F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098 del 21 Maggio 2012 (445) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO COSCIA (iscritto nel registro Agenti della FIGC), GIUSEPPE PERRINO (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl • (nota n. 6941/856 pf11-12/AM/ma del 3.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098 del 21 Maggio 2012
(445) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO COSCIA (iscritto nel registro Agenti della FIGC), GIUSEPPE PERRINO (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl • (nota n. 6941/856 pf11-12/AM/ma del 3.4.2012).
Con atto del 3 aprile 2012 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Coscia Matteo per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti, per avere omesso, in qualità di agente, di accertare l’effettivo status di professionista del tesserato che gli ha conferito il mandato; il calciatore Perrino Giuseppe per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore professionista al momento del conferimento del mandato all’agente di calciatori Coscia Matteo senza rivestire tale qualifica essendo ancora calciatore dilettante; la S.S. Ebolitana s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi del’art. 4, comma 2, CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. Il Coscia ha presentato memoria deducendo l’insussistenza della violazione contestata in virtù dell’acquisto dello status di professionista da parte sua al momento della sottoscrizione del mandato dell’agente, avendo egli già disputato, in qualità di giovane di serie, a un numero di gare che comporta l’immediata e automatica acquisizione dello status di professionista stesso. Inoltre, ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, comma 1, del vigente Regolamento Agenti e di ogni altra richiamata disposizione, in quanto tali disposizioni normative qualificano l’attività di agente solo quale opera di assistenza a calciatori professionisti, per cui ogni altra e diversa attività non sarebbe rilevante ai fini federali. Di conseguenza, ha chiesto il proscioglimento per assoluta insussistenza delle contestazioni formulate a suo carico. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la S.S. Ebolitana s.r.l., l’ammenda di € 5.000,00 per il Coscia e la squalifica per due giornate per il Perrino. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue. Il procedimento trae origine dalla missiva del 20 febbraio 2012, trasmessa alla Procura Federale dal Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, contenente la determinazione di "nullità" del contratto di mandato, conferito, in data 31 dicembre 2011, dal calciatore Perrino Giuseppe all'agente Coscia Matteo, in quanto "all'atto del conferimento il calciatore non aveva lo status da professionista". Va considerato che la FIGC qualifica, all'art. 39 delle NOIF, come professionisti "i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società di Lega Nazionale Professionisti e di Lega Nazionale di Serie C (ora Lega Italiana Calcio Professionistico)". All'epoca della sottoscrizione del mandato, il calciatore Perrino Giuseppe aveva lo status di "dilettante" come risulta, altresì, dal certificato storico in atti. Va inoltre considerato che gli agenti di calciatori, pur non avendo ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Regolamento Agenti, alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC, sono comunque tenuti, ex art. 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento, all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC. Nel caso di specie, sussistono evidenti responsabilità a carico di entrambi i contraenti, in quanto il calciatore si è qualificato professionista mentre rivestiva la status di dilettante e l'agente ha omesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento della sottoscrizione del mandato; nonché della Soc. Ebolitana s.r.l. ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per quanto addebitato al suo tesserato. A nulla rileva la partecipazione del calciatore a un numero di gare sufficiente a fargli acquisire lo status di professionista, in quanto rilevante, ai fini in questione, è l’avvenuta stipula nonché deposito formale di un contratto da professionista per legittimare l’operato dell’agente. I fatti come sopra rappresentati, integrano, a carico dei contraenti sig.ri Perrino Giuseppe, calciatore dilettante, e Coscia Matteo, Agente di calciatori iscritto nel Registro istituito presso la FIGC, gli estremi delta violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli arti. 29, n. 2, NOIF e 3, comma 1, e 19, comma 3 e 5, del vigente Regolamento Agenti. La società risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M.
la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:
€ 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda nei confronti della soc. Ebolitana 1925 s.r.l.;
€ 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda nei confronti di Coscia Matteo;
squalifica di due giornate nei confronti di Perrino Giuseppe, da scontarsi in gare ufficiali.
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