F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: all. Roberto PIRAS / S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE (80/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO Con ricorso del 11 gennaio 2012 l’allenatore dilettante signor Roberto
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012
VERTENZA: all. Roberto PIRAS / S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE
(80/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO
Con ricorso del 11 gennaio 2012 l'allenatore dilettante signor Roberto Piras ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società S.S. Lazio Calcio Femminile partecipante al campionato di italiano di serie A nella stagione sportiva 2010/2011.
Nel ricorso 1'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 23 settembre 2010, la
suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Piras un premio di tesseramento, di €
8.000,00 (ottomila/00) da corrispondersi entro il 30 giugno 2011.
Con il reclamo in esame, il signor Piras chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S. Lazio Calcio Femminile di corrispondergli l'intero importo concordato di € 8.000,00 (ottomila/00) non avendo la società provveduto ad onorare l'impegno previsto nell'accordo nonostante i molteplici inviti al rispetto degli accordi presi rivolti dall'allenatore alla presidentessa della società sig.ra Elisabetta Cortani. Il signor Piras espone anche un preciso e dettagliato calcolo delle spese di trasporto da lui sostenute e previste al punto b) dell'accordo a sue tempo sottoscritto pari ad € 631,80 (seicentotrentuno/80). Nel ricorso si richiede, sui predetti importi, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
La Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 20 febbraio 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 23 successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 9 febbraio 2012, ricevuta dalla società S.S. Lazio Calcio Femminile e dall'allenatore il 13 febbraio successivo, ha invitato la società a fornire le
proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerate altresì che la S.S. Lazio Calcio Femminile nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S. Lazio Calcio Femminile, di
corrispondere all'allenatore signor Roberto Piras la somma di € 8.721,00
(ottomilasettecentoventuno/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva
2010/2011 pari ad € 8.000,00 (ottomila/00), alle spese di trasporto pari ad € 631,00
(seicentotrentuno/00) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 90,00 (novanta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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