per i sigg. Umberto Belloni, Fausto Ferraru e Pier Paolo Lenzetti, inibizione per mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 a mesi due; pena base per la Soc. SSD Massese penalizzazione di punti 7 ed ammenda di € 3.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 a penalizzazione di punti 5 ed ammenda di € 2.000,00 da infliggersi nella corrente stagione sportiva]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento prosegue nei confronti del calciatore Jurgen Kabashi e la Soc. ASD Pelli Santacroce Sport. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: 3 mesi di squalifica a carico del calciatore Jurgen Kabashi; ammenda di € 500,00 a carico della Società ASD Pelli Santacroce Sport. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. All'esito dell'attività inquirente, fondata su riscontri di natura prettamente documentale, è emerso, in maniera incontestabile, che il calciatore Sig. Kabashi, in occasione della disputa delle menzionate dieci gare di campionato tra le fila della SSD Massese SRL, risultava essere già tesserato in forza all'ASD Pelli Santacroce Sport. Alla luce delle superiori circostanze emergono, del tutto pacificamente, le responsabilità disciplinari del Sig. Kabashi in ordine alle violazioni ascritte, e per esso, in via oggettiva, dell'ASD Pelli Santacroce Sport. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni; - inibizione per mesi 2 (due) al sig. Umberto Belloni; - inibizione per mesi 2 (due) al sig. Fausto Ferrari; - inibizione per mesi 2 (due) al sig. Pier Paolo Lenzetti; - penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2011/2012 nonché ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Società SSD Massese Srl. In accoglimento del deferimento, infligge al calciatore Jurgen Kabashi la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) e alla Società ASD Pelli Santacroce Sport la sanzione dell’ammenda di importo pari a € 500,00 (cinquecento/00).
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