F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012 (432) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA CIRCE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI SETTE AL SIG. FABRIZIO VITTORI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 179 del 23.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012
(432) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA CIRCE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI SETTE AL SIG. FABRIZIO VITTORI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 179 del 23.3.2012).
Con atto del 26.3.2012, l’Avv. Claudia Salvador, qualificatasi difensore del Sig. Fabrizio Vittori e della ASD Nuova Circe ha impugnato la delibera, pubblicata su CU n. 179 del 23.3.2012, con la quale la CDT presso il CR Lazio ha inflitto al primo, Presidente della Società, la sanzione della inibizione per mesi sette, ed alla seconda la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00. Il procedimento traeva origine dal deferimento con il quale il primo era stato incolpato della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS con riferimento all’art. 5, co. 1, 4 e 5, CGS e con le aggravanti, ai fini della determinazione della pena, di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 e della reiterazione, per avere ripetutamente rilasciato, a mezzo organi di stampa, dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’Istituzione federale nel suo insieme e in particolare del CR Lazio della LND mettendo altresì in dubbio la regolarità delle gare, l’imparzialità degli Ufficiali di gara nonché dei componenti degli organi della giustizia sportiva, mentre la seconda a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1, e 5, co. 2, CGS per le violazioni ascritte al suo Presidente. Il reclamo è inammissibile. L’art. 33 CGS impone che gli unici legittimati a proporre reclamo siano le società ed i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso (co. 1) e che i reclami e ricorsi sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori devono essere trasmessi agli organi competenti direttamente dalle parti interessate (co. 5), le quali, se presenti, possono successivamente farsi assistere da persone di loro fiducia (art. 34, co. 7). Il combinato disposto di tali norme impone, pertanto, che l’impugnativa debba essere
sempre effettuata personalmente dalla parte interessata o dal suo procuratore con ciò intendendosi non tanto chi sia incaricato dell’assistenza di cui al predetto art. 34, quanto, invece, chi sia dotato del potere specifico di impugnare sostituendosi, sostanzialmente, alla parte interessata, secondo quanto costituisce ius receptum nell’interpretazione della norma da parte degli organi di giustizia sportiva. La sottoscrizione da parte di soggetto privo di tale potere, determinando l’insussistenza di una condizione dell’azione, integra un difetto sostanziale e originario dell’atto e non un profilo di mera irregolarità formale nel conferimento della procura, insuscettibile, quindi, di sanatoria ex art. 33, co. 9, CGS. Questo è quanto avvenuto nel caso di specie. Il reclamo è stato sottoscritto non dal tesserato e dal legale rappresentante della società,
bensì da persona che si qualifica rappresentante e/o difensore delle parti, in virtù di nomina in atti, che però, a parte il dato letterale e per quanto detto, è inidonea a spiegare effetti quanto ad eventuali future impugnazioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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