F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 4 febbraio 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Maurice Watkins (Inghilterra), membro Philippe Piat (Francia), membro I soci Mario Gallavotti (Italia) e Michele Colucci (Italia), non ha preso parte al giudizio sul reclamo presentato da X, l’Italia come attore contro la Y, Spagna Resistente come per quanto riguarda il contributo di solidarietà relativo al trasferimento dei diritti federativi del giocatore A Fatti all’origine della controversia:
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 4 febbraio 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Maurice Watkins (Inghilterra), membro Philippe Piat (Francia), membro I soci Mario Gallavotti (Italia) e Michele Colucci (Italia), non ha preso parte al giudizio sul reclamo presentato da X, l'Italia come attore contro la Y, Spagna Resistente come per quanto riguarda il contributo di solidarietà relativo al trasferimento dei diritti federativi del giocatore A Fatti all'origine della controversia: Il giocatore A, nato nel 1976, è stato registrato per la X club italiano per due stagioni sportive, dal 1997 al 1999, dal All'età di 21 anni all'età di 23 anni. Il 20 luglio 2004, un accordo per il trasferimento dei diritti federativi del giocatore A per la squadra spagnola, Y è concluso. Gli X club italiano esigere il pagamento del 5% stabilito nell'articolo 25 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori per quanto riguarda il contributo al meccanismo di solidarietà relativo al trasferimento dei diritti federativi alla A al club Y. Secondo il suddetto Regolamento, il nuovo club in questione è quello di distribuire il 5% di questo importo compensativo al club (s) dove il giocatore ha giocato di età compresa tra 12 e 23. Nel caso di specie, tra il 1997 e il 1999. L'importo pagato dal Yfor il trasferimento dei diritti federativi del giocatore A è pari a 10,5 milioni. Il club italiano X chiedere alla Camera di Risoluzione delle Controversie di condannare la squadra Y per iniziare con la distribuzione della quota del 5% relativo al trasferimento dei diritti federativi a considerazioni R. Il giocatore della Camera di Risoluzione delle controversie: in primo luogo, la Camera di Risoluzione delle Controversie preso atto della questione sollevata dal club spagnolo Y, rispetto alla composizione della Camera, soprattutto per quanto riguarda la nazionalità di due dei membri, vale a dire il signor Mario Gallavotti e il signor Michele Colucci, entrambi italiani. In vista di tale richiesta, sia il signor Mario Gallavotti e il signor Michele Colucci ha deciso di loro spontanea volontà di lasciare alla Camera nel corso del dibattito sul tema della presente controversia e di conseguenza non ha preso parte a questa sentenza. I membri del Presidente e due della Camera di Risoluzione delle Controversie sono stati poi a sinistra per passare una decisione in materia, ai sensi dell'articolo 6 § 1 del Regolamento prassi e procedure della Camera di Risoluzione delle Controversie. Dopo un attento studio dei fatti e delle accuse di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie iniziato le sue deliberazioni facendo riferimento all'articolo 25 del nuovo Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, secondo il quale, rientra nella competenza della risoluzione delle controversie Camera per esaminare le controversie relative alla distribuzione del contributo di solidarietà. In questo senso, come ulteriormente stabilito nell'articolo 25 del nuovo Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento e di giocatori, il nuovo club in questione è quello di distribuire il 5% delle indennità pagate alla società di provenienza al club (s) dove il giocatore ha giocato di età compresa tra 12 e 23. Nel caso di specie, la Camera sottolineato che il periodo di formazione a prendere in considerazione è andato dalla stagione sportiva 1997/1998, quando il giocatore A 21 anni, fino alla stagione sportiva 1998/1999, all'età di 23 anni. La Camera ha fatto riferimento ulteriore Art. 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori, che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, a seconda del momento in cui il giocatore è stato effettivamente formato dai club coinvolti. E 'quindi pacifico che la X club italiano ha diritto a ricevere il 20% del 5% relativo al trasferimento dei diritti federativi del giocatore A per Y. Inoltre, la Camera ha fatto riferimento all'articolo 11 del Regolamento che disciplinano l'applicazione delle Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, il quale stabilisce che il nuovo club versa l'importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà ai club di formazione al più tardi entro trenta giorni dalla registrazione del giocatore. Di conseguenza, alla luce del fatto che tale pagamento è dovuto in quanto il trentunesimo giorno dopo il trasferimento ha avuto luogo, cioè il 20 luglio 2004, la Camera di Risoluzione delle Controversie stabilito che una quota di pagamento di default del 5% pa a decorrere dal giorno in cui il pagamento era dovuto, cioè il 20 agosto 2004, devono essere applicate. Come è stato osservato che l'importo pagato da Y per il trasferimento dei diritti federativi del giocatore A è stato pari a 10,5 milioni, la Camera di Risoluzione delle Controversie ha deciso che il club spagnolo Y deve pagare al club italiano X 20% del 5% del trasferimento di compensazione, pari a 105.000. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione della squadra italiana X è accettata. 2. Il club spagnolo Y deve pagare l'importo di 105.000 euro al club italiano X. l'importo di cui sopra, un pagamento di interessi di mora del 5% pa a partire dal 20 agosto 2004 è applicato. 3. L'importo dovuto al Club X deve essere pagato da Y entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 4. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA che tale decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve depositare presso la CAS una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno origine al ricorso (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: www.tas-info@tas-cas.org HEAD=NNS cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2004-2005) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 4 February 2005, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Maurice Watkins (England), member Philippe Piat (France), member The members Mario Gallavotti (Italy) and Michele Colucci (Italy), did not take part in the judgment on the claim presented by X, Italy as Claimant against Y, Spain as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of the federative rights to the player A Facts of the case: The player A, born in 1976, was registered for the Italian club X for two sporting seasons, from 1997 to 1999, from the age of 21 to the age of 23. On 20 July 2004, an agreement for the transfer of the federative rights to the player A to the Spanish club Y is concluded. The Italian club X claim the 5 % payment established in article 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players regarding the contribution to the solidarity mechanism related to the transfer of the federative rights to the A to club Y. According to the aforementioned Regulations, the new club concerned is to distribute 5% of this compensatory amount to the club(s) where the player has played between the age of 12 and 23. In the present case, between 1997 and 1999. The amount paid by Yfor the transfer of the federative rights to the player A is EUR 10,500,000. The Italian club X ask the Dispute Resolution Chamber to sentence the club Y to start with the distribution of proportion of 5% related to the transfer of the federative rights to the player A. Considerations of the Dispute Resolution Chamber: Firstly, the Dispute Resolution Chamber took note of the issue raised by the Spanish club Y, with respect to the composition of the Chamber, especially regarding the nationality of two of the members, namely Mr. Mario Gallavotti and Mr. Michele Colucci, both Italians. In view of such a request, both Mr. Mario Gallavotti and Mr. Michele Colucci decided of their own volition to leave the Chamber during the course of the debate on the subject of this dispute and consequently did not take part in this judgment. The Chairman and two members of the Dispute Resolution Chamber were then left to pass a decision on this matter, in accordance with Article 1 §6 of the Rules Governing the Practice and Procedures of the Dispute Resolution Chamber. After a careful study of the facts and allegations outlined above, the Dispute Resolution Chamber commenced its deliberations by referring to article 25 of the revised FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players, according to which, it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to review disputes concerning the distribution of the solidarity contribution. In this sense, as further established in the article 25 of the revised FIFA Regulations for the Status and Transfer and of Players, the new club concerned is to distribute 5% of any compensation paid to the previous club to the club(s) where the player has played between the age of 12 and 23. In the present case, the Chamber outlined that the training period to take into consideration went from the sporting season 1997/1998, when the player A was 21, until the sporting season 1998/1999, at the age of 23. The Chamber made further reference to Art. 10 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players, which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, according to the time the player was effectively trained by the clubs involved. It is therefore undisputed that the Italian club X is entitled to receive 20% of the 5% related to the transfer of the federative rights to the player A to Y. Furthermore, the Chamber made reference to Article 11 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players, which reads that the new club shall pay the amount due as a solidarity contribution to the training clubs at the latest within thirty days of the player’s registration. Consequently, in light of the fact that this payment has been due since the thirty-first day after the transfer took place, i.e. 20 July 2004, the Dispute Resolution Chamber established that a default interest payment of 5% p.a. as from the day on which the payment was due, i.e. 20 August 2004, must be applied. As it was noted that the amount paid by Y for the transfer of the federative rights to the player A was EUR 10,500,000, the Dispute Resolution Chamber decided that the Spanish club Y must pay to the Italian club X 20% of the 5% of the transfer compensation, i.e. EUR 105,000. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Italian club X is accepted. 2. The Spanish club Y has to pay the amount of EUR 105,000 to the Italian club X. On the aforementioned amount, a default interest payment of 5% p.a. as from 20 August 2004 is applied. 3. The amount due to the club X has to be paid by Y within 30 days as from the date of notification of this decision. 4. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes this decision may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 10 days of receiving notification of this decision and has to contain all elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for the filing of the statement of appeal, the appellant shall file with the CAS a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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