F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098 del 21 Maggio 2012 (458) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO MERINO RAMIREZ (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, attualmente tesserato per la Società ASG Nocerina Srl) • (nota n. 7201/1620 pf10-11/GR/mg del 13.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098 del 21 Maggio 2012 (458) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO MERINO RAMIREZ (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, attualmente tesserato per la Società ASG Nocerina Srl) • (nota n. 7201/1620 pf10-11/GR/mg del 13.4.2012). Con provvedimento del 13 aprile 2012 il Procuratore federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Roberto Ramirez Merino, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, attualmente tesserato per la Società ASG Nocerina Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8, comma 2, ultima parte, e comma 15, CGS, anche in relazione al disposto dell’art. 11, comma 1, dell’Allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento per l’esercizio dell’Attività di Agente di calciatori, per non aver dato mai esecuzione al lodo arbitrale pronunciato in data 13.05.2011 dal Collegio Arbitrale presso il TNAS nell’ambito della procedura instaurata dall’Agente Simone Albrigi. All’inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Merino Ramirez, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Merino Ramirez, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Merino Ramirez, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00)) per il Sig. Roberto Merino Ramirez. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
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