COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 62 del 24.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO SOCIETA’ MAIA ALTA OBERMAIS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE HÖLLER LUKAS DI CUI AL C.U. N. 58 DI DATA 03.05.2012 (GARA MAIA ALTA OBERMAIS – EPPAN DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 29.04.2012)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 62 del 24.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO SOCIETA’ MAIA ALTA OBERMAIS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE HÖLLER LUKAS DI CUI AL C.U. N. 58 DI DATA 03.05.2012 (GARA MAIA ALTA OBERMAIS - EPPAN DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 29.04.2012) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza Maia Alta Obermais – Eppan del giorno 29.04.2012, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Höller Lukas (Maia Alta Obermais) la squalifica per quattro gare con la seguente motivazione: “In seguito ad un fallo subito reagiva urlando in modo aggressivo e spintonando l'avversario che lo aveva commesso. Spintonava poi un altro avversario che era intervenuto in difesa del compagno aggredito, scaraventandolo a terra e generando in tal modo grande nervosismo e tensione in campo.” Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società Maia Alta Obermais contestando la congruità della sanzione in relazione all’effettiva entità dei fatti, con conseguente richiesta di riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. La Commissione ha proceduto all’audizione del calciatore Höller Lukas, di un Dirigente della società ricorrente, nonché del Direttore di gara. In particolare quest’ultimo, pur confermando il proprio rapporto, ha escluso che il comportamento del calciatore espulso fosse connotato da particolare violenza, essendosi limitato ad un gesto aggressivo di reazione ad un fallo subito, mentre la tensione sarebbe poi stata la conseguenza dell’intervento di altri calciatori della società Eppan, uno dei quali nel parapiglia in cui si era andato ad infilare era finito a terra, senza peraltro subire colpi dall’Höller. In esito alle risultanze come sopra raccolte, ritiene la Commissione che sanzione congrua per i fatti addebitabili al giocatore Höller Lukas sia la squalifica per due giornate di gara Ciò premesso, la C.D., in parziale accoglimento del ricorso della società Maia Alta Obermais riduce a due gare di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Höller Lukas (Maia Alta Obermais). Poiché il ricorso è stato accolto si autorizza la restituzione della relativa tassa.
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