• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 17 Maggio 2012
(465) – APPELLO DEL SIG. GIANMARCO GRAVINA (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Terracina, attualmente tesserato per la Soc. Pol. San Michele) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI DUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 197 del 12.4.2012).
(466) – APPELLO DEI SIGG. MARIANO GRILLO E LUCA PANNOZZO (calciatori all’epoca dei fatti tesserati per la Soc. ASD Terracina, attualmente tesserati per la Soc. ASD Anziolavinio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI DUE CIASCUNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 197 del 12.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 17 Maggio 2012
(465) – APPELLO DEL SIG. GIANMARCO GRAVINA (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Terracina, attualmente tesserato per la Soc. Pol. San Michele) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI DUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 197 del 12.4.2012).
(466) – APPELLO DEI SIGG. MARIANO GRILLO E LUCA PANNOZZO (calciatori all’epoca dei fatti tesserati per la Soc. ASD Terracina, attualmente tesserati per la Soc. ASD Anziolavinio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI DUE CIASCUNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 197 del 12.4.2012).
La Commissione disciplinare, letti i reclami avanzati dai calciatori Gravina Gianmarco, Grillo Mariano e Pannozzo Luca; riuniti i ricorsi per connessione; ascoltato il legale dei ricorrenti il quale si riporta integralmente ai motivi degli appelli e ne chiede l’accoglimento, sentito inoltre il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto il rigetto degli stessi: OSSERVA
I Sigg.ri Gianmarco Gravina, Mariano Grillo e Luca Pannozzo, all’epoca dei fatti tesserati con la Società ASD US Terracina Calcio, società facente parte della L.N.D. e partecipante al Campionato regionale di Eccellenza, propongono reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lazio, che accogliendo il deferimento disposto nei confronti loro e di numerosi altri calciatori, anch’essi tesserati per la A.S.D. U.S. Terracina calcio, disponeva la squalifica dei medesimi per mesi due. La Procura Federale, a seguito di nota trasmessa dal Presidente del C.R. Lazio, relativa al referto arbitrale della gara Terracina/Morolo, del 1.05.2011, valevole per il Campionato laziale di Eccellenza, dava inizio alle indagini per accertare i motivi che avevano indotto i calciatori della ASD US Terracina, a non scendere in campo. In occasione della predetta gara le indagini condotte dall’organo investigativo, accertavano che, analogo comportamento i calciatori di detta società avevano tenuto in occasione delle gare Lupa Frascati/Terracina del 13.3.2011, Tor Sapienza/Terracina dell’8.5.2011 e Formia/Terracina del 14.5.2011. All’esito di dette indagini la Procura Federale deferiva innanzi alla CD Territoriale, tutti i calciatori facenti parte della 1° squadra, oltre ad alcuni dirigenti e la società stessa. Dagli accertamenti era emerso, infatti, che a seguito della mancata corresponsione, da parte della società, ai calciatori di emolumenti convenuti a titolo di rimborso spese, questi
ultimi si erano rifiutati di scendere in campo in ben quattro occasioni, facendo subire, alla società le sanzioni inflitte dal G.S. della perdita delle gare per 0 a 3. Nel corso delle indagini venivano sentiti il Presidente della società De Filippis Maria e i calciatori Alessandro D’Amico e Davide Serapiglia, rispettivamente capitano e vice-capitano della squadra; i quali in relazione ai fatti rilasciavano dichiarazioni che sostanzialmente configuravano
1) che la clamorosa protesta traeva origine e risiedeva in motivazioni esclusivamente economiche
2) che gli emolumenti concordati tra società e calciatori andavano ben al di là dei c.d. rimborsi spese o indennità di trasferta come previsto dall’art. 29 NOIF.
3) che le pretese inadempienze tecnico-logistiche lamentate dai calciatori, in realtà non sussistevano.
La Commissione Territoriale, esaminati gli atti e sentite le parti decideva ritenendo provata la responsabilità di tutti i deferiti, infliggendo agli stessi la squalifica per mesi due ad eccezione del calciatore Cuomo al quale veniva inflitta la sanzione ridotta di mesi uno. Avverso tale decisione propongono reclamo i calciatori Gianmarco Gravina con autonomo
atto; Mariano Grillo e Luca Pannozzo con atto separato, formulando tutti, in via preliminare una eccezione per la omessa notifica ex art. 38 C.G.S. dell’atto introduttivo, presso lo studio del difensore, quale domicilio eletto al momento della indicazione del difensore nominato nel corso delle indagini; nel merito, muovendo censure alla decisione della Commissione di 1° istanza che, avrebbe recepito e formulato il proprio convincimento su indagini lacunose e parziali, condotte dall’organo investigativo che si era limitato a dar credito alle dichiarazioni rese da “una terza persona interessata al procedimento e che riferiva fatti appresi “de relato.” Assumono, inoltre, i reclamanti, l’esser stato violato il diritto alla difesa ed il contraddittorio avendo la Procura Federale circoscritto e limitato le indagini sentendo il Presidente Sig.ra De Filippis e i soli D’Amico e Serapiglia capitano e vice. Ritengono, i reclamanti, inoltre, insussistente la contestazione loro mossa non esistendo alcun obbligo da parte dei calciatori non professionisti di scendere in campo, o allenarsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La eccepita nullità per omessa notifica dell’atto di deferimento, al domicilio eletto deve essere respinta, trattandosi di nullità intermedia che doveva esser sollevata innanzi alla Commissione di prima istanza. Nessuna violazione, peraltro, del diritto di difesa, si è realizzato, essendo tutti i deferiti rappresentati, con regolare mandato versato in atti, dal nominato difensore Avv. Matteo Sperduti. Nel merito, le doglianze espresse, con il proposto reclamo sono infondate. Come puntualmente evidenziato dalla Commissione Territoriale è emerso in termini inequivoci, che tutti i calciatori deferiti, non hanno volutamente risposto alle convocazioni e non sono scesi in campo, in occasione delle gare contestate nell’atto di deferimento, attuando una protesta per motivi economici che si è risolta in una palese violazione dell’art. 1 C.G.S. Non appare meritevole di accoglimento l’argomentazione secondo la quale per il calciatore non professionista non sussista alcun obbligo di scendere in campo. L’assenza di un corrispettivo economico alla prestazione atletica che caratterizza la figura del “dilettante” non fa venir meno, il principio di lealtà e probità che si sostanzia proprio nell’attaccamento ai colori sociali e nel rispetto dei principi che regolano qualsiasi forma associativa. Come ha ben evidenziato la Commissione Territoriale, la valenza del principio enunciato con l’atto di reclamo, equivarrebbe ad una assoluta incertezza nello svolgimento dell’attività sportiva rimanendo affidata di volta in volta alle decisioni dei singoli calciatori. Quanto alla pretesa violazione del contraddittorio sostanziatosi nella omessa audizione di tutti i calciatori e quindi in una violazione del diritto di difesa, essa non sussiste. Nessun obbligo di contraddittorio esiste nella fase delle indagini e nessun obbligo aveva la Procura di sentire tutti i calciatori. Il loro esame non avrebbe aggiunto nulla a quanto già riferito dal Presidente e dai due calciatori, essendo del tutto evidente che l’unico e solo motivo della clamorosa protesta, risiedeva nella mancata corresponsione di emolumenti concordati da ciascun tesserato a titolo di rimborso spese e che tale motivo non impediva comunque di svolgere l’attività sportiva per la quale erano stati tesserati dalla società P.M.Q.
Respinge i ricorsi conferma la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale emessa nei confronti dei calciatori Gianmarco Gravina, Mariano Grillo e Luca Pannozzo. Dispone l’incameramento delle tasse versate
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(465) – APPELLO DEL SIG. GIANMARCO GRAVINA (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Terracina, attualmente tesserato per la Soc. Pol. San Michele) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI DUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 197 del 12.4.2012).
(466) – APPELLO DEI SIGG. MARIANO GRILLO E LUCA PANNOZZO (calciatori all’epoca dei fatti tesserati per la Soc. ASD Terracina, attualmente tesserati per la Soc. ASD Anziolavinio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI DUE CIASCUNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 197 del 12.4.2012)."