COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 17/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ CELTIC CHIETI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICHE DEI CALCIATORI FARINACCI FABIO PER CINQUE TURNI E DI RUSSO OSCAR PER QUATTRO TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA CELTIC CHIETI / SPORTING POLLUTRI, DISPUTATA IL 14/4/12 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C2, GIRONE “B” (C.U. N°61 del 19.4.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 17/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ CELTIC CHIETI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICHE DEI CALCIATORI FARINACCI FABIO PER CINQUE TURNI E DI RUSSO OSCAR PER QUATTRO TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA CELTIC CHIETI / SPORTING POLLUTRI, DISPUTATA IL 14/4/12 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C2, GIRONE “B” (C.U. N°61 del 19.4.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Celtic Chieti ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. quanto al Farinacci, perché, a fine gara, lanciava con violenza una scarpa addosso all'arbitro, senza colpirlo e quanto al Di Russo, perché, dopo essere stato espulso per aver rivolto insulti al direttore di gara, gli si avvicinava minacciandolo. La società appellante ha dedotto che il Farinacci non poteva essere identificato dall’arbitro, in quanto quest’ultimo stava rientrando negli spogliatoi ed era di spalle al campo ed agli spalti, mentre il Di Russo aveva semplicemente protestato, anche se vivacemente, ma senza rivolgere insulti e minacce al direttore di gara. Ha concluso, pertanto, per la revoca o, in subordine, per la riduzione delle sanzioni. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento tenuto conto che l’arbitro, nel suo rapporto, è stato molto preciso nell’addebitare le condotte censurate ai soggetti sanzionati, peraltro perfettamente identificati in base al numero di maglia indossata nell’occasione. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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