F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: all. Alessandro CRISCI / U.S. SAN TEODORO (64/12) ARBITRI: sigg. Ivano Corrada e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012
VERTENZA: all. Alessandro CRISCI / U.S. SAN TEODORO
(64/12)
ARBITRI: sigg. Ivano Corrada e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 3 novembre 2011 l'allenatore di base Alessandro CRISCI regolarmente iscritto nei
ruoli del S.T.F delta FIGC, quale responsabile delta prima squadra della U.S. SAN TEODORO partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza 2010/2011 organizzato dal Comitato Regionale delta F.I.G.C. delta Sardegna, per tramite i suoi legali avv. Antonio e Marialuisa RUIU, ha chiesto a questo collegio di far obbligo alla sopraccitata società di pagargli la somma di Euro 7000 a saldo del premio tesseramento di € 10000 oltre gli interessi nonchè al risarcimento del danno patito e svalutazione monetaria. L'allenatore fa presente di essere stato esonerato il 4.11.2010 e lo stesso CRISCI richiedeva che si adempiesse at pagamento delle proprie spettanze che la società non ha ottemperato. Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato in data 3/09/2010, la U.S. SAN TEODORO ha effettuato il pagamento di soli € 3000 mediante due assegni. La U.S. SAN TEODORO invitata da questo Collegio il giorno 25/01/2012 con
raccomandata A/R nulla ha contro dedotto.
P.Q.M
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall'allenatore Alessandro CRISCI e fa obbligo alla U.S. SAN TEODORO di pagargli la somma di € 7000 a saldo di quanto pattuito tenuto conto altresì che la società nulla a controdedotto. L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla e dovuto infine per l'invocato riconoscimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e
collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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