COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DEL SIG. MARROCCO ERCOLE DIRIGENTE DELLA ODORISIANA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 6/11/2012, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ODORISIANA CALCIO / FRESA CALCIO , DISPUTATA IL 6/5/2012 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N°39 del 10.5.2012 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/05/2012
Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
APPELLO DEL SIG. MARROCCO ERCOLE DIRIGENTE DELLA ODORISIANA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 6/11/2012, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ODORISIANA CALCIO / FRESA CALCIO , DISPUTATA IL 6/5/2012 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N°39 del 10.5.2012 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO).
Con appello ritualmente proposto, il Sig. Marrocco Ercole, Allenatore della Società Odorisiana Calcio, ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. nei suoi confronti, per aver, al termine della gara, cercato di ostacolare l’arbitro al momento dell’uscita, strattonandolo.
L’appellante ha dedotto esserci stato solo un confronto bonario con il direttore di gara circa l’ingiusto allontanamento dal terreno di gioco, giammai i comportamenti descritti dal G.S. a sostegno della sanzione irrogata.
Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento, posto che dalla lettura del provvedimento del G.S. emerge che il comportamento tenuto dal Marrocco è di particolare tenuità in confronto alla sanzione irrogata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere l’appello e ridurre la sanzione dell’inibizione del Sig. Marrocco Ercole sino al 31.07.2012, disponendo la restituzione della tassa versata.
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