COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 31 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CALCIO A 5 GARA: A.S.D. NORBA CONVERSANO – POL. GIOVNAZZO del 14.04.2012 (Reclamo dell’A.S.D. Norba Conversano del 25.04.2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di di Bari comportante la squalifica del calciatore Zupa Francesco sino al 31.12.2012, Fasano Luciano e Giannuzzi Vincenzo sino a tutto il 30.06.2012, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Provinciale di Bari, n. 41 del 19.04.2012).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°77 del 31 Maggio 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CALCIO A 5
GARA: A.S.D. NORBA CONVERSANO – POL. GIOVNAZZO del 14.04.2012 (Reclamo
dell’A.S.D. Norba Conversano del 25.04.2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo
Territoriale presso la Delegazione Provinciale di di Bari comportante la squalifica del calciatore
Zupa Francesco sino al 31.12.2012, Fasano Luciano e Giannuzzi Vincenzo sino a tutto il
30.06.2012, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Provinciale di Bari, n. 41 del 19.04.2012).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
considerato che l’istruttoria espletata non ha consentito una diversa ricostruzione dei fatti come
addotti dalla reclamante;
ritenuto di dover, comunque, ridurre la sanzione inflitta al calciatore Zupa Francesco sino a tutto il
13.5.2012, ed ai calciatori Fasano e Giannuzzi sino al 6.5.2012, perché quella inflitta in prime cure
è palesemente sproporzionata rispetto alla reale entità degli addebiti;
Tutto ciò innanzi considerato e ritenuto, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice
Territoriale,
DELIBERA
1) ridursi la squalifica inflitta al sig. Zupa Francesco sino a tutto il 13.5.2012;
2) ridursi la squalifica inflitta al sig. Fasano Luciano sino a tutto il 6.5.2012;
3) ridursi la squalifica inflitta al sig. Giannuzzi Vincenzo sino a tutto il 6.5.2012;
4) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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