F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012 (201) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GIANNATIEMPO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Atletico Nola) E DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO NOLA (nota n. 3491/929pf10/11/SS/fc del 29.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012 (201) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GIANNATIEMPO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Atletico Nola) E DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO NOLA (nota n. 3491/929pf10/11/SS/fc del 29.11.2011). Il deferimento Con provvedimento del 29 novembre 2011, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare: - Il signor Luigi Giannatiempo; - la società ASD Atletico Nola; Per rispondere: il signor Luigi Giannatiempo: in qualità di Presidente p.t. della società ASD Atletico Nola per aver consentito e comunque tollerato che il signor Fortunato De Felice, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (matricola n.111.343), nel corso della stagione 2010/2011, nell’ambito del campionato Serie D Girone I, sia stato tesserato come calciatore della società ASD Atletico Nola con violazione dell’art.1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.33 del regolamento del Settore Tecnico (obbligo per i tecnici che intendono espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, di presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’albo) nonché come calciatore della ASD Sporting Salerno nell’ambito del campionato Eccellenza, con violazione dell’art.40, comma 2 delle N.O.I.F. (gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatore solo per le società per le quali prestano attività di tecnico); la società ASD Atletico Nola; a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Presidente della società. Il dibattimento Alla riunione del 31 maggio 2012 è comparso esclusivamente il rappresentante della Procura Federale. La notifica al signor Luigi Giannatiempo è avvenuta in data 27 aprile 2011, presso la sede della società ASD Atletico Nola e risulta rifiutata (in quanto sconosciuto il precedente Presidente). Il Procuratore ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione: per il signor Luigi Giannatiempo: l’inibizione per 2 mesi; per la società ASD Atletico Nola: l’ammenda di € 1.000,00. I motivi della decisione In via preliminare deve ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio in ragione della circostanza che la notifica al signor Luigi Giannatiempo, in quanto avvenuta presso la sede della società ASD Atletico Nola, deve ritenersi comunque corretta. Nel merito le contestazioni mosse dalla Procura devono essere accolte in quanto si fondano su inconfutabili elementi documentali. Il signor Fortunato De Felice risulta iscritto, per la stagione 2010/2011, nei ruoli del Settore Tecnico (matricola n.111.343). Deve ritenersi quindi illecito l’inserimento del medesimo nella lista presentata dalla società ASD Atletico Nola in data 24 ottobre 2010, nell’ambito del Campionato nazionale Serie D, in occasione dell’incontro contro la Turris, quale calciatore. Non risulta infatti agli atti alcuna sospensione dai ruoli tecnici. Lo Stesso signor Fortunato De Felice risulta inoltre nella lista presentata in occasione dell’incontro del campionato Eccellenza del 16 gennaio 2011, quale allenatore dell’ASD Sporting Salerno. Tale illiceità è stata peraltro affermata anche dal Settore tecnico della F.I.G.C. con squalifica del De Felice fino al 30 giugno 2012 (Comunicato n.126). In assenza di qualsiasi confutazione, stante la contumacia del signor Luigi Giannatiempo, non vi è ragione per dubitare che suddetto comportamento sia stato quantomeno tollerato da parte del signor Luigi Giannatiempo, Presidente dell’ASD Atletico Nola con conseguente responsabilità diretta anche della medesima società. Sulla scorta di tali elementi deve accogliersi la richiesta della Procura Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale afferma la responsabilità: del signor Luigi Giannatiempo con applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione; della società ASD Atletico Nola con applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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