F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012 (419) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MIRKO CORDIOLI (Presidente della Soc. ASD Villafranca Veronese) E DELLA SOCIETA’ ASD VILLAFRANCA VERONESE (nota n. 6654/510pf11/12/SS/vdb del 23.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012
(419) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MIRKO CORDIOLI (Presidente della Soc. ASD Villafranca Veronese) E DELLA SOCIETA’ ASD VILLAFRANCA VERONESE (nota n. 6654/510pf11/12/SS/vdb del 23.3.2012).
la Commissione Disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria difensiva prodotta dal sig. Cordioli, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al sig. Cordioli Mirko della sanzione di mesi tre di inibizione ed alla Società ASD Villafranca Veronese quella dell’ammenda di €. 1.500,00, osserva quanto segue. Il punto nodale della vicenda risiede nella valutazione del tipo di attività svolta dal sig. Carli Massimo nell’ambito del sodalizio oggi deferito, giacchè deve accertarsi se egli era il tecnico in seconda del Villafranca ovvero se ne frequentava la preparazione soltanto al fine di tenersi in forma essendo stato esonerato dalla compagine da lui in precedenza allenata. In merito alle due opposte ipotesi dalle indagini sono emersi elementi in contrasto tra loro, dal momento che sia il Carli che il sig. Cordioli, presidente del Villafranca, hanno sostenuto che vi erano soltanto rapporti d’amicizia tra lo stesso Carli ed il primo allenatore del Villafranca, che permetteva al suo conoscente di allenarsi con la squadra. Si tratta però di due dichiarazioni che tutto lascia intendere siano dettate da finalità difensive, contrariamente a quanto può affermarsi con riguardo a tutti gli altri elementi emersi dalle indagini, in primis le deposizioni rilasciate dai presidenti regionale e provinciale dell’Associazione Calciatori: quest’ultimo ha riferito di essere venuto a conoscenza di quanto posto in essere dal Carli, di averlo avvertito dell’illegittimità del suo comportamento, di averlo invitato a porre fine al suo atteggiamento. Il tecnico non ha mai contestato il fatto di cui lo accusava il sig. Walter Bucci, limitandosi prima ad affermare che facevano tutti così, poi ad assicurare che avrebbe interrotto tale sua attività. Inoltre sulla locale stampa specializzata sono apparsi articoli in cui Il Carli veniva definito allenatore in seconda del Villafranca e nell’ambito di uno di essi lo stesso tecnico, al termine di una gara di Campionato, rilasciava in tal veste un’intervista negli spogliatoi dell’impianto di gioco, articoli in relazione ai quali il Carli non ha mai richiesto rettifiche o rilasciato smentite, mentre quella della Società contiene solo dichiarazioni della stessa, peraltro smentite da parte dei testi assunti. La maggior credibilità di quanto affermato da terzi, se posto in paragone alle dichiarazioni dei deferiti, e l’obiettiva rilevanza degli articoli giornalistici portano a ritenere provato che il sig. Carli nella stagione 2010-2011 ha prestato l’attività di allenatore in seconda del Villafranca benché non fosse tesserato con tale compagine, anzi risultasse vincolato per altra società (Trento Calcio 1921 srl). La sua responsabilità disciplinare dovrà essere valutata dalla Commissione funzionalmente competente, mentre in questa sede devono essere prese in considerazione le posizioni del sig. Cordioli e del Villafranca. Il primo ha evidentemente concorso nella produzione dell’illecito, permettendo al Carli di agire come secondo allenatore benché non fosse tesserato presso la Società presieduta dal Cordoli stesso, ma vincolato con altro sodalizio. Conseguentemente andrà dichiarata la responsabilità del suddetto presidente e quella diretta ed oggettiva del Villafranca in relazione agli illeciti commessi dal suo legale rappresentante e dal Carli che, seppur non tesserato per essa, ha comunque svolto attività in suo favore.
P.Q.M.
Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Mirko Cordioli la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione ed alla Società ASD Villafranca Veronese quella dell’ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento/00),
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