F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: all. Antonino LEONARDIS / A.P.D GALLICESE (65/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012
VERTENZA: all. Antonino LEONARDIS / A.P.D GALLICESE
(65/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO
Con ricorso dell' 8 novembre 2011 l'allenatore dilettante signor Antonio Leonardis, ha adito
questo Collegio Arbitrate esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore delta prima squadra della A.P.D. Gallicese, militante net campionato di promozione calabrese, girone B, nella stagione sportiva 2011/2012.
Net ricorso il signor Antonino Leonardis precisa che, con regolare scrittura privata del 5 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) in quattro rate e più precisamente € 1.500,00
(millecinquecento/00) il giorno 15 del mese di settembre 2011, € 1.500,00 (millecinquecento/00) it giorno 30 dello stesso mese di settembre 2011, € 1.500,00 (millecinquecento/00) il giorno 15 del mese di gennaio 2012 ed infine € 2.000,00 (duemila/00) il giorno 15 del mese di aprile 2012. Con il reclamo in esame, il signor Antonino Leonardis, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.P.D. Gallicese di corrispondergli 1' intero importo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) non avendo percepito alcunchè di quanto a suo tempo pattuito. L'allenatore fa presente di essere stato esonerato dalla società in data 3 ottobre 2011 e di aver sollecitato più volte la società ad adempiere ai propri impegni senza alcun esito; segnala altresì di aver ricevuto dalla A.P.D. Gallicese un assegno di €
1.500,00 (millecinquecento/00) non andato a buon fine per cui si 6 visto costretto a pagare anche le spese bancarie di € 24,00 (ventiquattro/00).
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25 gennaio 2012, ricevuta dalla società A.P.D. Gallicese il 1 ° febbraio successivo e l'allenatore il 31 gennaio 2012, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
11 Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 26 gennaio 2012 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con lettera del 28 gennaio successivo anticipata via fax, ha trasmesso copia del contralto regolarmente depositato.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresì che la A.P.D. Gallicese nulla ha ritenuto di contro dedurre, considerato che:
✓ la quarta ed ultima rata per la quale viene richiesto il pagamento, non era ancora scaduta ne al
momento della presentazione del ricorso ne al ricevimento della raccomandata del Segretario
del Collegio inviata alla A.P.D. Gallicese e che allo stato non se ne conosce l'esito e per la quale
potrà essere presentato un nuovo ricorso a questo Collegio, qualora non sia stata onorata;
✓ tenuto presente che per la prima rata di € 1.500,00 (millecinquecento/00) l'allenatore a in
possesso di un titolo di credito che potrà essere utilizzato per far valere le sue legittime richieste in sede civile;
ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.P.D. Gallicese di corrispondere all'allenatore signor Antonino Leonardis la somma di € 3.045,00
(tremilaquarantacinque/00) relativa alle due rate scadute al momento della presentazione del ricorso e non onorate per € 3.000,00 (tremila/00) oltre ad € 45,00 (quarantacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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