COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società S.S.C. LA VISCHESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 48 del 04.05.2012 Delegazione Provinciale Vercelli in relazione alla gara CANADA – LA VISCHESE disputata in data 01.05.2012 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo della Società S.S.C. LA VISCHESE avverso decisione del Giudice Sportivo
inclusa in C.U. n. 48 del 04.05.2012 Delegazione Provinciale Vercelli in relazione alla gara
CANADA - LA VISCHESE disputata in data 01.05.2012 nell’ambito del Campionato di Seconda
Categoria Girone D
Con reclamo ricevuto in data 09.05.2012 la Società S.S.C. VISCHESE si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società stessa con la perdita della gara e l’ammenda di
euro 200,00, ritenendola responsabile della sospensione della gara predetta e del “comportamento
gravemente antisportivo dei propri tesserati in occasione del tentativo di aggressione all’arbitro
all’atto della sospensione della gara”, nonché il calciatore RICCARDINO Davide con la sanzione
della squalifica per due giornate.
Avverso tali provvedimenti la Società ricorre chiedendone l’annullamento, previa contestazione di
quanto riportato nel referto arbitrale.
Tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto fuori termine.
L’esame del merito dell’impugnazione è, infatti, precluso in ragione dell’abbreviazione dei termini
procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati
Ragionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega
Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi –
Stagione Sportiva 2011/2012 disposta dal Presidente Federale in C.U. n. 110/A del 06.02.2012.
Detta delibera al punto b) prevede che i “gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare
territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale,
dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del
Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del
comunicato ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio –
sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della tassa e alle
relative motivazioni”.
Nel caso di specie, rilevata l’applicabilità della suddetta delibera alla gara in oggetto indicata e
considerato che il presente reclamo - inviato in data 07.05.2012 – è pervenuto in data 09.05.2012,
ben oltre il termine sopra indicato, l’impugnazione della società S.S.C. VISCHESE deve essere
ritenuta inammissibile.
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Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il ricorso della società S.S.C. VISCHESE nonché la Società medesima tenuta al pagamento della
tassa di reclamo che non risulta versata.
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