COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 147 DEL 23/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.140 della Società POL. GARIBALDINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 134 del 24.4.2012 (squalifica del calciatore CERMINARA Francesco fino al 30/05/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 147 DEL 23/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.140 della Società POL. GARIBALDINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 134 del 24.4.2012 (squalifica del calciatore CERMINARA Francesco fino al 30/05/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante e l'arbitro a chiarimenti; ritenuto che la reclamante, a parziale discolpa del calciatore sanzionato, afferma che il calcio al polpaccio non sarebbe stato intenzionale, ma un contatto fisico accidentale di lieve entità in occasione di una protesta concitata; che l'arbitro ha invece descritto un calcio volontario al polpaccio senza conseguenze che, comunque, non avendo provocato dolore, è stato certamente di lieve entità; che, pertanto, il gesto deve qualificarsi come atto di violenza senza conseguenze lesive; considerato, pertanto, che la sanzione inflitta deve essere rimodulata in base all’assenza di ogni conseguenza conseguente al gesto sanzionato; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore CERMINARA Francesco fino al 24 GENNAIO 2013; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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