COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 16/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.4 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AS PRESSING MOLITERNO (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COME RIPORTATO SUL CU N.58 DEL 02/05/2012.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 16/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
6.4 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AS PRESSING MOLITERNO (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COME RIPORTATO SUL CU N.58 DEL 02/05/2012.
Letto il reclamo proposto dalla Società AS PRESSING avverso le decisioni del Giudice Sportivo, come riportato sul C.U. n.58 del 02/05/2012;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Rilevato che la Società reclamante, non ha fatto richiesta di essere ascoltata;
Visto l’art. 17 comma 5 CGS;
Osservato come i calciatori Cassino Vincenzo e Lauria Giuseppe, pur risultando in distinta non venivano effettivamente utilizzati nella gara in parola, con la conseguenza che alcuna norma risulta esser stata violata;
P.Q.M.
• in riforma della decisione adottata dal GS, con provvedimento pubblicato sul CU n. 58 del 2/5/2012,dispone il ripristino del risultato ottenuto sul campo con il punteggio di 3 a 2 in favore della società AS Pressing Moliterno;
• dispone l’annullamento della squalifica ai calciatori della società As Pressing Cassino Vincenzo e Lauria Giuseppe;
• dispone l’annullamento della inibizione del Dirigente accompagnatore As Pressing Moliterno, Carcia Pietro Antonio;
• dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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