COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 29/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – DEFERIMENTO (N. 5293/56pf10-11GR/mg) VETERE CARMINE, ASD AURORA MARCONIA
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 29/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 - DEFERIMENTO (N. 5293/56pf10-11GR/mg) VETERE CARMINE, ASD AURORA MARCONIA
PREMESSO
Che il Vice Procuratore Federale con nota del 14 Febbraio 2012, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:
• VETERE CARMINE, già Presidente della ASD BORUSSIA PLEIADE, per rispondere della violazione di cui agli artt. 53, commi 1 e 2 N.O.I.F. e dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere rinunciato, per la quarta volta, senza fornire alcuna giustificazione, a partecipare alla gara di Eccellenza Juniores Regionale girone B, per la stagione sportiva 2009/20010;
• ASD AURORA MARCONIA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. per le violazioni ascritte all’allora Presidente della SOCIETA’ ASD BORUSSIA PLEIADE;
Che la ridetta C.D.T. nella seduta del 26 Maggio 2012 verificata, anche attraverso la consultazione del sito POSTE ITALIANE, la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per:
• VETERE CARMINE inibizione per mesi tre (3);
• ASD AURORA MARCONIA ammenda di € 2.000,00;
Che i deferiti benché regolarmente convocati non si presentavano, né producevano scritti difensivi a discarico.
Tanto premesso, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA;
Verificata la propria competenza;
Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di VETERE CARMINE e ASD AURORA MARCONIA per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti;
Ritenuto che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dei deferiti e la conseguente, omessa coltivazione della attività difensive loro riservate, consentono di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questa Commissione a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento compendiate;
Analizzata la documentazione dalla Procura Federale esibita a sostegno della propria azione e accertato di conseguenza come i comportamenti dal tesserato VETERE CARMINE e dalla ASD AURORA MARCONIA tenuti integrino le violazioni contestate in relazione al differente grado di responsabilità nella realizzazione dell'evento per cui è deferimento;
Accertato in forza delle emergenze istruttorie come VETERE CARMINE già Presidente della SOCIETA’ ASD BORUSSIA PLEIADE debba rispondere delle violazioni dalle norme regolate per avere la ridetta ASD BORUSSIA PLEIADE rinunciato, per la quarta volta, senza fornire alcuna giustificazione, a partecipare alla gara di Eccellenza Juniores Regionale girone B, per la stagione sportiva 2009/20010 in forza di quanto, del resto, già inoppugnabilmente statuito dal Giudice Sportivo con C.U. n°111 del 30 Giugno 2010 e dal Presidente del Comitato Regionale della Basilicata LNDS F.I.G.C. delibato sempre addì 30 Giugno 2010;
Osservato, nondimeno, come secondo le previsioni del C.G.S., incontrovertibile appaia la responsabilità diretta della ASD AURORA MARCONIA, sorta dalla fusione della ASD BORUSSIA PLEIADE con la ASD ATLETICO MARCONIA, per come documentato da attestazione rilasciata dal C.R. BASILICATA F.I.G.C. con pedissequa indicazione dei numeri di matricola dei Sodalizi fusi e della Società di poi sorta, che forma piena prova, nonostante la per vero imprecisa qualificazione della natura giuridica del carteggio dalla PROCURA operata in sede di deferimento, in relazione alle violazioni commesse dalla ASD BORUSSIA PLEIADE in forza del principio generale di diritto disciplinato dall’art. 2504 bis c.c. secondo cui la Società nata dalla fusione assume diritti ed obblighi delle Società fuse, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione e applicabile ai sensi dell’art. 02 C.G.S. nell’ordinamento sportivo in difetto di specifiche norme del vigente Codice e degli altri Regolamenti Federali;
Considerato, ancora, come la ridetta ASD AURORA MARCONIA sia chiamata ai sensi dell’art. 04 comma 01 C.G.S. a rispondere delle violazioni ascritte all’allora Presidente della ASD BORUSSIA PLEIADE, VETERE CARMINE;
Constatato come gli elementi probatori in corso di indagine raccolti non ammettano dubbi sulle responsabilità dei deferiti;
Osservato, in definitiva, come, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il comportamento da VETERE CARMINE, già Presidente della ASD BORUSSIA PLEIADE tenuto integri incontrovertibile violazione delle norme dal C.G.S. disciplinate e si qualifichi certamente meritevole di adeguate sanzioni;
Accertato nondimeno come la ASD AURORA MARCONIA, sorta dalla fusione della ASD BORUSSIA PLEIADE con la ASD ATLETICO MARCONIA, in ragione delle violazioni ascritte all’allora Presidente della ASD BORUSSIA PLEIADE, VETERE CARMINE debba ai sensi dell’art. 04 comma 01 C.G.S. rispondere a titolo di responsabilità diretta e come tale sia a sua volta passibile di sanzione;
Ritenuto per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità dei deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti;
In particolare:
1. quanto a VETERE CARMINE, già Presidente della ASD BORUSSIA PLEIADE perché in violazione degli artt. 53, commi 1 e 2 N.O.I.F. e 1 comma 1 C.G.S., rinunciava, per la quarta volta, senza fornire alcuna giustificazione, a partecipare alla gara di Eccellenza Juniores Regionale girone B, per la stagione sportiva 2009/20010, nonché per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.;
2. quanto alla ASD AURORA MARCONIA perché a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 04 comma 01 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte all’allora Presidente della ASD BORUSSIA PLEIADE, VETERE CARMINE e alla sua stessa dante causa ASD BORUSSIA PLEIADE, nonché per non essersi presentata, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.;
Ritenuto, tuttavia, come in assenza di precedenti specifici, questa C.D.T. stimi lecita l’applicazione nei confronti dei deferiti di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla Procura Federale avanzate;
P.Q.M.
La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 26 Maggio 2012 formulate, così provvede ed irroga a:
• VETERE CARMINE, già Presidente della SOCIETA’ ASD BORUSSIA PLEIADE l’inibizione per complessivi mesi due (2) dei quali mesi uno (1) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.;
• ASD AURORA MARCONIA ammenda di complessivi € 600,00 (seicento) dei quali € 100,00 per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S..
La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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