COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 16 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.1.2. OPPOSIZIONE S.S.D. COLLIGIANA COLOGNOLA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 71 del 3/5/2012 – Ammenda di € 60,00.- – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 16 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
6.1.2. OPPOSIZIONE S.S.D. COLLIGIANA COLOGNOLA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 71 del 3/5/2012 –
Ammenda di € 60,00.- – Campionato di 2^ Categoria
La Società S.S.D. Colligiana Colognola ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo
Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 71 del 3/5/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della
ammenda di € 60,00.- a carico della Società : “per spogliatoio dell’arbitro inadeguato”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Colligiana Collognola;
vista la documentazione ufficiale in atti;
visto in particolare il referto dell’arbitro che ha descritto in maniera chiara e dettagliata le condizioni in cui si trovava lo
spogliatoio dell’arbitro al momento dell’utilizzo;
ritenuto che nulla rileva che la gestione dell’impianto sia affidata ad altra Società in quanto la responsabilità é comunque
in capo alla Società ricorrente, utilizzatrice dell’impianto per la disputa della gara del 29/4/2012 del Campionato di 2^
Categoria Colligiana Colognola – Borgoprimomaggio
valutata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua in relazione ai fatti addebitati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Colligiana Colognola;
- di con fermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società;
- di introitare la tassa reclamo versata.
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