COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 16 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.1.2. OPPOSIZIONE S.S.D. COLLIGIANA COLOGNOLA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 71 del 3/5/2012 – Ammenda di € 60,00.- – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 16 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.1.2. OPPOSIZIONE S.S.D. COLLIGIANA COLOGNOLA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 71 del 3/5/2012 – Ammenda di € 60,00.- – Campionato di 2^ Categoria La Società S.S.D. Colligiana Colognola ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 71 del 3/5/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della ammenda di € 60,00.- a carico della Società : “per spogliatoio dell’arbitro inadeguato”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Colligiana Collognola; vista la documentazione ufficiale in atti; visto in particolare il referto dell’arbitro che ha descritto in maniera chiara e dettagliata le condizioni in cui si trovava lo spogliatoio dell’arbitro al momento dell’utilizzo; ritenuto che nulla rileva che la gestione dell’impianto sia affidata ad altra Società in quanto la responsabilità é comunque in capo alla Società ricorrente, utilizzatrice dell’impianto per la disputa della gara del 29/4/2012 del Campionato di 2^ Categoria Colligiana Colognola – Borgoprimomaggio valutata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua in relazione ai fatti addebitati; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Colligiana Colognola; - di con fermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di introitare la tassa reclamo versata.
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