COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 30 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.4. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Antonio LEONE – Calciatore non tesserato del Sig. Massimo GRIGGIO – Dirigente U.S. Sant’Ignazio del Sig. Luca SQUARISE – Dirigente U.S. Sant’Ignazio del Sig. Mario CARRARO – Dirigente U.S. Sant’Ignazio della Società U.S. SANT’IGNAZIO
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 30 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
8.1.4. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Antonio LEONE - Calciatore non tesserato
del Sig. Massimo GRIGGIO – Dirigente U.S. Sant’Ignazio
del Sig. Luca SQUARISE - Dirigente U.S. Sant’Ignazio
del Sig. Mario CARRARO - Dirigente U.S. Sant’Ignazio
della Società U.S. SANT’IGNAZIO
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 14/5/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
Il Sig. Antonio LEONE - Calciatore U.S. Sant’Ignazio
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, anche in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art.
61, comma 5 delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di
tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva n. 11 gare (dal 2/10/2011 al 4/3/2012) tutte valevoli per
il Campionato Provinciale Allievi – Girone “G” nelle file della Società U.S. Sant’Ignazio senza averne titolo perché al
momento non tesserato come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale allegato;
il Sig. Massimo GRIGGIO - Dirigente U.S. Sant’Ignazio
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e all’art.
61, comma 5 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di
tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte n. 9 gare valevoli per il Campionato
Provinciale Allievi – Girone G - in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e
partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il
calciatore Antonio Leone non ne avesse titolo come succintamente descritto nell’atto di deferimento allegato;
il Sig. Luca SQUARISE - Dirigente U.S. Sant’Ignazio
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e
art. 61, comma 5 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, e delle norme in materia di
tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva una distinta gara valevole per il Campionato Allievi in
cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la
responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Antonio Leone non ne avesse
titolo come succintamente descritto nell’atto di deferimento allegato;
il Sig. Mario CARRARO Dirigente U.S. Sant’Ignazio
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e
art. 61, comma 5 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, e delle norme in materia di
tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva una distinta di gara valevole per il Campionato Allievi
82/1983
in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la
responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Antonio Leone non ne avesse
titolo come succintamente descritto nell’atto di deferimento allegato;
la Società U.S. Sant’Ignazio
per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai
propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5,
C.G.S. (vedi atto di deferimento allegato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 29/5/2012 sono risultati presenti :
il Sig. Massimo GRIGGIO Dirigente U.S. Sant’Ignazio, rappresentato dal Sig. Walter Biasio, giusto
delega in atti
il Sig. Mario CARRARO Dirigente U.S. Sant’Ignazio, rappresentato dal Sig. Walter Biasio, giusto
delega in atti
la Società U.S. SANT’IGNAZIO rappresentata dal Sig. Walter Biasio (Presidente)
il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
Sono invece risultati assenti :
il Sig. Antonio LEONE Calciatore non tesserato
il Sig. Luca SQUARISE Dirigente U.S. Sant’Ignazio.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le
circostanze di maggior rilievo.
Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 29/5/2012, Il Rappresentante della Procura vista la disponibilità
manifestata dalla Società Sant’Ignazio (precisa però di concedere alla Società la possibilità di patteggiare soltanto la
sanzione pecuniaria) nonché la disponibilità manifestata dai Signori Griggio e Carraro, ha ritenuto di poter aderire
all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e ha proposto l’irrogazione delle sanzioni in appresso indicate :
a carico del Sig. Massimo GRIGGIO Dirigente U.S. Sant’Ignazio : inibizione per mesi 3;
a carico del Sig. Mario CARRARO Dirigente U.S. Sant’Ignazio : inibizione per giorni 30;
a carico della Società U.S. SANT’IGNAZIO : ammenda di € 300,00.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto
articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Sig. Massimo GRIGGIO Dirigente U.S. Sant’Ignazio : inibizione per mesi 3;
a carico del Sig. Mario CARRARO Dirigente U.S. Sant’Ignazio : inibizione per giorni 30;
a carico della Società U.S. SANT’IGNAZIO : ammenda di € 300,00.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
Il Dott. Sciuto ha infine proposto di applicare i seguenti provvedimenti disciplinari non patteggiabili :
a carico del Sig. Antonio LEONE Calciatore non tesserato : squalifica per mesi 2 (a decorrere dalla data del
primo tesseramento utile);
a carico del Sig. Luca SQUARISE Dirigente U.S. Sant’Ignazio : inibizione per giorni 30;
a carico della Società U.S. SANT’IGNAZIO : 10 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del prossimo
Campionato Allievi Provinciali cui parteciperà .-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
ritenuti congrui i provvedimenti sopra indicati
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Sig. Antonio LEONE Calciatore non tesserato : squalifica per mesi 2 (a decorrere dalla data del
primo tesseramento utile);
a carico del Sig. Luca SQUARISE Dirigente U.S. Sant’Ignazio : inibizione per giorni 30 (a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente Comunicato);
a carico della Società U.S. SANT’IGNAZIO : 10 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del prossimo Campionato Allievi Provinciali cui parteciperà .-
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