F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098 del 21 Maggio 2012 (316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società UC SAMPDORIA Spa • (nota n. 4874/563 pf11-12/SP/blp del 26.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098 del 21 Maggio 2012 (316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società UC SAMPDORIA Spa • (nota n. 4874/563 pf11-12/SP/blp del 26.1.2012). Con deferimento del 26 gennaio 2012 il Procuratore federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale la Società UC Sampdoria Spa, per rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile al proprio tecnico tesserato, Sig. Giuseppe Iachini. Lo stesso, secondo quanto riportato da articoli di stampa pubblicati da alcuni quotidiani, tra cui “La Gazzetta dello Sport”, “Il Corriere dello Sport - Stadio”, “La Stampa” e “La Repubblica”, avrebbe proferito una frase ingiuriosa nei confronti della Società FC Genoa Spa; vista la qualifica di tecnico, la Procura federale lo ha deferito con autonomo atto di deferimento alla competente Commissione disciplinare del Settore Tecnico. All’inizio della riunione odierna la Società UC Sampdoria Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società UC Sampdoria Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società UC Sampdoria Spa, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00)) per la Società UC Sampdoria Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.
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