COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°48 del 06/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 136 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sigg. BELLINI LUCIO, già Presidente A.S.D. Del Conca, BATANI CRISTIANO, Presidente A.S.D. Riccione 1929, BATANI IVANO, Vice Presidente A.S.D. Riccone 1929, A.S.D. DEL CONCA e A.S.D. RICCIONE 1929

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°48 del 06/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 136 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sigg. BELLINI LUCIO, già Presidente A.S.D. Del Conca, BATANI CRISTIANO, Presidente A.S.D. Riccione 1929, BATANI IVANO, Vice Presidente A.S.D. Riccone 1929, A.S.D. DEL CONCA e A.S.D. RICCIONE 1929 Con nota 4.5.2012 n. 7848/208, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - i sigg. BELLINI LUCIO, BATANI CRISTIANO e BATANI IVANO della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 20, comma 3 (e non art. 22, comma 3, come indicato nella citata nota 4.5.2012), e 52, comma 2, delle N.O.I.F., per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva, effettuando il BELLINI la cessione del Titolo Sportivo dell’A.S.D. DEL CONCA ai sigg. BATANI CRISTIANO e IVANO, contro il pagamento del prezzo di € 40.000/45.000, operazione effettuata mediante la fusione dell’A.S.D. DEL CONCA alla A.S.D. ASAR RICCIONE, presentando la dovuta richiesta di approvazione ai competenti organi federali oltre i termini di cui all’art. 22 delle N.O.I.F.; - il solo sig. BELLINI LUCIO anche della violazione dell’art. 1 C.G.S., per avere inviato una richiesta di mutamento della denominazione sociale e della sede sociale nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. DEL CONCA, successivamente al momento in cui la predetta società non era più giuridicamente esistente in seguito alla avvenuta fusione con ll’A.S.D. ASAR RICCIONE nella nuova persona giuridica della 1929 RICCIONE ASAR; - le società A.S.D. DEL CONCA e 1929 RICCIONE ASAR del comportamento tenuto dal rispettivo Presidente e legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, i signori BELLINI e BATANI hanno fatto pervenire memorie difensive. Il sig. BELLINI, dianzi tutto “contesta, parola per parola, quanto esposto nell’atto di incolpazione e rigetta ogni addebito mossogli”, sostenendo che “l’ipotesi accusatoria si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal Sindaco di Marciano e dal sig. Sandro Ricci”. Dichiara che nell’anno 2009 assunse la Presidenza della prima squadra dell’A.S.D. Del Conca e che nel corso della stagione 2009/2010 la società dovette affrontare svariati problemi, dati anche dalla recessione economica, senza trovare alcun aiuto, per cui, al termine di detta stagione “rimise il mandato di Presidente, dichiarando pubblicamente che se non fossero state reperite nuove forze, la società non avrebbe potuto iscriversi al campionato di Eccellenza”. L’appello però cadde nel vuoto : dopo essere stato contatto dal sig. Ricci, apparentemente interessato a subentrare ai dirigenti, non vennero formulate proposte concrete ed il Consiglio si vide costretto a scegliere se proseguire l’attività del settore giovanile o di dedicare le residue risorse alla gestione della prima squadra. La scelta, inevitabilmente, fu quella di mantenere attivo il settore giovanile “ed accogliendo l’unica proposta concreta pervenuta, venne deliberata la fusione dell’A.S.D. Del Conca con l’A.S.D. A.S.A.R. Riccione, in conformità con la vigente normativa federale”, con la denominazione A.S.D. RICCONE 1929. Il sig. BELLINI non ha venduto alcun titolo(e non si vede come avrebbe potuto farlo, stanti le competenze riservate agli organi sociali). La scelta perseguita dal consiglio direttivo dell’A.S.D. Del Conca fu quella “di addivenire alla fuzione con una società in possesso di risorse umane ed economiche sufficienti per consentire ad una squadra di partecipare al campionato di Eccellenza: la nuova società si è semplicemente accollata i debiti della vecchia e nessuna altra somma è stata mai versata”. Tutto ciò alla luce del sole e nel rigoroso rispetto delle regole. Il sig. BELLINI “richiese solo l’accollo dei debiti sociali, inizialmente quantificabili in maniera approssimativa in € 30.000 ed infine risultati pari al minore importo di € 23.000 : nessuna richiesta di somme ulteriori rispetto al mero accollo del debito è stata effettuata a chicchessia e nulla del genere è mai stato dichiarato. Circa la violazione per aver inviato una richiesta di mutamento della denominazione e della sede sociale quale Presidente dell’A.S.D. Del Conca ritiene che “la presentazione di una comunicazione o di una istanza da parte di un soggetto non legittimato, comporti, quale sanzione, semplicemente l’inammissibilità della medesima” stante anche che “l’efficacia della fusione appena deliberata, era ancora sospesa in attesa dell’approvazione del Presidente della F.I.G.C.” giusto quanto previsto dall’art. 20 delle N.O.I.F. “La condotta del sig. BELLINI, che, al momento della presentazione della richiesta, era a tutti gli effetti legale rappresentante dell’associazione non ancora estinta, era dunque pienamente legittima”. Chiede che all’esito della trattazione sia disposta l’archiviazione del procedimento disciplinare a suo carico e, comunque, respinto ogni addebito. Chiede, inoltre, di essere sentito, ed è presente all’odierno dibattimento, assistito da persona di fiducia. I sigg. BATANI “contestano in toto quanto esposto nell’atto di incolpazione e rigettano ogni addebito loro ascritto”. Venuti a conoscenza che l’A.S.D. Del Conca aveva grosse difficoltà gestionali, si interessarono per proporre una fusione con l’ A.S.A.R. Riccione. Dopo vari contatti con il sig. Bellini, l’operazione si perfezionava, in conformità con la vigente normativa federale. “Il sig. Bellini non ha venduto alcun titolo; la scelta perseguita dal consiglio direttivo dell’A.S.D. Del Conca, in mancanza di qualunque alternativa e del benché minimo sostegno da parte delle amministrazioni comunali interessate (era questa la situazione allo stato dei fatti quando i sigg. BATANI erano interessati alla società Del Conca), è stata quella di addivenire alla fusione con una società in possesso di risorse umane ed economiche sufficienti per consentire ad una squadra di partecipare al campionato di Eccellenza, la nuova società si è semplicemente accollata i debiti della vecchia e nessuna ulteriore somma è mai stata versata”. La fusione tra le due società è avvenuta alla luce del sole e nel rigoroso rispetto delle regole. “Lungi dal poter considerare l’onere di € 23.000 alla stregua di un corrispettivo, appare quindi evidente come l’accollo del debito nella fattispecie fosse un vero e proprio atto dovuto”. “Nessuna contraddizione è riscontrabile nelle dichiarazioni rese da Lucio Bellini (il quale ha affermato che la nuova società si è fatta carico dei debiti della vecchia) ed in quelle rese da IVANO BATANI (il quale ha negato di aver corrisposto denaro) : è evidente, infatti, che il sig. BATANI si è limitato ad escludere di aver versato corrispettivi per l’acquisto del titolo (recisamente negati anche dal sig. Lucio Bellini), ma non ha affatto escluso che la nuova società sia subentrata – come d’altronde risulta per tabulas – nei debiti della vecchia. A ben vedere, le presunte contraddizioni ed inverosimiglianze che caratterizzerebbero le dichiarazioni del Bellini e dei Batani, strumentalmente denunciate nell’atto di incolpazione, sono dunque insussistenti. Tanto premesso in ordine all’infondatezza delle accuse, è per mero scrupolo difensivo che si evidenzia come, alla stregua di condivisibili orientamenti giurisprudenziali, i sigg. BATANI non possono in ogni caso essere chiamati a rispondere di atti, comunque pienamente leciti, adottati da organi collegiali. Chiedono che all’esito della trattazione sia disposta l’archiviazione del procedimento disciplinare a loro carico e, comunque, respinto ogni addebito. Chiedono, inoltre, di essere sentiti, assistiti da persona di fiducia. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, preliminarmente informa che la Procura Federale è incorsa in errore, indicando nell’atto di deferimento l’A.S.D. Junior Del Conca, anziché l’ A.S.D. DEL CONCA. Di poi, dopo ampia disamina dei fatti contestai, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbiasi affermare la responsabilità delle parti deferite, in ordine agli addebiti ascritti, con la inibizione per mesi 5 del sig. BELLINI LUCIO, per mesi 8 del sig. BATANI CRISTIANO , per mesi 5 del sig. BATANI IVANO e con l’ammenda di € 2.000 per l’A.S.D. RICCIONE 1929 e di € 1.000 per l’A.S.D. DEL CONCA. Il sig. BELLINI, richiamandosi alla memoria depositata, tiene, comunque, a ribadire che non vi è stata alcuna cessione del titolo sportivo e che nessun importo gli venne corrisposto dai signori Batani, che unicamente si accollarono il passivo di € 23.000 dell’’A.S.D. DEL CONCA. La Commissione, - premesso che i sigg. BATANI, che avevano fatto richiesta di audizione ed erano stati invitati, non si sono presentati all’odierno dibattimento; - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale e avuti presenti i contenuti delle memorie presentate; - valutato che, per quanto riguarda il primo capo di incolpazione dei sigg.BELLINI e BATANI, non sussistano elementi oggettivi e concreti probanti le responsabilità loro ascritte; - ritenuto, relativamente al capo di incolpazione riguardante il solo sig. BELLINI LUCIO, che la trasmissione della delibera assunta dall’A.S.D. DEL CONCA il 19.6.2010, nelle more dell’approvazione della fusione delle due società da parte del Presidente Federale - che come indicato dall’art. 20, comma 2, “è condizione della efficacia della fusione” - trasmissione, come rilevato nello stesso atto di deferimento, effettuata al C.R.E.R. in data 7.7.2010 e da questi inviata alla L.N.D. il 14.7.2010 (la ratifica è stata pubblicata sul C.U. del C.R.E.R. n. 5 del 31.7.2010 e l’A.S.D. RICCIONE 1929 ha partecipato al Campionato di Eccellenza nella stagione sportiva 2010/2011 ed al Campionato di Serie D nella stagione sportiva 2011/2012), non possa essere inquadrata quale violazione dell’art. 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il deferimento della Procura Federale e di prosciogliere da ogni addebito i sigg. BELLINI LUCIO, BATANI CRISTIANO e BATANI IVANO nonché l’A.S.D. RICCIONE 1929 e l’A.S.D. DEL CONCA. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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