F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: all. Alfredo DI MARZIO / MORRO D’ORO CALCIO SRL (78/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012
VERTENZA: all. Alfredo DI MARZIO / MORRO D'ORO CALCIO SRL
(78/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO
Con ricorso del 4 gennaio 2012 l'allenatore dilettante signor Alfredo Di Marzio, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Morro D'Oro Calcio Srl, militante nel campionato di Eccellenza Abruzzese, nella stagione sportiva 2010/2011.
Nel ricorso il signor Alfredo Di Marzio precisa che, con regolare scrittura privata del 1 ° settembre 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 9.000,00 (novemila/00) in dieci rate e più precisamente € 900,00 (novecento/00) il giorno 30 di ciascun mese ad iniziare dal mese di settembre 2010 e sino al mese di giugno 2011.Con il reclamo in esame, il signor Alfredo Di Marzio, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Morro D'Oro Calcio Sri di corrispondergli 1' intero importo di € 9.000,00 (novemila/00) non avendo percepito alcunchè di quanto a suo tempo pattuito. Nel ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
L'allenatore fa presente inoltre di essere stato esonerato per iscritto dalla società in data 1° dicembre 2010 e, oltre ad essersi regolarmente messo a disposizione della società, di aver sollecitato per iscritto quest'ultima ad adempiere ai propri impegni senza ricevere riscontro.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 9 febbraio 2012, restituita al mittente per cessata attività quella indirizzata alla Morro D'Oro Calcio Srl e ricevuta dall'allenatore il 21 febbraio 2012, aveva invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare
eventualmente alle stesse. Da ricerche effettuate dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale presso la FIGC risulta in effetti che la società Morro D'Oro Calcio Srl ha cessato tutte le attività il 29 luglio 2011. Tale circostanza a sta confermata nella lettera del Comitato Regionale Abruzzo del 20 febbraio 2012 con la quale trasmetteva copia dell'accordo economico a suo tempo regolarmente depositato.
II Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresì che la Morro D'Oro Calcio Srl, anche se inattiva sotto 1'aspetto sportivo, nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo della Morro D'Oro Calcio Srl di corrispondere
all'allenatore signor Alfredo Di Marzio la somma di € 9.095,00 (novemilanovantacinque/00)
relativa a quanto dovutogli ai sensi dell'accordo economico sottoscritto oltre ad € 95,00
(novantacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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