COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 16/05/2012 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO GARA CALVELLO – ANZI
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 16/05/2012
DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA CALVELLO - ANZI
Il Giudice Sportivo;
- Letto il referto arbitrale;
- Preso atto del supplemento di rapporto, dal quale emerge che al 23° del s.t., il D.G. dopo aver decretato un calcio di punizione a favore dell’Anzi per un fallo del n.3 del Calvello Lacerra Vincenzo, già ammonito, veniva circondato da diversi calciatori della squadra di casa che con fare intimidatorio proferivano frasi gravemente minacciose nei confronti dello stesso. In particolare il D.G. riusciva ad identificare Grippo Vito Salvatore n.6, capitano della squadra del Calvello, che pericolosamente avvicinava la sua fronte a quella del D.G. stringendogli i polsi con forza scuotendolo ed impedendogli di divincolarsi, il n.9 Caso Salvatore, il n.10 Di Carlo Gerardo e il n.3 Lacerra Vincenzo autore del fallo che originava il parapiglia, i quali con frasi di diverso tenore minacciavano il D.G. di un danno fisico;
- Considerato che il D.G., seppur circondato e trattenuto dai calciatori del Calvello, riusciva a scorgere il n. 17 del Calvello, Vitacca Massimo, che dapprima minacciava ed in seguito colpiva con una manata sulla testa un giocatore avversario, originando un battibecco tra i componenti delle due panchine, in particolare Berterame Francesco allenatore del Calvello si dirigeva con fare minaccioso verso la panchina della squadra ospite prima di essere trattenuto dai componenti della sua panchina;
- Atteso che il D.G., allorchè a fatica riusciva, per i motivi prima descritti, a comminare l’espulsione di Lacerra Vincenzo e Vitacca Massimo del Calvello, veniva fatto mira di ulteriori minacce da parte dei tesserati del Calvello;
- Ritenuto che il D.G, avendo posto in essere tutte le misure disciplinari e non in suo possesso, decideva suo malgrado di proseguire la gara pro-forma dandone, con discrezione, notizia al Capitano, al Dirigente accompagnatore e all’allenatore della squadra ospite, affinché gli stessi non cadessero in provocazioni che potessero determinare comportamenti ulteriormente pregiudizievoli per gli stessi e per il D.G.;
- Verificato che dal supplemento si evince inequivocabilmente che la gara proseguiva con l’intervento di parte del D.G. a favore del Calvello, che nonostante le minacce da parte del n.10 Di Carlo Gerardo del Calvello, il fallo per condotta violenta del n. 18 Rotunno Dario del Calvello ai danni di un calciatore avversario e il conseguente comportamento oltraggioso nei confronti del D.G. non venivano sanzionati con gli opportuni provvedimenti, considerato il clima ostile venutosi a determinare;
P.Q.M. DELIBERA
• di assegnare, ai sensi dell'art.17 del C.G.S., gara persa al Calvello con il seguente punteggio: Calvello - Anzi 0-3;
• di squalificare per 4 (quattro) gare GRIPPO VITO SALVATORE del Calvello per i fatti narrati e per la rivestita qualifica di Capitano della squadra;
• di squalificare per 4 (quattro) gare ROTUNNO DARIO per i fatti narrati;
• di squalificare per 3 (tre) gare VITACCA MASSIMO del Calvello per i fatti narrati;
• di squalificare per 2 (due) gare i calciatori LACERRA VINCENZO, CASO SALVATORE, DI CARLO GERARDO del Calvello per i fatti narrati;
• di squalificare fino al 29/05/2012 BERTERAME FRANCESCO allenatore del Calvello per i fatti narrati;
• di comminare l'ammenda di euro 200,00 alla società Calvello perché propri tesserati con il proprio comportamento minaccioso ed oltraggioso determinavano da parte del D.G. la prosecuzione pro-forma della gara.