COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 484 DELL’ 15 MAGGIO 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 12/ 5/2012 COLOMBA BIANCA – MANIACESE (0-1; Sospesa al 44′ del s.t.).
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 484 DELL’ 15 MAGGIO 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 12/ 5/2012 COLOMBA BIANCA - MANIACESE
(0-1; Sospesa al 44' del s.t.).
Con reclamo ritualmente proposto la Società Maniacese segnala
la posizione irregolare del calciatore Adelfio Gaetano, schierato
dalla Società Colomba Bianca sebbene squalificato;
Esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che il calciatore
colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara
per recidiva in ammonizione, in relazione alla gara di Coppa
Trinacria Regionale, Colomba Bianca - Barrese del 25/04/2012,
provvedimento pubblicato sul C.U. n° 458 LND del 27/04/2012,
è nato il 18/04/1993 mentre il calciatore impiegato, omonimo
del primo, è nato il 5/07/1983 ed aveva pertanto titolo a prendere
parte legittimamente alla gara di cui trattasi;
Esaminati i rapporti dell'arbitro, degli AA.AA. e dei commissari
di campo, dagli stessi, tra l'altro, si rileva che:
Al 41' del s.t., dopo l'espulsione per reciproci gravi atti di
violenza dei calciatori Lupica Rinato Valerio (Maniacese) e
Martino Ivan (Colomba Bianca), si scatenava una violenta rissa
che coinvolgeva calciatori e dirigenti di entrambe le squadre;
tra essi, gli ufficiali di gara riconoscevano i dirigenti Adelfio
Lorenzo e Tarantino Emanuele Salvatore ed i calciatori Abbate
Pietro, Martino Ivan , Balistreri Antonino, Nasca Pasquale,
Milani Cosimo, Adelfio Gaetano, tutti della Società Colomba
Bianca, ed i calciatori Zerbo Salvatore, Marino Gammazza
Alessio, Proietto Baturi Nunzio e Conti Taguali Francesco,
tutti della Società Maniacese, colpevoli di quanto loro ascritto
al corrispondente paragrafo relativo ai provvedimenti disciplinari;
A tal punto, vista la situazione determinatasi e impossibilitato a
porre fine alla rissa che invece continuava in più zone del
terreno di gioco coinvolgendo sempre più persone nonostante
la presenza della Forza Pubblica, l'arbitro decideva di sospendere
definitivamente la gara;
Considerato che la rissa di cui sopra non ha consentito la
regolare conclusione della gara così come l'eventuale espulsione
di tutti i calciatori partecipanti, identificati e non, stante il mancato
raggiungimento, da parte di entrambe le Società, del numero
minimo necessario per la prosecuzione della stessa;
Sancita pertanto la responsabilità delle Società Colomba Bianca
e Maniacese alle quali va addebitata la sospensione della gara
per effetto di quanto ascrivibile ai propri tesserati la cui condotta
è assolutamente in antitesi con i principi di lealtà e correttezza
che sono a fondamento dell'attività sportiva;
Considerato che i deprecabili episodi di violenza di cui i suddetti
sono stati protagonisti negativi vanno quindi configurati quali
accadimenti di notevole gravità, visto anche il contesto nel quale
si svolgeva la gara, finale di una prestigiosa manifestazione
alla presenza di Dirigenti Federali; di ciò vanno ritenute
responsabili le Società Colomba Bianca e Maniacese, nei confronti
delle quali si ritiene dovere irrogare adeguate sanzioni afflittive;
Condivisa pertanto la decisione dell'arbitro;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari assunti a carico
dei tesserati sono riportati in altra parte del presente C.U.;
Visti l'art. 17, commi 1 e 2, e l'art. 18, commi 1, lettera b),
lettera l) e lettera m), e 2 del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Maniacese,
incamerando la relativa tassa già versata;
Di infliggere alla Società Colomba Bianca la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 500,00;
Di infliggere alla Società Maniacese la punizione sportiva della
perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 500,00;
Di non assegnare la Coppa Trinacria Regionale 2011/2012;
Di non ammettere le Società Colomba Bianca e Maniacese alla
partecipazione alla Coppa Regione di competenza relativa alla
prossima stagione sportiva 2012/2013.
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