F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: all. Fabio LIPAROTO / A.S. BELVEDERE (67/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012
VERTENZA: all. Fabio LIPAROTO / A.S. BELVEDERE
(67/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO
Con ricorso del 15 novembre 2011 l'allenatore dilettante signor Fabio Liparoto ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S. Belvedere partecipante al campionato di promozione girone A del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2010/2011.
Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 23 settembre 2010, la
suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Liparoto un premio di tesseramento, di € 8.000,00 (ottomila/00) da erogare in otto rate mensili di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna e scadenti il giorno 20 di ciascun mese a partire da ottobre 2010 a maggio 2011.
Con il reclamo in esame, il signor Liparoto chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S. Belvedere di corrispondergli l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) non avendo la società
provveduto ad onorare le ultime cinque rate previste nell'accordo nonostante i molteplici inviti rivolti dall'allenatore al rispetto degli accordi presi. Nel ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 26 gennaio 2012 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con lettera del 28 successivo, anticipata via fax, ha trasmesso copia del contratto
regolarmente depositato.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25 gennaio 2012, ricevuta dalla società A.S.
Belvedere il 31 gennaio successivo e l'allenatore il 30 gennaio successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S. Belvedere nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S. Belvedere, di corrispondere
all'allenatore signor Fabio Liparoto la somma di € 5.075,00 (cinquemilasettantacinque/00)
comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 5.000,00
(cinquemila/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 75,00
(settantacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo
soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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