COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.4. OPPOSIZIONE U.S. LEGNARESE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Padova di cui al Comunicato n. 47 del 9/5/2012 – Validità gara Legnarese – Campetra del 9/5/2012 – Finale Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
7.1.4. OPPOSIZIONE U.S. LEGNARESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Padova di cui al Comunicato n. 47 del
9/5/2012 – Validità gara Legnarese – Campetra del 9/5/2012 – Finale Juniores Provinciale
La Commissione Disciplinare Territoriale.
atteso che il ricorso proposto dall’U.S. Legnarese inerente all’oggetto, non risulta essere stato notificato alla Società
controparte come previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 33,comma 5 e 46,comma 5 del Codice di Giustizia
Sportiva
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società Legnarese;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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