COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI SERGE MIGUEL DJIAKOUA E VINCENZO DI GRAZIA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 40 COMMA 11BIS DELLE NOIF, DEL SIG. LUIGI CANTONE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI
SERGE MIGUEL DJIAKOUA E VINCENZO DI GRAZIA PER RISPONDERE DELLA
VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 40 COMMA 11BIS DELLE
NOIF, DEL SIG. LUIGI CANTONE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT.
1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO AI
SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 5.10.2011, ha trasmesso alla Procura
Federale la documentazione dalla quale emergerebbe il presunto impiego in posizione irregolare
del calciatore SERGE MIGUEL DJAKOUA nato il 21.3.1994, della Società OSTIANTICA CALCIO
nella gara di Promozione del 2.10.2011 contro la squadra CAVA DEI SELCI.
Il Collaboratore della Procura Federale esperiva le opportune indagini, in base alle quali ha rilevato
che la Società OSTIA ANTICA CALCIO, in data 29.9.2011, ha fatto pervenire presso i competenti
Uffici Federali la richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 del calciatore extra
comunitario, residente in Italia con lo status di “minore non accompagnato” e come tale in tutela
pubblica al Sindaco del Comune di Roma e ospite presso la Comunità CITTA DEI RAGAZZI di
Roma.
Ha accertato la Procura che la richiesta di tesseramento è stata regolarmente sottoscritta dal
Presidente della Società OSTIA ANTICA, Sig. VINCENZO DI GRAZIA, dal tutore delegato sig.
FRANCESCO GISONNI nonché dal calciatore e corredata dalla documentazione prescritta dall’art.
40 comma 11 bis delle NOIF.
La Società però, contravvenendo al dettato del sopraccitato articolo 40, ha fatto partecipare alla
gara riportata sopra, indicandolo in distinta, il calciatore DJIAKOUA prima che la F.I.G.C. avesse
espresso il nulla osta sul tesseramento in questione.
Ha rilevato altresì la Procura Federale che il CANTONE LUIGI, in qualità di dirigente
accompagnatore, ha sottoscritto la distinta di gara in cui attestava che tutti i partecipanti
all’incontro, quindi compreso il DJIAKOUA , sono in regola con il tesseramento federale ed abilitato
quindi a partecipare alla gara, sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le
norme vigenti.
Per i motivi di cui sopra l’Organo Federale ha ritenuto di deferire i soggetti indicati in titolo a questa
Commissione Disciplinare per le violazioni delle norme federali loro ascritte.
La Società deferita ha fatto pervenire, nei termini, deduzioni a difesa in cui ha fatto presente che il
Segretario della Società, una volta consegnata la documentazione completa del calciatore in
Federazione, annunciava che finalmente la pratica era stata completata e che quindi l’atleta era a
disposizione della squadra per cui l’allenatore lo schierava nella gara oggetto del deferimento e
che appena si è accorto dell’errore non veniva più utilizzato.
Precisa altresì la Società ricorrente che l’incontro è stato comunque perso e che non c’è stata
alcuna furbizia ma solo ingenuità da parte dei Dirigenti.
Alla riunione indetta dalla Commissione Disciplinare è presente l’incaricato della Procura Federale
mentre per i deferiti è presente il Sig. CINCOTTA GIANCARLO, Direttore Generale della Società
OSTIANTICA.
CU 222 -3 -
La Procura insiste per la responsabilità dei deferiti chiedendo per il calciatore SERGE MIGUEL
DJIAKOUA la squalifica per 1 gara, per il Presidente VINCENZO DI GRAZIA 3 mesi di inibizione,
per il Dirigente Accompagnatore LUIGI CANTONE l’inibizione di 1 mese e per la Società
OSTIANTICA CALCIO 1 punto di penalizzazione e l’ammenda di € 500.
A questa punto interviene il Direttore Generale della Società deferita il quale conferma
integralmente il contenuto della memoria difensiva presentata, invocando la totale buona fede,
chiedendo quindi una sanzione più mite, tenuto anche conto che il calciatore extracomunitario,
dispiaciuto e sentendosi responsabile della vicenda, ha abbandonato definitivamente la squadra.
La Commissione Disciplinare , dopo aver esaminato tutto il carteggio a disposizione, ritiene che i
fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate ai deferiti,
accertando l’illegittimità della partecipazione del calciatore extracomunitario sopra indicato alla
gara contro la società CAVA DEI SELCI, con il risultato di 3 a 0 a favore di quest’ultima.
Questa Commissione è del parere che siano condivisibili le proposte avanzate dalla Procura in
merito ai provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del calciatore, del Presidente e del
Dirigente accompagnatore, mentre ritiene, alla luce anche del risultato negativo che la Società
OSTIANTICA ha avuto nella gara in questione che la richiesta di sanzione della penalizzazione di
un punto in classifica possa essere ridimensionata e commutata in una ammenda di importo
raddoppiato rispetto a quello richiesto dalla Procura stessa.
Ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e di applicare al calciatore SERGE
MIGUEL DJIAKOUA la squalifica per 1 gara; al Presidente DI GRAZIA VINCENZO l’inibizione per
3 mesi; al dirigente LUIGI CANTONE l’inibizione di 1 mese ed alla società OSTIANTICA CALCIO
l’ammenda di € 1.000.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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