COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 221 /A POL. MANIACESE (Ct) avverso la squalifica fino al 15/10/2012 dei calciatori Taguali Francesco e Batturi Nunzio e la squalifica fino al 31/10/2012 al calciatore Marino Gamazza Alessio – Gara Finale Coppa Trinacria Colomba Bianca / Maniacese del 12/05/2012 – C.U. n.484 del 15/05/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 221 /A POL. MANIACESE (Ct) avverso la squalifica fino al 15/10/2012 dei calciatori Taguali Francesco e Batturi Nunzio e la squalifica fino al 31/10/2012 al calciatore Marino Gamazza Alessio - Gara Finale Coppa Trinacria Colomba Bianca / Maniacese del 12/05/2012 - C.U. n.484 del 15/05/2012 Con reclamo pervenuto a mezzo fax il giorno 18/05/2012, alle ore 7,19, la società Pol. Maniacese ha impugnato le sanzioni in epigrafe. La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il gravame è inammissibile ai sensi dell’art.33 comma 6 del C.G.S., in quanto risulta redatto in forma assolutamente generica e privo di qualsiasi motivazione specifica in relazione ai singoli comportamenti posti in essere dai propri tesserati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo. Dispone per l’effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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