F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: all. Alberto MARIANI / A.C.D RAPALLO R. 1914 (89/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: all. Alberto MARIANI / A.C.D RAPALLO R. 1914 (89/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO Con ricorso del 30 gennaio 2012 l'allenatore dilettante signor Alberto Mariani, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Rapallo oggi A.C.D. Rapallo R. 1914 che ha mantenuto la medesima matricola federale, militante nel campionato di Eccellenza nella stagione sportiva 2010/2011 e nel campionato di promozione ligure, girone B nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso il signor Alberto Mariani precisa che: • con una scrittura privata del 28 marzo 2011, la suindicata società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di ,6 3.000,00 (tremila/00) per portare a conclusione la stagione sportiva 2010/2011 nel campionato di Eccellenza; L'importo previsto dall'accordo andava erogato in due rate una da € 2.000,00 (duemila) il 20 aprile 2011 e 1'altra di € 1.000,00 (mille/00) il 10 maggio 2011; • con una seconda scrittura privata redatta in data 9 settembre 2011 sempre la società A.C.D. Rapallo R. 1914 gli aveva affidato la conduzione della prima squadra, per la stagione sportiva 2011/2012, militante ora nel campionato di promozione ligure, girone B ed a tale proposito si era impegnata ad erogargli l’importo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in dieci rate mensili di € 750,00 ad iniziare dal 15 settembre 2011 e sino al 15 giugno 2012. Con il reclamo in esame, il signor Alberto Mariani, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C.D. Rapallo R. 1914 di corrispondergli l’importo di 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) a fronte dell'intero importo relativo alla stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 3.000,00 (tremila/00) mai percepito e ad € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) corrispondente alle prime tre rate scadute e non pagate dell'accordo del 9 settembre 2011 attinente la stagione sportiva 2011/2012. Richiede inoltre le "somme che matureranno in corso di giudizio e sino alla data della decisione" riservandosi "di richiedere , con separato procedimento, le ulteriori somme non ancora maturate al momento della decisione". L'allenatore fa presente di essere stato esonerato dalla società in data 26 settembre 2011. Nel ricorso si richiede, sui predetti importi, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 14 febbraio 2012, ricevuta dalla società A.C.D. Rapallo R. 1914 il 20 febbraio successivo ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Regionale Liguria, su richieste del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso le copie di ambedue gli accordi economici regolarmente depositati. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresì che la A.C.D. Rapallo R. 1914 nulla ha ritenuto di contro dedurre sia per quanto dovuto per il primo accordo economico sia per le rate scadute alla data del ricorso e attinenti il secondo accordo economico, tenuto presente altresì: • che delle rate scadute dopo la presentazione del ricorso (30 gennaio 2012) e sino a quella del 15 aprile 2012 non se ne conosce ancora l'esito; • che le rate del 15 maggio e del 15 giugno 2012, per le quali peraltro non ne viene specificatamente richiesto il pagamento, ad oggi non sono ancora scadute; • che per tutte le predette rate, qualora non siano state e/o non vengano onorate, potrà essere presentato un eventuale nuovo ricorso integrativo a questo Collegio; ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C.D. Rapallo R. 1914 di corrispondere all'allenatore signor Alberto Mariani la complessiva somma di € 5.305,00 (cinquemilatrecentocinque/00) che comprende € 3.000,00 (tremila/00) pari all'intero importo previsto dall'accordo economico del 28 marzo 2011, € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) corrispondente alle tre rate giy scadute e non onorate alla data di presentazione del ricorso e previste dall'accordo economico del 9 settembre 2011; ai predetti importi sono stati aggiunti gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 55,00 (cinquantacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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