COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 16/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA BERNALDA-LATRONICO TERME DEL 19-04-2012, COME RIPORTATO SUL CU N.99 DEL 02/05/2012.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 16/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA BERNALDA-LATRONICO TERME DEL 19-04-2012, COME RIPORTATO SUL CU N.99 DEL 02/05/2012.
Letto il reclamo proposto dalla Società LATRONICO TERME avverso le decisioni del Giudice Sportivo, come riportato sul C.U. n.99 del 02/05/2012;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la Società reclamante, che ha fatto rituale richiesta di audizione;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato come lo stesso D.G., giunto presso l’impianto sportivo di Bernalda, una volta dato corso al regolare riconoscimento dei tesserati di entrambe le società, avesse appreso dal capitano del Latronico, la volontà di non prendere parte alla gara per quanto ivi verbalmente comunicato e comunque più dettagliatamente riportato, nella dichiarazione scritta, dallo stesso firmata e consegnata al D.G. e da questi ritualmente allegata agli atti ufficiali di gara;
Rilevato non di meno come alcun elemento documentale risulti, anche in sede di successiva audizione, dalla reclamante Società prodotto a corredo delle proprie argomentazioni difensive e come, per l’effetto, in mancanza di certificazione rilasciata da pubblici ufficiali ovvero da terzi presenti ai fatti, ipoteticamente utile a rappresentare fonte di prova privilegiata, le deduzioni dalla ricorrente società non possano trovare accoglimento;
P.Q.M.
• rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n. 99 del 02.05.2012;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo se versata.
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