F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 17 Maggio 2012 (452) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD F.C.G. FLORIA 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI DUE AL SIG. SIMONE ROSSI (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DELL’ATTUALE CAMPIONATO DI COMPETENZA NONCHE’ AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 54 del 5.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 17 Maggio 2012 (452) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD F.C.G. FLORIA 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI DUE AL SIG. SIMONE ROSSI (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DELL’ATTUALE CAMPIONATO DI COMPETENZA NONCHE’ AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 54 del 5.4.2012). La Procura Federale con atto dell’8 marzo 2012 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana il calciatore Grassi Daniele all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD FCG Floria 2000, il dirigente di detta Società Rossi Simone, nonché la Società USD FGC Floria 2000 in quanto aveva ravvisato nel comportamento del calciatore e del dirigente la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS e nella Società la sussistenza della responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma secondo CGS per gli addebiti ascritti al proprio dirigente. Il motivo del Deferimento era consistito nel fatto che il calciatore Grassi Daniele nel corso della stagione 2011/2012 aveva partecipato in favore della Società Floria 2000 a sette gare del Campionato Allievi Regionali senza essere tesserato per la stessa Società e che la distinta dei calciatori partecipanti a ciascuna delle sette gare era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore della squadra Rossi Simone, il quale, con la firma apposta in calce ad ogni distinta, aveva dichiarato che tutti i calciatori e quindi anche il Grassi erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della Società. Dalla narrativa del Deferimento e dalla successiva fase dibattimentale era emerso che il 28 luglio 2011 la Società Floria 2000 aveva tesserato il Grassi e che il 15 settembre 2011, data di pubblicazione sul C.U., aveva ottenuto il cambio di attività dal calcio a 11 al calcio a 5 e che nella lista dei calciatori che avevano accettato siffatto mutamento, così confermando il loro tesseramento, non era stato inserito il nominativo del Grassi, in merito al quale veniva conseguentemente disposto lo svincolo. Per cui la successiva partecipazione del Grassi alle gare del Campionato Allievi Regionali doveva ritenersi irregolare a tutti gli effetti. La Società Floria ed il Rossi Simone presentavano memoria a difesa a mezzo della quale deducevano che lo svincolo dei calciatori che non avevano aderito al cambio ben poteva riguardare solo coloro che erano stati tesserati in epoca precedente la corrente stagione sportiva, ma non quelli, come il Grassi, che erano stati tesserati nella stessa stagione sportiva del cambio, di guisa che il Grassi doveva ritenersi regolarmente vincolato per la stagione sportiva 2011/2012 con conseguente sua regolare partecipazione a tutte le gare contestate. Istavano per il totale proscioglimento, non essendo sussistenti le violazioni che erano state loro mosse. La Commissione Territoriale con Decisione pubblicata sul C.U. n. 54 del 5 aprile 2012 accoglieva il Deferimento e, per l’effetto, comminava al calciatore Grassi Daniele la squalifica per due giornate di gara, al dirigente Rossi Simone la inibizione per mesi due, alla Società USB FCG Floria 2000 l’ammenda di € 600,00 (Euro seicento/zerozero) e la penalizzazione di 4 (quattro) punti nella classifica del campionato di competenza stagione 2011/2012. Avverso siffatta Decisione ricorre la Società USD FCG Floria 2000, in persona del Presidente sig. Ricci Paolo, riproponendo le tesi difensive svolte in primo grado e concludendo per l’annullamento dell’atto impugnato anche nella parte di esso afferente la inibizione del dirigente Rossi Simone, ovvero, in subordine, per la riduzione della entità di tutte le sanzioni subite. Rispetto alla originaria prospettazione delle difese, la ricorrente introduce in memoria l’errore scusabile, consistente nelle difficoltà degli adempimenti, nell’incertezza del quadro normativo di riferimento e nella complessità della situazione di fatto, che avrebbero comportato in capo ad essa ricorrente l’impossibilità di interpretare nello stesso senso esplicitato dalla Commissione Territoriale l’impatto del cambio di attività sui calciatori tesserati. Alla riunione odierna, nel mentre la Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della Decisione impugnata, la Società ricorrente, rappresentata dal proprio difensore estensore del ricorso, ha insistito nell’accoglimento delle precisate conclusioni. La Commissione osserva quanto segue. Deve essere dichiarato inammissibile il capo del ricorso afferente l’inibizione inflitta al dirigente Ricci Paolo, atteso che la Decisione non è stata da quest’ultimo impugnata ed è pertanto divenuta definitiva. Il ricorso della Società USD FGC Floria 2000 è fondato negli stretti limiti che seguono. Il quadro normativo di riferimento del caso dedotto nel presente procedimento non contiene alcuna differenziazione dei calciatori aventi diritto allo svincolo d’autorità che sia in qualche modo rapportata alla data del loro tesseramento, per cui si ritiene che, nella ipotesi di cambio di attività, i calciatori che non hanno manifestato la volontà di confermare il vincolo con la società di appartenenza che ha mutato l’attività, sono a tutti gli effetti svincolati, indipendentemente dalla data di tesseramento. Del resto, se fossero fondate le ragioni dell’attuale ricorrente, si verrebbe a configurare una sorta di disparità di trattamento tra calciatori della stessa società, che non sarebbe in alcun modo sostenibile. Poiché il calciatore Grassi Daniele era stato tesserato anteriormente alla data del cambio di attività della USD FCG Floria 2000 e poiché egli non aveva manifestato la volontà di confermare il tesseramento in presenza di detta nuova attività con conseguente cessazione del vincolo, la Società Floria 2000 non doveva utilizzarlo nelle gare alle quali il calciatore aveva invece preso parte, in posizione chiaramente irregolare. In questo contesto, ferma la parte motiva della Decisione impugnata, la particolarità del caso portato a cognizione di questa Commissione induce il Giudicante alla riduzione delle sanzioni comminate in primo grado, in applicazione del principio di equità. Il ricorso deve essere pertanto accolto nei limiti del seguente dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso afferente la inibizione del dirigente sig. Rossi Simone; accoglie parzialmente il ricorso della Società USD FCG Floria 2000 e, per l’effetto, riduce la penalizzazione dei punti in classifica da 4 (quattro) a 2 (due), nonché l’ammenda da € 600,00 (seicento/00) ad € 300,00 (€ trecento/00); conferma per il resto l’impugnata decisione; nulla per la tassa non versata.
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