COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società S.S.C. LA VISCHESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 48 del 04.05.2012 Delegazione Provinciale Vercelli in relazione alla gara CANADA – LA VISCHESE disputata in data 01.05.2012 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società S.S.C. LA VISCHESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 48 del 04.05.2012 Delegazione Provinciale Vercelli in relazione alla gara CANADA - LA VISCHESE disputata in data 01.05.2012 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria Girone D Con reclamo ricevuto in data 09.05.2012 la Società S.S.C. VISCHESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società stessa con la perdita della gara e l’ammenda di euro 200,00, ritenendola responsabile della sospensione della gara predetta e del “comportamento gravemente antisportivo dei propri tesserati in occasione del tentativo di aggressione all’arbitro all’atto della sospensione della gara”, nonché il calciatore RICCARDINO Davide con la sanzione della squalifica per due giornate. Avverso tali provvedimenti la Società ricorre chiedendone l’annullamento, previa contestazione di quanto riportato nel referto arbitrale. Tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto fuori termine. L’esame del merito dell’impugnazione è, infatti, precluso in ragione dell’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Ragionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi – Stagione Sportiva 2011/2012 disposta dal Presidente Federale in C.U. n. 110/A del 06.02.2012. Detta delibera al punto b) prevede che i “gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni”. Nel caso di specie, rilevata l’applicabilità della suddetta delibera alla gara in oggetto indicata e considerato che il presente reclamo - inviato in data 07.05.2012 – è pervenuto in data 09.05.2012, ben oltre il termine sopra indicato, l’impugnazione della società S.S.C. VISCHESE deve essere ritenuta inammissibile. 48 Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il ricorso della società S.S.C. VISCHESE nonché la Società medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it