F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 17 Maggio 2012 (418) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US PALESTRINA ITOP SS ARL AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 169 del 15.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 17 Maggio 2012 (418) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US PALESTRINA ITOP SS ARL AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 169 del 15.3.2012). la Commissione Disciplinare; letto il reclamo; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con i difensori degli appellanti che hanno chiesto l’accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha invocato il rigetto, osserva quanto segue. Va innanzitutto evidenziato che l’oggetto del presente procedimento non è la valutazione della legittimità o meno del provvedimento adottato dal sodalizio nei confronti del Sig. Marco La Cava, né di quella delle modalità in base alle quali è stato emanato, bensì nel verificare se nella fase esecutiva dello stesso il sig. Cristofari abbia commesso violazioni disciplinari. Dalle indagini è emerso che egli ha convocato il La Cava intimandogli di lasciare immediatamente il convitto e di telefonare immediatamente ai suoi genitori per farsi venire a prendere, a meno che non avesse preferito tornare a caso da solo, offrendogli il denaro necessario all’acquisto del biglietto ferroviario. Il La Cava evidentemente sceglieva la prima soluzione e telefonava immediatamente ai propri genitori affinchè lo raggiungessero, andandoli ad aspettare al di fuori dell’impianto come gli era stato ordinato. Il comportamento tenuto dal Presidente del sodalizio non è adeguato ai suoi doveri di dirigente, specialmente in un caso come questo che vede coinvolto un minore. Egli infatti, presa la sua decisione di espellere il ragazzo dal convitto, non doveva costringerlo ad uscire dall’impianto, ma avvertire, personalmente o tramite un proprio collaboratore, i genitori del La Cava, non rimettendo l’incombenza a quest’ultimo, e poi far sì che il calciatore attendesse all’interno dell’impianto l’arrivo dei congiunti. Tale comportamento avrebbe dimostrato al ragazzo che stava agendo con fermezza e nel contempo avrebbe tutelato il minore, in quel momento affidato all’odierno appellante, che aveva pertanto il dovere di sorvegliarlo e proteggerlo da eventuali pericoli. Comportandosi invece in maniera del tutto diversa il De Cristofaro ha invece violato gli obblighi di lealtà e correttezza posti a carico di ogni dirigente, e bene ha fatto quindi la Commissione Territoriale a sanzionarlo unitamente alla società da lui presieduta, coinvolta nella vicenda per responsabilità diretta. Appare però inadeguata la sanzione inflitta al sig. Cristofari dal primo giudice nel momento in cui si tengono nella dovuta considerazione lo svolgimento dei fatti e l’entità degli stessi. Questa Commissione, valutando gli elementi di cui sopra, ritiene congruo ridurre la sanzione da applicare al predetto alla misura di mesi due di inibizione P. Q. M. Accoglie parzialmente il ricorso e riduce la sanzione a carico del sig. Augusto Cristofari a mesi 2 (due) di inibizione, conferma nel resto l’impugnata decisione. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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