F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101 del 18 Giugno 2012 (546) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACERBIS Paolo Domenico, ALBERTI Andrea, BELLODI Mirko, BERTANI Cristian, CAREMI Davide, CAROBBIO Filippo, CASSANO Mario, CATINALI Edoardo, CELLINI Marco, COLACONE Roberto, COMAZZI Alberto, CONSONNI Luigi, CONTEH Kewullay, COSER Achille, COSSATO Federico, CRISTANTE Filippo, DE FALCO Andrea, DE FALCO Franco, DE LUCIA Alfonso, DONI Cristiano, FERRARI Nicola, FISSORE Riccardo, FIUZZI Luca, FONTANA Alberto Maria, GARLINI Ruben, GERVASONI Carlo, IACONI Andrea, IACOPINO Vincenzo, ITALIANO Vincenzo, JOB IYOCK Thomas Herve’, JOELSON Inacio Josè, LOCATELLI Tomas, MAGALINI Giuseppe, MASTRONUNZIO Salvatore, MICOLUCCI Vittorio, MORA Nicola, NARCISO Antonio, NASSI Maurizio, NICCO Gianluca, PAOLONI Marco, PARLATO Gianfranco, PASSONI Dario, PEDERZOLI Alex, PELLICORI Alessandro, POLONI Mirco, RICKLER Del Mare Cesare Gianfranco, ROSATI Gianni, RUOPOLO Francesco, SANTONI Nicola, SANTORUVO Vincenzo, SARRI Maurizio, SARTOR Luigi, SBAFFO Alessandro, SERAFINI Mattia, SHALA Rijat, STEFANI Mirko, TAMBURINI Juri, TURATI Marco, VANTAGGIATO Daniele, VENTOLA Nicola, ZAMPERINI Alessandro, Società UC ALBINOLEFFE Srl, AC ANCONA Spa, ASCOLI CALCIO 1898 Spa, ATALANTA BERGAMASCA C. Spa, US AVESA HSM, US CREMONESE Spa, DELFINO PESCARA 1936 Srl, EMPOLI FBC Spa, FROSINONE CALCIO Srl, US GROSSETO FC Srl, AS LIVORNO CALCIO Srl, FC MODENA Spa, AC MONZA BRIANZA 1912 Spa, NOVARA CALCIO Spa, PADOVA CALCIO Spa, FC PIACENZA Spa, RAVENNA CALCIO Srl, REGGINA CALCIO Spa, AC RIMINI 1912 Srl, UC SAMPDORIA Spa, AC SIENA Spa, SPEZIA CALCIO Srl ▪ (nota n. 8011/33pf11-12/SP/blp dell’8 maggio 2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101 del 18 Giugno 2012 (546) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACERBIS Paolo Domenico, ALBERTI Andrea, BELLODI Mirko, BERTANI Cristian, CAREMI Davide, CAROBBIO Filippo, CASSANO Mario, CATINALI Edoardo, CELLINI Marco, COLACONE Roberto, COMAZZI Alberto, CONSONNI Luigi, CONTEH Kewullay, COSER Achille, COSSATO Federico, CRISTANTE Filippo, DE FALCO Andrea, DE FALCO Franco, DE LUCIA Alfonso, DONI Cristiano, FERRARI Nicola, FISSORE Riccardo, FIUZZI Luca, FONTANA Alberto Maria, GARLINI Ruben, GERVASONI Carlo, IACONI Andrea, IACOPINO Vincenzo, ITALIANO Vincenzo, JOB IYOCK Thomas Herve’, JOELSON Inacio Josè, LOCATELLI Tomas, MAGALINI Giuseppe, MASTRONUNZIO Salvatore, MICOLUCCI Vittorio, MORA Nicola, NARCISO Antonio, NASSI Maurizio, NICCO Gianluca, PAOLONI Marco, PARLATO Gianfranco, PASSONI Dario, PEDERZOLI Alex, PELLICORI Alessandro, POLONI Mirco, RICKLER Del Mare Cesare Gianfranco, ROSATI Gianni, RUOPOLO Francesco, SANTONI Nicola, SANTORUVO Vincenzo, SARRI Maurizio, SARTOR Luigi, SBAFFO Alessandro, SERAFINI Mattia, SHALA Rijat, STEFANI Mirko, TAMBURINI Juri, TURATI Marco, VANTAGGIATO Daniele, VENTOLA Nicola, ZAMPERINI Alessandro, Società UC ALBINOLEFFE Srl, AC ANCONA Spa, ASCOLI CALCIO 1898 Spa, ATALANTA BERGAMASCA C. Spa, US AVESA HSM, US CREMONESE Spa, DELFINO PESCARA 1936 Srl, EMPOLI FBC Spa, FROSINONE CALCIO Srl, US GROSSETO FC Srl, AS LIVORNO CALCIO Srl, FC MODENA Spa, AC MONZA BRIANZA 1912 Spa, NOVARA CALCIO Spa, PADOVA CALCIO Spa, FC PIACENZA Spa, RAVENNA CALCIO Srl, REGGINA CALCIO Spa, AC RIMINI 1912 Srl, UC SAMPDORIA Spa, AC SIENA Spa, SPEZIA CALCIO Srl ▪ (nota n. 8011/33pf11-12/SP/blp dell’8 maggio 2012). 1) Il deferimento Con provvedimento n. 8011/33pf11-12/SP/blp in data 8/5/2012, pervenuto alla Commissione in data 9/5/2012, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1. ACERBIS Paolo Domenico, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S Grosseto FC Srl 2. ALBERTI Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.C. Monza Brianza 1912 ed attualmente tesserato per l’A.C. Prato 3. BELLODI Mirko, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Mantova Srl 4. BERTANI Cristian, tesserato dal 03/09/2005 al 30/06/2008 quale calciatore della Società Ivrea Calcio Srl, dal 01/07/2008 al 30/06/2011 quale calciatore della Società Novara Calcio Spa e dal 13/07/2011 (con scadenza contrattuale 2015) per la Società U.C. Sampdoria Spa 5. CAREMI Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl 6. CAROBBIO Filippo, tesserato dal 1/07/2007 al 30/06/2009 per la società U.C. Albinoleffe Srl, dal 1/07/2009 al 30/08/2009 per la Società A.S. Bari Spa, dal 31/08/2009 al 30/06/2010, in prestito dal Bari, per la società U.S. Grosseto F.C. Srl, dal 1/07/2010 al 8/07/2010 per la Società A.S. Bari Spa, dal 9/07/2010 al 6/07/2011 per la società A.C. Siena Spa (scadenza contrattuale 2013) e attualmente tesserato, in prestito dalla società A.C. Siena Spa, per la società Spezia Calcio Srl, dal 7/07/2011 7. CASSANO Mario, tesserato dall’11/07/2005 al 27/07/2009 quale calciatore della Società Piacenza F.C. Spa; dal 28/07/2009 al 12/01/2010, tesserato in prestito dal Piacenza, quale calciatore della Società Reggina Calcio Spa; dal 13/01/2010 al 30/06/2010, tesserato in prestito dal Piacenza, quale calciatore della Società U.C. Sampdoria Spa e dal 01/07/2010 (con scadenza contrattuale 2012) per la Società Piacenza F.C. Spa 8. CATINALI Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. Spa 9. CELLINI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl 10. COLACONE Roberto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona Spa 11. COMAZZI Alberto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona Spa 12. CONSONNI Luigi, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società U.S. Grosseto FC Srl 13. CONTEH Kewullay, tesserato dal 07/08/2007 al 30/06/2008 e dal 01/09/2008 al 30/06/2009, quale calciatore della Società U.C. Albinoleffe Srl; dal 31/08/2009 al 30/06/2010 quale calciatore della Società U.S. Grosseto F.C. Srl; dal 09/09/2010 al 30/06/2011 quale calciatore della Società Piacenza F.C. Spa 14. COSER Achille, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl 15. COSSATO Federico, tesserato dal 16/12/2010 al 16/07/2011 per la Società U.S. Avesa H.S.M. 16. CRISTANTE Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona Spa 17. DE FALCO Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona Spa 18. DE FALCO Franco, all’epoca dei fatti dirigente della società Piacenza Calcio F.C. Spa 19. DE LUCIA Alfonso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Livorno Calcio 20. DONI Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Atalanta B.C., attualmente sospeso dall’attività agonistica 21. FERRARI Nicola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl 22. FISSORE Riccardo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società A.C. Mantova Srl 23. FIUZZI Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.C. Monza Brianza 1912 24. FONTANA Alberto Maria, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Novara Calcio Spa 25. GARLINI Ruben, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl 26. GERVASONI Carlo, tesserato dal 21/08/2007 al 30/08/2009 quale calciatore della Società U.C. Albinoleffe Srl; dal 31/08/2009 al 21/07/2010 quale calciatore della Società A.C. Mantova Srl; dal 26/07/2010 al 19/01/2011 quale calciatore dell’U.S. Cremonese Spa; dal 20/01/2011 al 30/06/2011 tesserato in prestito dal Piacenza F.C. Spa; dal 01/07/2011 al 26/08/2011 quale calciatore dell’U.S. Cremonese Spa 27. IACONI Andrea, all’epoca Direttore Sportivo della medesima Società U.S. Grosseto FC Srl 28. IACOPINO Vincenzo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.C. Monza Brianza 1912 29. ITALIANO Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il Padova Calcio Spa 30. JOB IYOCK Thomas Herve, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. Grosseto FC Srl 31. JOELSON Inacio Josè, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. Grosseto FC Srl 32. LOCATELLI Tomas all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società A.C. Mantova Srl 33. MAGALINI Giuseppe all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo della Società A.C. Mantova Srl 34. MASTRONUNZIO Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona Spa 35. MICOLUCCI Vittorio, all’epoca dei fatti calciatore della società Ascoli (attualmente sospeso dall’attività agonistica) 36. MORA Nicola all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. Grosseto FC Srl 37. NARCISO Antonio, tesserato dal 01/07/2005 al 27/08/2008 quale calciatore della Società Modena F.C. Spa; dal 28/08/2008 al 30/06/2009 tesserato in prestito dalla società U.C. Albinoleffe Srl; dal 01/07/2009 al 30/06/2010 quale calciatore della Società Modena F.C. Spa; dal 09/07/2010 al 30/06/2012 quale calciatore dell’U.S. Grosseto FC Srl 38. NASSI Maurizio, tesserato dal 05/09/2007 al al 01/02/2009 quale calciatore della società A.C. Ancona Spa; dal 02/02/2009 al 30/08/2009 quale calciatore della Società Calcio Brescia Spa; dal 31/08/2009 al 21/07/2010 quale calciatore della Società A.C. Mantova Srl; dal 27/09/2010 al 30/06/2011 quale calciatore dell’A.S. Cittadella Srl; dal 25/10/2011 al 30/06/2011 quale calciatore dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl 39. NICCO Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore della società Delfino Pescara 1936 40. PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Cremonese Spa attualmente sospeso dall’attività sportiva 41. PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, iscritto all’albo dei tecnici 42. PASSONI Dario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl 43. PEDERZOLI Alex, all’epoca dei fatti calciatore della società Ascoli Calcio 1898 Spa 44. PELLICORI Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società A.C. Mantova Srl 45. POLONI Mirco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl 46. RICKLER Cesare, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. Spa 47. ROSATI Gianni, all’epoca dei fatti collaboratore della società Reggina Calcio Spa 48. RUOPOLO Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl 49. SANTONI Nicola, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici e tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società Ravenna Calcio 50. SANTORUVO Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il Frosinone Calcio Srl 51. SARRI Maurizio all’epoca dei fatti, tecnico tesserato per la società U.S. Grosseto FC Srl 52. SARTOR Luigi, attualmente svincolato, tesserato dal 05/03/2008 al 30/06/2008 e dal 25/07/2008 al 30/06/2009 quale calciatore della Società Ternana Calcio Spa 53. SBAFFO Alessandro all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza F.C. 54. SERAFINI Mattia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl 55. SHALA Rjiat, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Novara Calcio Spa 56. STEFANI Mirko all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Cremonese Spa attualmente tesserato per la Società Frosinone Calcio Srl 57. TAMBURINI Juri, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Modena F.C. Spa 58. TURATI Marco, tesserato dal 31/08/2007 al 26/07/2009 quale calciatore della società A.C. Cesena Spa, dal 27/07/2009 al 30/06/2011 quale calciatore della Società U.S. Grosseto FC Srl, dal 25/07/2011 al 30/06/2012 quale calciatore della Società Modena FC Spa 59. VANTAGGIATO Daniele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Rimini 1912 Srl 60. VENTOLA Nicola, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Novara Calcio Spa 61. ZAMPERINI Alessandro, tesserato dal 20/08/2007 al 01/02/2008 per l’A.S. Cisco Calcio Roma Srl, dal 02/02/2008 al 30/06/2008 per la Società Pescina Vallegiovenco Srl, dal 20/01/2009 e fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. Fidene, ha disputato la gara Maccarese-Fidene del 26 aprile 2009 62. la Società U.C. ALBINOLEFFE Srl 63. la Società A.C. ANCONA Spa 64. la Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa 65. la Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa 66. la Società U.S. AVESA H.S.M. 67. la Società U.S. CREMONESE Spa 68. la Società DELFINO PESCARA 1936 69. la Società EMPOLI F.B.C. Spa 70. la Società FROSINONE CALCIO Srl 71. la Società U.S. GROSSETO F.C. Srl 72. la Società A.S. LIVORNO CALCIO 73. la Società MODENA F.C. Spa 74. la Società A.C. MONZA BRIANZA 1912 75. la Società NOVARA CALCIO Spa 76. la Società PADOVA CALCIO Spa 77. la Società PIACENZA F.C. Spa 78. la Società RAVENNA CALCIO Srl 79. la Società REGGINA CALCIO Spa 80. la Società A.C. RIMINI 1912 Srl 81. la Società U.C. SAMPDORIA Spa 82. la Società A.C. SIENA Spa 83. la Società SPEZIA CALCIO Srl per rispondere: A) Associazione prevista dall’art. 9 CGS 1 - SARTOR Luigi, attualmente svincolato, tesserato dal 05/03/2008 al 30/06/2008 e dal 25/07/2008 al 30/06/2009 quale calciatore della Società TERNANA CALCIO Spa, ha disputato la gara del 19/04/2009 Paganese – Ternana. Pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 19/10/2011; CAROBBIO Filippo, tesserato dal 1/07/2007 al 30/06/2009 per la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, dal 1/07/2009 al 30/08/2009 per la Società A.S. BARI Spa, dal 31/08/2009 al 30/06/2010, in prestito dal BARI, per la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, dal 1/07/2010 al 8/07/2010 per la Società A.S. BARI Spa, dal 9/07/2010 al 6/07/2011 per la società A.C. SIENA Spa (scadenza contrattuale 2013), e attualmente tesserato, in prestito dalla società A.C. SIENA Spa, per la società SPEZIA CALCIO S.R.L, dal 7/07/2011; ZAMPERINI Alessandro, tesserato dal 20/08/2007 al 01/02/2008 per l’A.S. CISCO CALCIO ROMA Srl, dal 02/02/2008 al 30/06/2008 per la Società PESCINA VALLEGIOVENCO Srl, dal 20/01/2009 e fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE, ha disputato la gara Maccarese Fidene del 26 aprile 2009. Pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011; BERTANI Cristian, tesserato dal 03/09/2005 al 30/06/2008 quale calciatore della Società IVREA CALCIO Srl, dal 01/07/2008 al 30/06/2011 quale calciatore della Società NOVARA CALCIO Spa e dal 13/07/2011 (con scadenza contrattuale 2015) per la Società U.C. SAMPDORIA Spa; CASSANO Mario, tesserato dall’11/07/2005 al 27/07/2009 quale calciatore della Società PIACENZA F.C. Spa; dal 28/07/2009 al 12/01/2010, tesserato in prestito dal PIACENZA, quale calciatore della Società REGGINA CALCIO Spa; dal 13/01/2010 al 30/06/2010, tesserato in prestito dal PIACENZA, quale calciatore della Società U.C. SAMPDORIA Spa e dal 01/07/2010 (con scadenza contrattuale 2012) per la Società PIACENZA F.C. Spa; DONI Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ATALANTA B.C.; della violazione di cui all’art. 9 CGS perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, e con altri soggetti, fra cui quelli già deferiti con provvedimento del 25 luglio 2011 e giudicati responsabili dagli Organi giudicanti della FIGC, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ex art. 7 CGS e effettuazione scommesse illecite ex artt. 1 e 6 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di illecite locupletazioni o mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli. In epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti in odierna contestazione. Su tutto il territorio nazionale e con contatti di natura internazionale; 2 - la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato CAROBBIO dalla stagione sportiva 20072008 a quella 20082009; 3 - la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato CAROBBIO dal 31/08/2009 al 30/06/2010; 4 - la società A.C. SIENA Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato CAROBBIO dal 9/07/2010 al 6/07/2011; 5 - la società SPEZIA CALCIO Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato CAROBBIO dal 7/07/2011 a tutt’oggi; 6 - la società NOVARA CALCIO Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato BERTANI dal 01/07/2010 al 30/06/2011; 7 - la società U.C. SAMPDORIA Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato BERTANI dal 13/07/2011 a tutt’oggi; 8 - la società PIACENZA F.C. Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato CASSANO; 9 - la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato DONI. B) gara CHIEVO - NOVARA del 30/11/2010 – s.s. 2010/2011 10 - BERTANI Cristian, FONTANA Alberto Maria, SHALA Rjiat e VENTOLA Nicola, all’epoca dei fatti tutti calciatori della società NOVARA, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per avere, prima della gara CHIEVO - NOVARA del 30 novembre 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale, quale Carlo GERVASONI ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, ricevendo, nello specifico, una somma di denaro perché si rendessero disponibili in prima persona e si attivassero per ottenere la disponibilità anche di qualche compagno di squadra, in funzione della realizzazione di un over 2,5 con sconfitta della propria squadra con differenza di tre o più reti in favore del Chievo; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e per il BERTANI della pluralità degli illeciti posti in essere; 11 - la società NOVARA CALCIO Spa a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e per il BERTANI della pluralità degli illeciti posti in essere; 12 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara CHIEVO - NOVARA del 30/11/2010, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale, quali i calciatori del Novara BERTANI Cristian, FONTANA Alberto Maria, SHALA Rjiat e VENTOLA Nicola, ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in particolare mettendo in contatto alcuni esponenti del gruppo degli “zingari”, nello specifico G.A. ed Ilievsky con i giocatori del Novara Bertani e Ventola, perché prendessero accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere; 13 - la società PIACENZA F.C. Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al proprio tesserato all’epoca dei fatti sopra indicati, Carlo Gervasoni. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere. C) gara CESENA - GUBBIO del 30/11/2011 – s.s. 2011/2012 14 - ZAMPERINI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore svincolato e, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, sottoposto alla giurisdizione disciplinare, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in riferimento alla gara di Coppa Italia CESENA - GUBBIO del 30/11/2011, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti diretti allo scopo sopra indicato con il calciatore del Gubbio Simone Farina, che, nella circostanza, respingeva la prospettazione fattagli dallo Zamperini; come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. D) gara FROSINONE - ALBINOLEFFE del 1/6/2008 – s.s. 2007/2008 15 - CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, e GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara FROSINONE - ALBINOLEFFE del 01/06/2008, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: Il CAROBBIO facendosi promotore dell’illecito con il GERVASONI, rappresentandogli l’interesse di soggetti non tesserati a scommettere sulla sconfitta dell’Albinoleffe e promettendo allo stesso € 5.000,00 in cambio dell’impegno a perdere; il GERVASONI per aver conferito il proprio apporto alla realizzazione dell’illecito. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere; 16 - la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GERVASONI e CAROBBIO. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. E) gara RIMINI - ALBINOLEFFE del 20/12/2008 – s.s. 2008/2009 17 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, FERRARI Nicola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, POLONI Mirco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, GARLINI Ruben, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, RUOPOLO Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, e VANTAGGIATO Daniele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. RIMINI 1912 Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara RIMINI - ALBINOLEFFE del 20/12/2008, in concorso fra loro, con altri tesserati allo stato non compiutamente identificati e con soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: il GERVASONI facendosi promotore dell’illecito dapprima presso i compagni di squadra ai quali assicurava un compenso da parte di soggetto non tesserato, poi, acquisito il loro consenso, presso i calciatori della squadra avversaria per il tramite di VANTAGGIATO Daniele; CAROBBIO, FERRARI, POLONI, GARLINI e RUOPOLO per aver accettato la proposta di GERVASONI Carlo e per aver consentito che lo stesso, in loro nome e nel loro interesse, proponesse la combine ai calciatori avversari; il VANTAGGIATO per essersi fatto latore presso i compagni di squadra della proposta del GERVASONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere per le posizioni di Gervasoni, Carobbio e Ruopolo; 18 - la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GERVASONI, CAROBBIO, FERRARI, POLONI, GARLINI e RUOPOLO. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 19 - la società A.C. RIMINI 1912 Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato VANTAGGIATO. F) gara ANCONA - ALBINOLEFFE del 17/01/2009 – s.s. 2008/2009 20 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, COMAZZI Alberto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA Spa, MASTRONUNZIO Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA Spa, e NASSI Maurizio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara ANCONA - ALBINOLEFFE del 17/01/2009, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: GERVASONI, prendendo contatti, anche per conto di soggetti non appartenenti all’Ordinamento federale, con COMAZZI al fine di verificare la possibilità di combinare la partita per conseguire un pareggio con OVER; COMAZZI, aderendo alla proposta e facendosi latore della stessa presso i propri compagni di squadra. MASTRONUNZIO e NASSI per aver inizialmente aderito alla proposta. Accordo non perfezionatosi per il successivo ripensamento di questi ultimi. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 21 - la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GERVASONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 22 - la società A.C. ANCONA Spa, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati COMAZZI, NASSI e MASTRONUNZIO. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere. G) gara PISA - ALBINOLEFFE del 7/3/2009 – s.s. 2008/2009 23 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, RUOPOLO Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, CAREMI Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, e CONTEH Kewullay, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara PISA - ALBINOLEFFE del 07/03/2009, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: Il GERVASONI proponendo, per conto di soggetti non tesserati, l’alterazione della gara in oggetto a CAROBBIO, RUOPOLO, CAREMI, CONTEH, NARCISO e CELLINI, offrendo inizialmente loro la somma di euro 9.000 per ottenere dagli stessi un impegno a perdere la gara, consegnando, poi, per conto dei detti non tesserati, la somma di € 15.000,00 a CAROBBIO, RUOPOLO, e CONTEH, e di € 10.000,00 a CAREMI; CAROBBIO, RUOPOLO, CAREMI e CONTEH accettando di partecipare alla combine e accettando le dette somma di denaro al fine indicato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest’ultima della posizione di Caremi); 24 - NARCISO Antonio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, e CELLINI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara PISA - ALBINOLEFFE del 07/03/2009; 25 - la società U.C. ALBINOLEFFE Srl - di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO, CAREMI e CONTEH. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere; - di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati NARCISO e CELLINI. H) gara SALERNITANA - ALBINOLEFFE del 18/04/2009 – s.s. 2008/2009 26 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, RUOPOLO Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, NARCISO Antonio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, e SERAFINI Mattia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara SALERNITANA – ALBINOLEFFE del 18/04/2009, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: Il GERVASONI proponendo, per conto di soggetti non tesserati, l’alterazione della gara in oggetto a CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI, offrendo loro la somma di euro 15.000 per ottenere dagli stessi un impegno a perdere la gara; CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI accettando di partecipare alla combine e percependo la detta somma di denaro al fine indicato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest’ultima della posizione di Serafini); 27 - la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere. I) gara FROSINONE - ALBINOLEFFE del 9/05/2009 – s.s. 2008/2009 28 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, RUOPOLO Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, e COSER Achille, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara FROSINONE - ALBINOLEFFE del 09/05/2009, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: Il GERVASONI proponendo, per conto di soggetti non tesserati interessati ad effettuare scommesse sull’evento, l’alterazione della gara in oggetto a CAROBBIO, RUOPOLO e COSER, offrendo e consegnando loro, prima della partita, la somma di euro 15.000,00; CAROBBIO, RUOPOLO e COSER accettando di partecipare alla combine e percependo la detta somma di denaro al fine indicato. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere con esclusione della posizione di Coser; 29 - la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO e COSER. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere. L) gara ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/05/2009 – s.s. 2008/2009 30 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, MASTRONUNZIO Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA Spa, COMAZZI Alberto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA Spa, TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA Spa, e COLACONE Roberto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/05/2009, in concorso fra loro e altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: COMAZZI, COLACONE, TURATI e MASTRONUNZIO, prendendo contatti con GERVASONI al fine di verificare la possibilità di combinare la partita con vittoria dell’Ancona per far conseguire alla medesima società un vantaggio in classifica, offrendo la somma di € 15.000,00 per garantire l’impegno a perdere, poi dagli stessi consegnata al GERVASONI a risultato ottenuto, unitamente ad ulteriori € 5.000,00; GERVASONI garantendo e conferendo il proprio apporto in occasione della gara ed accettando la complessiva somma di € 20.000,00 per il fine indicato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere; 31 - CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/05/2009; 32 - la società U.C. ALBINOLEFFE Srl - di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GERVASONI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere; - di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO; 33 - la società A.C. ANCONA Spa, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati COMAZZI, COLACONE, TURATI e MASTRONUNZIO. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere. M) gara TORINO - GROSSETO del 16/01/2010 – s.s. 2009/2010 34 - CAROBBIO Filippo, CONTEH Kewullay, JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico, JOB IYOCK Thomas Herve e TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara TORINO - GROSSETO del 16/01/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo denaro dai cosiddetti “Zingari”. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere; 35 - la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, JOB e TURATI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. N) gara GROSSETO - MANTOVA del 15/03/2010 – s.s. 2009/2010 36 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore della società A.C. MANTOVA Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara GROSSETO - MANTOVA del 15/03/2010, in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con il calciatore del GROSSETO, CAROBBIO Filippo, e con il suo compagno di squadra PELLICORI Alessandro, offrendo allo stesso denaro per partecipare all’illecito, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 37 - CAROBBIO Filippo, PELLICORI Alessandro e FISSORE Riccardo, all’epoca dei fatti rispettivamente il primo calciatore del GROSSETO e il secondo ed il terzo calciatori del MANTOVA, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara GROSSETO - MANTOVA del 15/03/2010; 38 - la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO. O) gara EMPOLI - MANTOVA del 23/03/2010 – s.s. 2009/2010 39 - GERVASONI Carlo, PELLICORI Alessandro e FISSORE Riccardo, all’epoca dei fatti calciatori della società A.C. MANTOVA Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara EMPOLI - MANTOVA del 23/03/2010, posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere con esclusione della posizione di FISSORE. P) gara PADOVA - GROSSETO del 23/03/2010 – s.s. 2009/2010 40 - ITALIANO VINCENZO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il PADOVA CALCIO Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara PADOVA - GROSSETO del 23/03/2010, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, al fine di favorire la vittoria della propria squadra; 41 - CAROBBIO Filippo e TURATI Marco, all’epoca dei fatti, tesserati per l’U.S. GROSSETO FC Srl per violazione dell’art. 7, commi 7, del CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara PADOVA - GROSSETO del 23/03/2010; 42 - la società PADOVA CALCIO Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato ITALIANO VINCENZO; 43 - la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per quanto contestato ai suoi tesserati CAROBBIO Filippo e TURATI Marco. Q) gara BRESCIA - MANTOVA del 2/04/2010 – s.s. 2009/2010 44 - GERVASONI Carlo e PELLICORI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatori della società A.C. MANTOVA Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara BRESCIA - MANTOVA del 2/04/2010, posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 45 - FISSORE Riccardo, all’epoca dei fatti calciatore del MANTOVA, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara BRESCIA - MANTOVA del 2/04/2010; R) gara CITTADELLA - MANTOVA del 24/04/2010 – s.s. 2009/2010 46 - GERVASONI Carlo e PELLICORI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatori della società A.C. MANTOVA Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara CITTADELLA - MANTOVA del 24/04/2010, posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere; 47 - FISSORE Riccardo, all’epoca dei fatti calciatore della società A.C. MANTOVA Srl, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l’attività illecita in essere finalizzata a realizzare l’alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara CITTADELLA - MANTOVA del 24/04/2010; il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. S) gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010 – s.s. 2009/2010 48 - CAROBBIO Filippo, JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico, CONTEH Kewullay e TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, nonché IACONI ANDREA, all’epoca Direttore Sportivo della medesima Società, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti tesserati, non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo, i soli calciatori, denaro dai cosiddetti “Zingari”. Con l’aggravante, per tutti, di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest’ultima della posizione di Iaconi); 49 - CONSONNI Luigi e SARRI Maurizio, all’epoca dei fatti entrambi tesserati del GROSSETO, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010; 50 - la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH, TURATI, IACONI, CONSONNI e SARRI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere; 51 - la società A.C. ANCONA Spa per responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010. T) gara MANTOVA – MODENA dell’8/05/2010 – s.s. 2009/2010 52 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore della società A.C. MANTOVA Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara MANTOVA – MODENA dell’8/05/2010, in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con il portiere del MODENA, NARCISO ANTONIO, e offrendo allo stesso denaro destinato anche ad acquisire la complicità di altri compagni di squadra, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 53 - NARCISO Antonio, all’epoca calciatore del Modena F.C., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara MANTOVA – MODENA dell’8/05/2010, in concorso con altri soggetti, tesserati e non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con i suoi compagni di squadra al fine di verificare se fossero disposti ad accordarsi, dietro corresponsione di denaro, per la perdita della gara. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 54 - la società MODENA F.C. Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NARCISO. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere. U) gara FROSINONE - GROSSETO del 15/05/2010 – s.s. 2009/2010 55 - SANTORUVO Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il FROSINONE CALCIO Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara FROSINONE - GROSSETO del 13/05/2010 , posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, al fine di favorire la vittoria della propria squadra; 56 - CONTEH Kewullay, MORA Nicola e ACERBIS Paolo Domenico per violazione dell’art. 7, commi 7, del CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara FROSINONE - GROSSETO del 13/05/2010; 57 - la società FROSINONE CALCIO Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato SANTORUVO Vincenzo; 58 - la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per quanto contestato ai suoi tesserati CONTEH Kewullay, MORA NICOLA e ACERBIS Paolo Domenico. V) gara GROSSETO - REGGINA del 23/05/2010 – s.s. 2009/2010 59 - CAROBBIO Filippo, JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico, CONTEH Kewullay, JOB IYOCK Thomas Herve e TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara GROSSETO – REGGINA del 23/05/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta, Con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo denaro dai cosiddetti “Zingari”. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 60 - la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH, JOB e TURATI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere. Z) gara ANCONA - MANTOVA del 30/05/2010 – s.s. 2009/2010 61 - GERVASONI Carlo, LOCATELLI Tomas, NASSI Maurizio e BELLODI Mirko all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per la società A.C. MANTOVA Srl, nonché MAGALINI Giuseppe, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della medesima società, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara ANCONA - MANTOVA del 30/05/2010, in concorso tra loro e altri tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta, prendendo contatti diretti con i tesserati dell’A.C. ANCONA Spa MASTRONUNZIO, COLACONE. DE FALCO e CRISTANTE e offrendo loro somme di denaro. Con l’aggravante, per GERVASONI e NASSI, di cui all’art. 7, comma 6, del CGS per la pluralità di illeciti posti in essere. 62 - MASTRONUNZIO Salvatore, COLACONE Roberto, DE FALCO Andrea e CRISTANTE Filippo, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per la società A.C. ANCONA Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara ANCONA - MANTOVA del 30/05/2010, in concorso tra loro e altri tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta portando avanti contrattazioni con i tesserati dell’A.C. MANTOVA Srl GERVASONI, LOCATELLI, NASSI e BELLODI. Con l’aggravante, per i soli MASTRONUNZIO e COLACONE, di cui all’art. 7, comma 6, del CGS per la pluralità di illeciti posti in essere; 63 - la società A.C. ANCONA Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4 e 6, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati MASTRONUNZIO, COLACONE, DE FALCO e CRISTANTE. Con l’aggravante, per i soli MASTRONUNZIO e COLACONE, di cui all’art. 7, comma 6, del CGS per la pluralità di illeciti posti in essere. AA) gara EMPOLI - GROSSETO del 30/05/2010 – s.s. 2009/2010 64 - CAROBBIO Filippo, JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico, JOB IYOCK Thomas Herve e TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara EMPOLI - GROSSETO del 30/05/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti tesserati e altri allo stato non identificati, non identificati, e non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo denaro dai cosiddetti “Zingari”. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere; 65 - la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, JOB e TURATI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere; 66 - la società EMPOLI F.C. Srl, per responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara EMPOLI - GROSSETO del 30/05/2010. BB) gara ALBINOLEFFE - PIACENZA del 20/12/2010 – s.s. 2010/2011 67 - CASSANO Mario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, PASSONI Dario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, CATINALI Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, RICKLER Cesare, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, e DE FALCO Franco, all’epoca dei fatti dirigente della società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara ALBINOLEFFE - PIACENZA del 20/12/2010, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati, rimasti, allo stato, non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest’ultima delle posizioni di Catinali e De Falco); 68 - CASSANO Mario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, CATINALI Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, della violazione dell’art.1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del CGS, per avere effettuato, per interposta persona, scommesse sulla gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010, come specificato nella parte motiva; 69 - ZAMPERINI Alessandro, tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE, ha disputato la gara Maccarese-Fidene del 26/04/2009 (pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011) della violazione dell’art.1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del CGS, per avere accettato e essersi adoperato per effettuare scommesse quale interposta persona di soggetti, per i quali vigeva un divieto alla relativa effettuazione, sulla gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010, come specificato nella parte motiva; 70 - COSSATO Federico, tesserato dal 16/12/2010 al 16/07/2011 per la Società U.S. AVESA H.S.M., della violazione dell’art. 1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del CGS, per essersi informato sulla combine della gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010 al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro, e per avere effettuato, direttamente o per interposta persona, scommesse sulla gara medesima, come specificato nella parte motiva; nonché della violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010; 71 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010; 72 - la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PASSONI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere; 73 - la società PIACENZA CALCIO F.C. Spa - di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CASSANO, CATINALI, RICKLER e DE FALCO. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere; - di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GERVASONI; 74 - la Società U.S. AVESA H.S.M., di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato COSSATO Federico. CC) gara ASCOLI - ATALANTA del 12/03/2011 – s.s. 2010/2011 75 - DONI Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore della società ATALANTA, attualmente sospeso dall’attività agonistica, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, per avere, prima della gara ASCOLI - ATALANTA del 12/03/2011, acquisito consapevolezza dell’esistenza di una attività finalizzata a realizzare l’alterazione del regolare svolgimento e del risultato finale della gara in questione, avendo ricevuto in tal senso circostanziate notizie e precise indicazioni, dall’amico Nicola SANTONI, all’epoca del fatto preparatore dei portieri della società Ravenna, riguardanti, in particolare la disponibilità di alcuni giocatori dell’Ascoli, tra i quali Vittorio MICOLUCCI, ad accomodare il risultato della gara in questione. 76 - La società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, per l’addebito mosso al proprio tesserato all’epoca dei fatti sopra indicato, calciatore Cristiano DONI. DD) gara ATALANTA-PIACENZA del 19/03/2011 77 - CASSANO Mario, RICKLER Cesare e CONTEH Kewullay, all’epoca dei fatti calciatori della società PIACENZA F.C., nonché di COSSATO Federico, all’epoca del fatto calciatore tesserato per la U.S. AVESA U.H.S., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara ATALANTA - PIACENZA del 19/03/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita ATALANTAPIACENZA del 19/03/2011, prendendo i suddetti CASSANO, RICKLER e CONTEH contatti diretti con il COSSATO ed altri soggetti non tesserato e accettando da questi l’offerta di ingenti somme di denaro al fine di compiere gli atti a ciò finalizzati, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; fra l’altro, il CASSANO prospettando al DONI una condotta finalizzata a favorire la realizzazione di una rete. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità di illeciti commessi con esclusione della posizione di Cossato; 78 - la società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CASSANO, RICKLER e CONTEH. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità di illeciti commessi; 79 - la società U.S. AVESA U.H.S., per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato COSSATO. EE) gara PADOVA - ATALANTA del 26/03/2011 – s.s. 2010/2011 80 - DONI Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore della società ATALANTA, attualmente sospeso dall’attività agonistica; SANTONI Nicola, iscritto all’albo dei tecnici e, all’epoca dei fatti, tesserato per la società RAVENNA, attualmente sospeso dall’attività agonistica; per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, del CGS per avere, prima della gara PADOVA - ATALANTA del 26/03/2011, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o, allo stato, non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in particolare prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi; 81 - DONI Cristiano, anche per violazione del divieto di cui all’art. 6, comma 1, del CGS, per avere effettuato una scommessa, in riferimento alla gara in questione tra Padova ed Atalanta del 26 marzo 2011 ed avente ad oggetto il risultato di parità della stessa, sia pure per interposta persona, per un importo pari a 10.000,00 euro; 82 - la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, ed all’art. 7, commi 4 e 6 del CGS, per gli addebiti mossi al proprio tesserato all’epoca dei fatti sopra indicato, calciatore Cristiano DONI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi; 83 - la società RAVENNA CALCIO Srl, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, commi 4 e 6 del CGS, per gli addebiti mossi al proprio tesserato all’epoca dei fatti sopra indicato, calciatore Nicola SANTONI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi. FF) gara NOVARA - ASCOLI del 2/04/2011 – s.s. 2010/2011 84 - MICOLUCCI Vittorio, all’epoca dei fatti calciatore della società ASCOLI (attualmente sospeso dall’attività agonistica), per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per avere, prima della gara NOVARA - ASCOLI del 2 aprile 2011, in concorso con altri soggetti alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale, ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con sconfitta della propria squadra; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 85 - la società ASCOLI CALCIO 1898 Spa a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato Vittorio MICOLUCCI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 86 - BERTANI Cristian, tesserato all’epoca dei fatti per la società NOVARA (attualmente calciatore della Sampdoria), per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per avere, prima della gara NOVARA - ASCOLI del 2 aprile 2011, in concorso con altri soggetti alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione del conseguimento di un over, con vittoria della propria squadra; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 87 - la società NOVARA CALCIO Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato Cristian BERTANI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere. GG) gara PIACENZA-PESCARA del 9/04/2011 88 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA F.C., e Gianluca NICCO, all’epoca dei fatti calciatore della società DELFINO PESCARA 1936, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per avere, prima della gara PIACENZA - PESCARA del 9/04/2011, anche in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona al fine di porre in essere atti finalizzati allo scopo sopra indicato, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante, per il solo Gervasoni, di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 89 - la società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GERVASONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 90 - la società DELFINO PESCARA 1936 , per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma e 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NICCO. HH) gara ASCOLI-SASSUOLO del 9/04/2011 91 - PEDERZOLI Alex, all’epoca dei fatti calciatore della società ASCOLI calcio 1898 Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara ASCOLI - SASSUOLO del 9/04/2011, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, fra l’altro prendendo contatti con i predetti e incontrandosi con gli stessi al fine di accordarsi per raggiungere lo scopo sopra indicato; 92 - la società ASCOLI CALCIO 1898 Spa, per responsabilità oggettiva, degli artt. 4, comma 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PEDERZOLI. II) gara LIVORNO-PIACENZA del 14 maggio 2011 93 - GERVASONI Carlo e SBAFFO Alessandro all’epoca dei fatti calciatori della società PIACENZA F.C., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara LIVORNO - PIACENZA del 14/05/2011, in concorso tra loro e altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con il calciatore del LIVORNO DE LUCIA Alfonso, all’epoca dei fatti calciatore della società A. S. LIVORNO CALCIO il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante, per il solo Gervasoni, di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 94 - SBAFFO Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA F.C., per violazione dell’art. 1 co. 3 del CGS per avere lo stesso omesso di presentarsi innanzi agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocato; 95 - la società PIACENZA CALCIO F.C., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, e 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GERVASONI e SBAFFO. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 96 - DE LUCIA Alfonso, all’epoca dei fatti calciatore della società A. S. LIVORNO CALCIO per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara; 97 - la società A. S. LIVORNO CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 co. 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DE LUCIA. LL) gara GROSSETO - REGGINA del 15/05/2011 – s.s. 2010/2011 98 - TAMBURINI Juri, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società MODENA F.C. Spa, e ROSATI Gianni, all’epoca dei fatti collaboratore della società REGGINA CALCIO Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara GROSSETO – REGGINA del 15/05/2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: Il TAMBURINI proponendo, per conto del ROSATI, l’alterazione della gara in oggetto a NARCISO Antonio, eventualmente anche facendo da tramite con i compagni di squadra, e offrendo allo stesso la somma di euro 30/35.000,00 per ottenere un impegno a perdere la gara; ROSATI chiedendo al TAMBURINI di prendere contatti con il NARCISO per verificare la disponibilità dei calciatori del Grosseto a perdere la gara in cambio di una somma di denaro; 99 - NARCISO Antonio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara GROSSETO – REGGINA del 15/05/2011; 100 - la società MODENA F.C. Spa, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato TAMBURINI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 101 - la società REGGINA CALCIO Spa - di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio collaboratore ROSATI; - di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS per quanto posto in essere da Tamburini; 102 - la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NARCISO. MM) gara PIACENZA - ALBINOLEFFE del 21/05/2011 – s.s. 2010/2011 103 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, e PASSONI Dario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere,prima della gara PIACENZA - ALBINOLEFFE del 21/05/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non appartenenti all’Ordinamento federale e con altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. GERVASONI, proponendo a PASSONI, per conto di soggetti non appartenenti all’Ordinamento federale, di combinare la partita per conseguire un pareggio; PASSONI, rappresentando la disponibilità propria e di alcuni compagni di squadra ma respingendo contestualmente la proposta a causa del disaccordo di altri calciatori. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 104 - la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PASSONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere; 105 - la società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GERVASONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere. NN) gara CREMONESE - MONZA del 27/10/2010 – s.s. 2010/2011 106 - GERVASONI Carlo (calciatore attualmente sospeso dall’attività sportiva), PAOLONI Marco (calciatore attualmente sospeso dall’attività sportiva) e STEFANI Mirko (calciatore attualmente tesserato per il Frosinone calcio), all’epoca dei fatti tutti calciatori della società CREMONESE, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per avere, prima della gara Cremonese - Monza del 27 ottobre 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con sconfitta della propria squadra; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi (Gervasoni e Paoloni); 107 - la società U.S. CREMONESE Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi (Gervasoni e Paoloni); 108 - FIUZZI Luca (calciatore attualmente tesserato per l’A.C. Monza Brianza 1912), ALBERTI Andrea (calciatore attualmente tesserato per l’A.C. Prato) e IACOPINO Vincenzo (calciatore attualmente tesserato per l’A.C. Monza Brianza 1912), all’epoca dei fatti tutti calciatori della società MONZA, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara CREMONESE - MONZA del 27/10/2010, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con vittoria sul campo della squadra del Monza; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e, per il solo Fiuzzi, della pluralità degli illeciti posti in essere; 109 - la società A.C. MONZA BRIANZA 1912, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai propri tesserati all’epoca dei fatti sopra indicati. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere. 00) gara PISA - MONZA dell’8/12/2010 – s.s. 2010/2011 Coppa Italia Lega Pro 110 - GERVASONI Carlo (calciatore del Piacenza, attualmente sospeso dall’attività sportiva) e STEFANI Mirko (calciatore attualmente tesserato per il Frosinone calcio), all’epoca dei fatti entrambi calciatori della società CREMONESE, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per avere, prima della gara Pisa - Monza dell’8 dicembre 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con sconfitta della squadra del Monza; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi; 111 - la società U.S. CREMONESE Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati. Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi; 112 - FIUZZI Luca (calciatore attualmente tesserato per l’A.C. Monza Brianza 1912), all’epoca dei fatti calciatore della società MONZA, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara PISA - MONZA dell’8 dicembre 2010, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con sconfitta sul campo della squadra del Monza; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi; 113 - la società A.C. MONZA BRIANZA 1912, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per l’addebito mosso al proprio tesserato all’epoca dei fatti sopra indicati. Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi. PP) Violazione del divieto di effettuare scommesse 114 - PEDERZOLI Alex, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società ASCOLI CALCIO 1898 Spa, della violazione dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del CGS, per avere tenuto contatti finalizzati ad acquisire informazioni su gare dei campionati di calcio professionistici, in particolare dal PARLATO, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro e, comunque, per avere effettuato scommesse su numerose gare dei campionati nazionali di Serie A, B e di Lega Pro della stagione sportiva 2010-2011, e certamente sulle gare Sambonifacese - Montichiari finita 0-0 del 20-03-11 e Paganese - Sorrento finita 0-0 del 20-03-11, talvolta direttamente e talaltra per il tramite di PARLATO Gianfranco che le accettava e dal quale il PEDERZOLI, come sopra specificato, otteneva preventive informazioni su risultati che lo stesso gli rappresentava come “sicuri” invitandolo a scommettere, come meglio puntualizzato nella parte motiva; 115 - PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, iscritto all’albo dei tecnici della violazione dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del CGS, per avere preventivamente informato PERDERZOLI Alex circa gli esiti numerose gare dei campionati nazionali di Serie A, B e di Lega Pro della stagione sportiva 2010-2011, e certamente sulle gare Sambonifacese - Montichiari finita 0-0 del 20-03-11 e Paganese - Sorrento finita 0-0 del 20-03-11, rappresentandoli al PEDERZOLI come “sicuri”, invitandolo, pertanto, a scommettere ed accettando le dette scommesse, come specificato nella parte motiva; 116 - la società ASCOLI CALCIO 1898 Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PEDERZOLI. 2) Le memorie difensive Con provvedimento del Presidente della Commissione in data 17 maggio 2012 l’inizio del dibattimento è stato fissato per il giorno 31 maggio 2012. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione gli incolpati ACERBIS, ALBERTI, BELLODI, CAROBBIO, CASSANO, CATINALI, COLACONE, COMAZZI, CONSONNI, CONTEH, COSER, COSSATO, CRISTANTE, DE FALCO, DE LUCIA, FERRARI, FISSORE, FIUZZI, FONTANA, GARLINI, IACONI, IACOPINO, ITALIANO, JOB IYOCK, JOELSON, MAGALINI, MASTRONUNZIO, MORA, NARCISO, NASSI, NICCO, PEDERZOLI, PELLICORI, POLONI, RICKLER, ROSATI, SANTONI, SANTORUVO, SARRI, SARTOR, SBAFFO, SERAFINI, SHALA, STEFANI, TAMBURRINI, TURATI, VANTAGGIATO, VENTOLA, nonché le Società ALBINOLEFFE, ASCOLI, ATALANTA, AVESA, PESCARA, FROSINONE, GROSSETO, LIVORNO, MODENA, MONZA, NOVARA, PADOVA, PIACENZA, REGGINA, RIMINI, SAMPDORIA, SIENA e SPEZIA hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni preliminari e pregiudiziali, rilevate l’insussistenza e l’infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte agli incolpati e formulate istanze istruttorie. In particolare: - MAGALINI ha eccepito l’inattendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni e affermato la propria assoluta estraneità ai fatti, chiedendo il proscioglimento; - FIUZZI ha chiesto la prova per testi, eccependo l’inattendibilità e genericità delle dichiarazioni di Gervasoni e l’insussistenza delle ipotesi di alterazione degli incontri per cui è stato deferito; - ACERBIS ha rilevato il contrasto tra le dichiarazioni di Carobbio, Conteh e Gervasoni, affermando che mancherebbe la prova della violazione delle norme federali; - ALBERTI ha sostenuto che le prove a suo carico sarebbero de relato ed eccepito la nullità del deferimento per genericità della contestazione; - BELLODI ha eccepito l’inattendibilità dichiarazioni del Gervasoni; - CAROBBIO ha chiesto la riqualificazione dei capi di incolpazione e l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 24 del CGS con condanna a una sanzione ridotta e/o determinata in via equitativa ed estensione del relativo beneficio premiale anche alle società Albinoleffe e Grosseto, deferite per responsabilità oggettiva; ha comunque eccepito l’inesistenza della fattispecie associativa di cui all’art. 9 CGS; - CASSANO ha contestato le incolpazioni e chiesto proscioglimento; - CATINALI ha eccepito l’assoluta insussistenza e infondatezza degli addebiti, nonché la mancanza di elementi probatori, chiedendo conseguentemente il proscioglimento; - COLACONE, asserendo che il deferimento sarebbe stato fatto sulla base della deposizione del Gervasoni, senza il minimo e dovuto vaglio, ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, la riqualificazione delle incolpazioni; - COMAZZI, affermando che le dichiarazioni di Gervasoni non sarebbero supportate da elementi di prova, ha chiesto il proscioglimento; - CONSONNI, eccependo l’illogicità delle conclusioni della Procura federale e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di Conteh perchè de relato e comunque non credibili, ha rilevato la mancanza di prova circa la consapevolezza della sussistenza dell’illecito sportivo, la lacunosità delle indagini e la mancata valutazione degli elementi a discarico, chiedendo la prova per testi e l’autorizzazione a produrre documenti e dichiarazioni scritte a discarico del deferito; - CONTEH, stante la collaborazione con gli organi federali e la confessione, ha chiesto il proscioglimento e comunque l’applicazione dell’art. 24 CGS, con la minor sanzione possibile; - COSER, eccependo il contrasto tra le dichiarazioni di Carobbio, Ruopolo e Gervasoni e affermando che mancherebbe la prova della violazione delle norme federali, ha chiesto il proscioglimento; - COSSATO ha eccepito l’inattendibilità delle dichiarazioni del Gervasoni, chiedendo il proscioglimento per le violazioni dell’art. 7 CGS e l’applicazione di quanto previsto dall’art. 24 CGS per la violazione di cui all’art. 6; - CRISTANTE ha eccepito il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere, il falso presupposto e l’irrilevanza disciplinare della condotta, insistendo per il proscioglimento e chiedendo l’audizione di testi; - DE FALCO Andrea, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento; - DE LUCIA ha chiesto il proscioglimento e, in via subordinata, l’irrogazione di una sanzione sensibilmente inferiore al minimo edittale, limitata alla sola ammenda, previo esercizio del potere di graduazione riservato dall’art. 16, comma 1, CGS; - FERRARI, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento e, in via istruttoria, l’ammissione della prova per testi; - FISSORE ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza delle violazioni addebitate e la mancanza di oggettivo riscontro probatorio, concludendo per il proscioglimento e chiedendo, in via istruttoria, la prova per testi; - FONTANA ha chiesto il proscioglimento e, in via istruttoria, la prova per testi; - GARLINI ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza delle violazioni addebitate e la mancanza di oggettivo riscontro probatorio, concludendo per il proscioglimento; - IACONI, contestando gli addebiti, ha depositato documenti e chiesto di essere sentito personalmente; - IACOPINO ha contestato gli addebiti e chiesto il proscioglimento, stante anche l’inattendibilità delle dichiarazioni del Gervasoni e la totale assenza di riscontri; ha poi eccepito la nullità del deferimento per omessa valutazione della relazione della Procura federale (in un solo giorno, a suo dire, il Procuratore federale non avrebbe mai potuto leggere la corposa relazione dei suoi collaboratori e predisporre il deferimento) e per difetto di motivazione, nonché chiesto l’acquisizione dalla Procura della Repubblica di Cremona di tutti gli atti penali; - ITALIANO e la società PADOVA hanno eccepito la mancanza di riscontri e l’inattendibilità e genericità delle dichiarazioni del Carobbio, chiedendo il proscioglimento e l’audizione di Carobbio e testi; - JOB IYOCK ha chiesto il proscioglimento e, in subordine, la sanzione minima edittale; in via istruttoria ha chiesto il confronto diretto con Gervasoni e Conteh e l’ammissione delle testimonianze dei giocatori del Grosseto del 2009/2010; - JOELSON ha eccepito la nullità del deferimento per violazione del diritto di difesa perché il termine per consultare gli atti sarebbe troppo breve e, nel merito, ha chiesto il proscioglimento e l’ammissione della prova per testi; - MASTRONUNZIO ha eccepito l’infondatezza del capo di incolpazione e l’inattendibilità delle dichiarazione di Gervasoni, rilevando la necessità di sentire sia quest’ultimo che il Carobbio in contraddittorio; - MORA, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento e, in subordine, il riconoscimento dei benefici sanzionatori previsti dall’art. 24 del CGS; - NARCISO ha eccepito la propria carenza di responsabilità e comunque il riconoscimento dei benefici sanzionatori previsti dall’art. 24 del CGS; - NASSI, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento; - NICCO ha chiesto il proscioglimento, con escussione del Gervasoni in contraddittorio; - PEDERZOLI ha evidenziato di aver collaborato e ha chiesto la prova per testi; - PELLICORI ha eccepito l’insussistenza di riscontri probatori e ha chiesto di sentire Gervasoni e Carobbio in contraddittorio; - POLONI ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza della violazione attribuitagli e la mancanza di riscontro probatorio, chiedendo il proscioglimento e, in via istruttoria, la prova per testi; - RICKLER ha affermato che la Procura sarebbe arrivata a conclusioni affrettate e prive di riscontri e ha chiesto il proscioglimento; - ROSATI, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento e la prova per testi; - SANTONI ha eccepito l’illogicità del capo di incolpazione, affermando di essere il capro espiatorio della vicenda e chiedendo il proscioglimento; - SANTORUVO ha eccepito l’insussistenza di riscontri probatori e ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, la riqualificazione dei fatti oggetto di incolpazione sotto la fattispecie di cui all’art. 1, comma 1, CGS con pena minima edittale; - SARRI ha eccepito l’assenza di riscontri, chiedendo il proscioglimento; - SARTOR ha eccepito il difetto di giurisdizione della FIGC in quanto, essendo stato tesserato fino al 2009, sarebbe stato deferito per fatti commessi anche successivamente, più precisamente fino al 19/10/2011; ha quindi chiesto il non luogo a procedere, sostenendo, nel merito, che non vi sarebbe nessun elemento a suo carico; - SBAFFO ha eccepito di non aver avuto alcuna convocazione dalla Procura federale e pertanto di non essersi presentato non per sua colpa; ha allegato la dichiarazione con cui la società di appartenenza Ascoli afferma di non aver mai ricevuto la comunicazione della Procura per la convocazione del calciatore; ha poi eccepito che il suo diritto di difesa sarebbe stato violato e che, avendo saltato la fase investigativa, si sarebbe trovato gravato di un deferimento che poteva essere ben differente, non avendo potuto svolgere attività finalizzata a chiedere i benefici ex art. 24 CGS; infine, ha chiesto lo stralcio, con remissione degli atti alla Procura federale; - SERAFINI, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento; - SHALA, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento; - STEFANI ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza delle violazioni e la mancanza di riscontro probatorio, chiedendo il proscioglimento e, in subordine, limitatamente a una gara, la derubricazione della fattispecie da illecito sportivo a violazione dell’obbligo di denunzia; ha quindi chiesto, in via istruttoria, la prova per testi e l’acquisizione di dichiarazioni scritte a discarico del deferito; - TAMBURINI ha chiesto l’applicazione di quanto previsto dall’art. 24, avendo ammesso la responsabilità e collaborato; - TURATI ha eccepito la carenza di prove a suo carico, chiedendo il proscioglimento o, in subordine, il minimo edittale; - VANTAGGIATO ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza delle violazioni e la mancanza di riscontro probatorio, chiedendo il proscioglimento e, in subordine, la derubricazione della fattispecie da illecito sportivo a violazione dell’obbligo di denunzia; - VENTOLA, contestando gli addebiti, ha prodotto documentazione; - società ALBINOLEFFE ha eccepito la propria totale estraneità ai fatti e ha chiesto il proscioglimento e, in via subordinata, la sanzione minima edittale; - società ASCOLI ha rilevato l’inapplicabilità della responsabilità oggettiva, ha eccepito l’inammissibilità-improcedibilità del deferimento per violazione del principio del ne bis in idem e per exceptio rei iudicate; ha sostenuto che nessuna altra sanzione sarebbe ipotizzabile a suo carico per una delle gare contestate, in quanto il presunto nuovo illecito del Micolucci sarebbe ricompreso nel “patteggiamento” del calciatore ovvero, in ogni caso, sarebbe assorbito dagli altri illeciti sportivi già attribuiti allo stesso e sanzionati; in subordine ha chiesto l’applicazione della sola sanzione pecuniaria; in conclusione, in via principale, ha chiesto il proscioglimento e, in via subordinata, la sanzione di più lieve entità comminabile; - società AVESA ha eccepito la violazione del diritto di difesa, la nullità e l’infondatezza del deferimento, per tempi federali troppo stretti e in quanto esso andava fatto alla Avesa HSM divisione calcio a 5, presso la quale il Cossato era tesserato, tra l’altro solo per una gara celebrativa; ha quindi chiesto il proscioglimento e, in subordine, la sanzione minima; - società PESCARA ha chiesto il proscioglimento e, in via istruttoria, l’audizione di Gervasoni; - società FROSINONE ha chiesto il proscioglimento; - società GROSSETO ha chiesto il proscioglimento per l’illecito attribuito al tesserato Iaconi e per tutte le altre ipotesi una sanzione minima; - società LIVORNO ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, una sanzione minima; - società MODENA, in relazione alla gara Grosseto-Reggina ha eccepito l’inapplicabilità della responsabilità oggettiva essendo del tutto estranea e per la gara Mantova-Modena del 8/5/2010 ha rilevato l’estraneità e la mancanza di prova della responsabilità del tesserato, chiedendo il proscioglimento e, in via istruttoria, la prova testi; - società MONZA ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, una sanzione minima; - società NOVARA ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, una sanzione minima; - società SIENA ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, una sanzione minima. - società REGGINA ha chiesto di essere prosciolta; - società RIMINI ha eccepito il difetto assoluto di legittimazione passiva, in quanto la società deferita sarebbe stata costituita dopo i fatti oggetto dell’incolpazione, mentre all’epoca dei fatti il Vantaggiato era tesserato per il Rimini, soggetto diverso; ha quindi chiesto l’estromissione dal presente giudizio e, in subordine, il proscioglimento; - società SAMPDORIA ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, la pena minima; - società SIENA ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, la pena minima; - società SPEZIA ha rilevato l’infondatezza del deferimento, in quanto gli atti contestati al Carobbio sarebbero stati posti in essere prima che egli fosse tesserato per lo Spezia, ad eccezione della partita Cesena-Gubbio al quale però il Carobbio sarebbe estraneo; ha quindi chiesto il proscioglimento; - il Fallimento società PIACENZA ha asserito che l’intervenuto fallimento della società escluderebbe la punibilità della stessa; ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità del deferimento e, in subordine, il proscioglimento o la sanzione minima edittale. 3) Il dibattimento Al dibattimento, iniziato il giorno 31 maggio 2012 e proseguito nei giorni 1, 4 e 5 giugno 2012, sono comparsi: - il Procuratore federale Palazzi, i Vice Procuratore federale Ricciardi, Tornatore, Piccolomini, Squiqquero, i Sostituti Procuratore federale Monaco, Perugini, Camici Quartarone, con i collaboratori Pinna, Licheri, Arpini e il segretario Martucci; - i deferiti Catinali, Comazzi, Consonni, Franco De Falco, Fissore, Fontana, Garlini, Iacopino, Italiano, Job Iyock, Magalini, Micolucci, Mora, Narciso, Nassi, Nicco, Pederzoli, Poloni, Ruopolo, Santoruvo, Sbaffo, Serafini, Shala, Stefani, Tamburrini, Vantaggiato e società Atalanta, Grosseto, Modena e Novara, assistiti dai propri difensori; - i difensori di Acerbis, Bellodi, Caremi, Carobbio, Cassano, Cellini, Colacone, Conteh, Coser, Cossato, Cristante, Andrea De Falco, Alfonso De Lucia, Doni, Ferrari, Fiuzzi, Gervasoni, Iaconi, Joelson, Locatelli, Mastronunzio, Paoloni, Parlato, Passoni, Pellicori, Rickler, Rosati, Sarri, Sartor, Turati, Ventola, Zamperini, nonché delle società Albinoleffe, Ascoli, Avesa, Cremonese, Empoli, Frosinone, Livorno, Monza, Padova, Pescara, Reggina, Rimini, Sampdoria, Siena e Spezia; - i difensori delle società Barletta, Cesena, Nocerina, Trapani, Vicenza, nonché della Federsupporter e del Codacons Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, che hanno chiesto di intervenire nel procedimento. Subito dopo l’inizio del dibattimento, preliminarmente, la Commissione ha esaminato la questione concernente le richieste di ammissione presentate dalle società S.S. BARLETTA CALCIO Srl (istanze del 17/5/2012 e del 22/5/2012), A.S.G. NOCERINA SRL (istanza del 18/5/2012), VICENZA CALCIO Spa (istanza del 28/5/2012), A.C. CESENA Spa (istanza del 29/5/2012), TRAPANI CALCIO Srl (istanza del 30/5/2012), nonché dalla Federsupporter (istanza del 21/5/2012) e dal Codacons Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (istanza del 21/5/2012), sulle quali, dopo aver ascoltato i rappresentanti degli interessati e la Procura federale, ha provveduto con l’ordinanza n. 1, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 1 La Commissione, premesso che le istanze di ammissione dei terzi interessati sono pervenute tempestivamente, cioè prima dell’apertura del dibattimento; considerato che, a norma dell’art. 30 dello Statuto della FIGC, le norme federali trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei tesserati, delle società affiliate e di tutti i soggetti, gli organismi e le loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale; considerato che l’ammissibilità di tali istanze va valutata esclusivamente in relazione alla sussistenza o meno di un interesse indiretto, compreso l’interesse in classifica; rilevato che le società CESENA, NOCERINA, TRAPANI e VICENZA risultano portatrici di interessi indiretti per ragioni di classifica, ai sensi degli artt. 41, comma 7, e 33, comma 3, del CGS; rilevato che, invece, la società BARLETTA non risulta portatrice di interessi indiretti per ragioni di classifica, ai sensi degli artt. 41, comma 7, e 33, comma 3, del CGS, in quanto non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’esito del procedimento; rilevato che il CODACONS Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori e la FEDERSUPPORTER non sono soggetti dell’ordinamento federale; P.Q.M. - ammette al dibattimento le società CESENA, NOCERINA, TRAPANI e VICENZA; - non ammette al dibattimento la società BARLETTA; - non ammette al dibattimento la FEDERSUPPORTER e il CODACONS Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori”. La Commissione ha poi esaminato le richieste di rinvio, di sospensione e/o di stralcio della posizione e di acquisizione di ulteriore documentazione attinente al processo penale pendente presso l’A.G. di Cremona proposte dai deferiti ACERBIS, BERTANI, CASSANO, FONTANA, IACONI, JOELSON, MASTRONUNZIO, PELLICORI, SHALA, TURATI, VENTOLA, ZAMPERINI e società SAMPDORIA, nonché quella presentata dalla società RIMINI per difetto di legittimazione passiva. Inoltre, la Commissione ha esaminato l’eccezione relativa alla mancata notifica del provvedimento di deferimento e quella di carenza di giurisdizione proposte da PAOLONI. Su queste istanze la Commissione ha provveduto con le ordinanze n. 2 e 3, di seguito integralmente riprodotte: “Ordinanza n. 2 La Commissione, viste le istanze di rinvio, sospensione e/o di stralcio della posizione e di acquisizione di ulteriore documentazione attinente al processo penale pendente dinnanzi all’Autorità giudiziaria di Cremona proposte dai deferiti, presentate a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il tribunale di Cremona in data 22/5/2012 e della successiva attività della stessa Autorità giudiziaria; vista altresì l’istanza presentata dalla società RIMINI per difetto di legittimazione passiva; rilevato che l’oggetto del presente procedimento riguarda la violazione di norme dell’ordinamento sportivo, non necessariamente coincidenti con l’oggetto del processo penale e valutabili secondo diversi standard probatori; rilevato che i due ordinamenti sono autonomi e indipendenti e che, pertanto, non sussiste il prospettato rapporto di pregiudizialità; rilevato che, allo stato, non appare necessaria l’acquisizione di ulteriore documentazione, anche alla luce della predetta mancanza di pregiudizialità; rilevato che i soli deferiti colpiti da misura cautelare limitativa della libertà ACERBIS, BERTANI, JOELSON, PELLICORI e TURATI non sono oggi in condizione di essere parte attiva e di presenziare al procedimento e, quindi, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa; rilevato che, in ogni caso, la completa ricostruzione dei fatti può avvenire in questa sede anche in via incidentale; rilevato altresì che i deferiti CASSANO, FONTANA, IACONI, MASTRONUNZIO, SHALA, VENTOLA e ZAMPERINI e società SAMPDORIA non hanno subito limitazioni al proprio diritto di difesa anche in relazione alla possibilità di partecipare all’odierna riunione; rilevato, infine, che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della società RIMINI è fondata, atteso che essa, come risulta dalla documentazione in atti, è stata costituita in data successiva ai fatti oggetto del deferimento, essendo il calciatore VANTAGGIATO all’epoca tesserato per altra società; P.Q.M. dispone lo stralcio della posizione dei deferiti ACERBIS, BERTANI, JOELSON, PELLICORI e TURATI e rinvia a nuovo ruolo il procedimento nei loro confronti; dispone l’estromissione della società RIMINI dal presente procedimento e la restituzione dei relativi atti alla Procura federale; rigetta ogni altra istanza; dispone la prosecuzione del procedimento.” “Ordinanza n. 3 La Commissione, esaminata l’eccezione relativa alla mancata notifica del provvedimento di deferimento e quella di carenza di giurisdizione proposte da Marco PAOLONI; rilevato che la notifica del deferimento risulta essere stata effettuata in data 9/5/2012 presso la sede della U.S. CREMONESE, società di appartenenza del PAOLONI all’epoca dei fatti contestati (gara Cremonese-Monza del 27/10/2010), conformemente alla previsione dell’art. 38, comma 8, lett. c), del CGS; rilevato che, all’epoca dei fatti contestati, il PAOLONI era tesserato per la società U.S. CREMONESE, come tale soggetto alla giurisdizione degli Organi della giustizia sportiva della FIGC, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del CGS; P.Q.M. rigetta le eccezioni proposte”. In seguito, i deferiti CAROBBIO, CELLINI, CONTEH, Andrea DE FALCO, DONI, GERVASONI, MICOLUCCI, MORA, NARCISO, PARLATO, PASSONI, PEDERZOLI, POLONI, RUOPOLO, TAMBURRINI e le società ATALANTA, CREMONESE, GROSSETO, LIVORNO, MODENA hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e 24 del CGS, mentre i deferiti DE LUCIA, SBAFFO e le società FROSINONE e ASCOLI hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 del CGS. Su queste ultime istanze la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 4, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 4 “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Filippo Carobbio, Marco Cellini, Andrea De Falco, Alfonso De Lucia, Cristiano Doni, Carlo Gervasoni, Conteh Kewullay, Vittorio Micolucci, Nicola Mora, Antonio Narciso, Gianfranco Parlato, Dario Passoni, Alex Pederzoli, Mirco Poloni, Francesco Ruopolo, Juri Tamburini e le Società Ascoli Calcio 1898 Spa, AS Livorno Calcio Spa, Atalanta Bergamasca Spa, Frosinone Calcio Srl, Modena FC Spa, US Cremonese Spa, US Grosseto FC Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS: “▪ per il Sig. Filippo Carobbio, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 20 (venti); ▪ per il Sig. Marco Cellini, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 4 (quattro); ▪ per il Sig. Andrea De Falco, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 6 (sei); ▪ per il Sig. Alfonso De Lucia, applicazione ex artt. 23, CGS della squalifica per mesi 5 (cinque); ▪ per il Sig. Cristiano Doni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per anni 2 (due); ▪ per il Sig. Carlo Gervasoni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 20 (venti); ▪ per il Sig. Conteh Kewullay, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 20 (venti); ▪ per il Sig. Vittorio Micolucci, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 4 (quattro); ▪ per il Sig. Nicola Mora, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 4 (quattro); ▪ per il Sig. Antonio Narciso, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 15 (quindici); ▪ per il Sig. Gianfranco Parlato, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 2 (due); ▪ per il Sig. Dario Passoni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 2 (due); ▪ per il Sig. Alex Pederzoli, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 16 (sedici), con ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per il Sig. Mirco Poloni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 12 (dodici); ▪ per il Sig. Francesco Ruopolo, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro); ▪ per il Sig. Alessandro Sbaffo, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro), oltre all’ammenda di € 100.000; ▪ per il Sig. Juri Tamburini, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 10 (dieci); ▪ per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); ▪ per la Società AS Livorno Calcio Spa, applicazione ex art. 23, CGS della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); ▪ per la Società Atalanta Bergamasca Spa, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); ▪ per la Società Frosinone Calcio Srl, applicazione ex art. 23, CGS della penalizzazione di punti 1 (uno), da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013; ▪ per la Società Modena FC Spa, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013; ▪ per la Società US Cremonese Spa, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00); ▪ per la Società US Grosseto FC Srl, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00) considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, ad eccezione di quelle previste nella istanza proposta dal Sig. Alessandro Sbaffo, che non è suscettibile di accoglimento in quanto incongrua; P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. La Commissione ha quindi esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle quali ha provveduto con l’ordinanza n. 5, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 5 In ordine alle richieste istruttorie avanzate dai deferiti la Commissione rileva quanto segue: - quanto alla audizione dei deferiti GERVASONI e CAROBBIO, essa non è prevista come mezzo di prova nell’ordinamento federale, né, d’altra parte, i deferiti possono essere qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie dichiarazioni; - peraltro, tali richieste tendono esclusivamente ad accertare l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, valutazione che deve essere riservata alla Commissione in sede di decisione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti; - comunque, la richiesta di escussione dei suddetti deferiti non è accompagnata da indicazioni dei capitoli di prova e appare generica e, quindi, inammissibile; - quanto alle altre istanze di prova testimoniale, premesso che la formazione della prova nell’ordinamento federale avviene sulla base dei principi previsti dal CGS e, in particolare, dall’art. 35, esse appaiono generiche, irrilevanti e non correttamente articolate; - in ordine alla richiesta di produzione documentale allegata alle memorie, essa è da ritenersi ammissibile; P.Q.M. 1) ammette tutta la produzione documentale dei deferiti; 2) respinge tutte le richieste di prove testimoniali; 3) respinge le richieste di interrogatorio dei deferiti e di confronto con altri deferiti.” A questo punto, le società NOVARA e SAMPDORIA hanno presentato richiesta di stralcio della propria posizione. Inoltre, il deferito LOCATELLI ha presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 del CGS. Su tali istanze la Commissione ha provveduto con le ordinanze n. 6 e n. 7, di seguito integralmente riprodotte: “Ordinanza n. 6 La Commissione, rilevato che le istanze non sono corredate da elementi di novità e che, pertanto, vanno confermate le motivazioni esposte nell’ordinanza n. 2, P.Q.M. rigetta le istanze delle società SAMPDORIA e NOVARA.” Ordinanza n. 7 “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Tomas Locatelli, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: ▪ per il Sig. Tomas Locatelli, applicazione ex art. 23, CGS della squalifica per anni 2 (due); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Al termine la Commissione ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitato le parti a concludere. 4) Le richieste della Procura Federale e dei deferiti Dopo aver illustrato il deferimento, la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 1. ALBERTI Andrea: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 108: gara CREMONESE - MONZA del 27/10/2010: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara); 2. BELLODI Mirko: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 61: gara ANCONA - MANTOVA del 30/05/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS); 3. CAREMI Davide: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 23: gara PISA - ALBINOLEFFE del 07/03/2009: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara); 4. CASSANO Mario: squalifica di 5 anni + preclusione in continuazione (violazione di cui all’art. 9 CGS con riferimento all’art. 7 CGS e effettuazione scommesse illecite ex artt. 1 e 6 CGS: gara ALBINOLEFFE - PIACENZA del 20/12/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e nonché della pluralità degli illeciti posti in essere; violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato, per interposta persona, scommesse sulla gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010; gara ATALANTA - PIACENZA del 19/03/2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità di illeciti commessi); 5. CATINALI Edoardo: squalifica di 3 anni e 9 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 67: gara ALBINOLEFFE - PIACENZA del 20/12/2010: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara) e ulteriori 3 mesi di squalifica per divieto di scommesse (come da incolpazione sub 68: violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato, per interposta persona, scommesse sulla gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010); 6. COLACONE Roberto: squalifica di 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 30: gara ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/05/2009: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per ogni illecito sportivo (come da incolpazione sub 62: gara ANCONA - MANTOVA del 30/05/2010: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS per la pluralità di illeciti posti in essere); 7. COMAZZI Alberto: squalifica di 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 20: gara ANCONA - ALBINOLEFFE del 17/01/2009 per violazione dell’art. 7, commi , 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per ogni illecito sportivo (come da incolpazione sub 30: gara ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/05/2009: violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere); 8. CONSONNI Luigi: squalifica di 1 anno, così determinata: squalifica di 1 anno per omessa denuncia (come da incolpazione sub 49: per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010); 9. COSER Achille: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 28: gara FROSINONE - ALBINOLEFFE del 09/05/2009: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS); 10. COSSATO Federico: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 77: gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010, violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6 del CGS; nonché della violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS), ulteriori 3 mesi di squalifica per divieto di scommesse e ulteriori 3 mesi di squalifica per omessa denuncia (come da incolpazione sub 70: gara ATALANTA - PIACENZA del 19/03/2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS); 11. CRISTANTE Filippo: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo come da incolpazione sub 62: gara ANCONA - MANTOVA del 30/05/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS); 12. DE FALCO Franco: inibizione di 4 anni e 6 mesi, così determinata: inibizione di 4 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 67: gara ALBINOLEFFE - PIACENZA del 20/12/2010, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara); 13. FERRARI Nicola: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 17: gara RIMINI - ALBINOLEFFE del 20/12/2008: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS); 14. FISSORE Riccardo: squalifica di 3 anni e 9 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 39: gara EMPOLI – MANTOVA del 23/03/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS) e ulteriori 3 mesi di squalifica per ogni omessa denuncia (come da incolpazioni sub 37, 45 e 47: gara GROSSETO - MANTOVA del 15/03/2010 per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; gara BRESCIA - MANTOVA del 2/04/2010 per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; gara CITTADELLA - MANTOVA del 24/04/2010 per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS); 15. FIUZZI Luca: squalifica di 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 108: gara CREMONESE - MONZA del 27/10/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per illecito sportivo (come da incolpazione sub 112: gara PISA - MONZA dell’8/12/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi); 16. FONTANA Alberto Maria: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 10: gara CHIEVO - NOVARA del 30/11/2010 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione); 17. GARLINI Ruben: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 17 gara RIMINI - ALBINOLEFFE del 20/12/2008 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS); 18. IACONI Andrea: inibizione di 4 anni e 6 mesi, così determinata: Inibizione di 4 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 48: gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante, per tutti, di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato conseguito); 19. IACOPINO Vincenzo: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 108: gara CREMONESE - MONZA del 27/10/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara); 20. ITALIANO Vincenzo: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 40 gara PADOVA - GROSSETO del 23/03/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS); 21. JOB IYOCK Thomas Herve: squalifica di 4 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 34: gara TORINO - GROSSETO del 16/01/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per ogni illecito sportivo (come da incolpazioni sub 59 e 64: gara GROSSETO – REGGINA del 23/05/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere, e gara EMPOLI - GROSSETO del 30/05/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere); 22. MAGALINI Giuseppe: inibizione di 4 anni, così determinata: inibizione di 4 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 61: gara ANCONA - MANTOVA del 30/05/2010: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS) 23. MASTRONUNZIO Salvatore: squalifica di 4 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 20: gara ANCONA - ALBINOLEFFE del 17/01/2009 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per ogni illecito sportivo (come da incolpazioni sub 30 e 62: gara ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/05/2009 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere, e gara ANCONA - MANTOVA del 30/05/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS per la pluralità di illeciti posti in essere); 24. NASSI Maurizio: squalifica di 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 20: gara ANCONA - ALBINOLEFFE del 17/01/2009: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per illecito sportivo (come da incolpazione sub 61: gara ANCONA - MANTOVA del 30/05/2010: per violazione dell’art. 7, commi , 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS per la pluralità di illeciti posti in essere); 25. NICCO Gianluca: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 88: gara PIACENZA - PESCARA del 9/04/2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS); 26. PAOLONI Marco: squalifica di 6 mesi in continuazione (in riferimento alla gara Cremonese - Monza del 27 ottobre 2010 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi); 27. RICKLER Cesare: squalifica di 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 67: gara ALBINOLEFFE - PIACENZA del 20/12/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e nonché della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per ogni illecito sportivo (come da incolpazione sub 77: gara ATALANTA - PIACENZA del 19/03/2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità di illeciti commessi); 28. ROSATI Gianni: inibizione di 4 anni, così determinata: inibizione di 4 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 98: gara GROSSETO – REGGINA del 15/05/2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS); 29. SANTONI Nicola: aumento fino a 5 anni più preclusione (in continuazione con il precedente giudicato in relazione alla gara PADOVA - ATALANTA del 26/03/2011 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, del CGS. con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi); 30. SANTORUVO Vincenzo: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 55 gara FROSINONE – GROSSETO del 13/05/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS); 31. SARRI Maurizio: squalifica di 1 anno, così determinata: squalifica di 1 anno per omessa denuncia (come da incolpazione sub 49: gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010 per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS); 32. SARTOR Luigi: squalifica di 5 anni + preclusione, così determinata: squalifica di 5 anni + preclusione (come da incolpazione sub 1: violazione di cui all’art. 9 CGS in riferimento all’art. 7 CGS ed effettuazione di scommesse illecite ex artt. 1 e 6 CGS); 33. SBAFFO Alessandro: squalifica di 3 anni e 3 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 93: gara LIVORNO – PIACENZA del 14/05/2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS) e ulteriori 3 mesi di squalifica per la mancata presentazione alla convocazione disposta dalla Procura federale (come da incolpazione sub 94: gara LIVORNO - PIACENZA del 14/05/2011 per violazione dell’art. 1, comma 3, del CGS); 34. SERAFINI Mattia: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 26: gara SALERNITANA - ALBINOLEFFE del 18/04/2009 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara); 35. SHALA Rjiat: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 10: gara CHIEVO - NOVARA del 30/11/2010 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione); 36. STEFANI Mirko: squalifica di 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 106: gara CREMONESE - MONZA del 27 ottobre 2010: per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione) e ulteriori 6 mesi di squalifica per ogni illecito sportivo (come da incolpazione sub 110: gara PISA - MONZA dell’8 dicembre 2010 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi); 37. VANTAGGIATO Daniele: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 17: gara RIMINI - ALBINOLEFFE del 20/12/2008 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS); 38. VENTOLA Nicola: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 10: gara CHIEVO - NOVARA del 30 novembre 2010: per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione); 39. ZAMPERINI Alessandro: squalifica di 5 anni + preclusione in continuazione (violazione di cui all’art. 9 CGS con riferimento all’art. 7 CGS ed effettuazione scommesse illecite ex artt. 1 e 6 CGS; gara di Coppa Italia CESENA - GUBBIO del 30/11/2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS; gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010 per la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6); 40. Società U.C. ALBINOLEFFE Srl: penalizzazione di 27 (ventisette) punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, e ammenda di euro 90.000,00 (novantamila) in continuazione, così determinata: punti due, aumentati per le aggravanti contestate, per un totale di tre punti per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazioni sub 16, 18, 21, 25, 27, 29, 32, 72, 104; ammenda di euro 30.000 (trentamila) per ciascuna delle incolpazioni sub 25 e 32; ammenda di euro 30.000 (trentamila) per l’incolpazione sub 2; 41. Società A.C. ANCONA Spa: penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti due, aumentati per le aggravanti contestate, per un totale di tre punti per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazioni sub 22, 33, 63; punti uno per ogni responsabilità presunta derivante da atti posti in essere in suo vantaggio da soggetti ad essa estranei, come da incolpazione sub 51; 42. Società U.S. AVESA H.S.M.: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, e ammenda di euro 200,00 (duecento) in continuazione, così determinata: punti uno per ogni responsabilità oggettiva derivante dalla responsabilità dichiarata a carico di suoi tesserati in ordine a gare non disputate dalla società medesima, come da incolpazione sub 79; ammenda di euro 100,00 (cento) per l’incolpazione sub 74; ammenda di euro 100,00 (cento) per l’incolpazione sub 74; 43. Società DELFINO PESCARA 1936: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti due per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazione sub 90; 44. Società EMPOLI F.B.C. Spa: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti uno per ogni responsabilità presunta derivante da atti posti in essere in suo vantaggio da soggetti ad essa estranei, come da incolpazione sub 66; 45. Società A.C. MONZA BRIANZA 1912: penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, ed esclusione dalla Coppa Italia, così determinata: punti due, aumentati per le aggravanti contestate, per un totale di tre punti per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, nonché esclusione dalla Coppa Italia, come da incolpazioni sub 109 e 113; 46. Società NOVARA CALCIO Spa: penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, ammenda di euro 50.000,00 (cinquantamila) in continuazione ed esclusione dalla Coppa Italia, così determinata: punti due, aumentati per le aggravanti contestate, per un totale di tre punti per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, nonché esclusione dalla Coppa Italia, come da incolpazioni sub 11 e 87; ammenda di euro 50.000 (cinquantamila) per l’incolpazione sub 6; 47. Società PADOVA CALCIO Spa: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti due per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazione sub 42; 48. Società PIACENZA F.C. Spa: penalizzazione di 19 (diciannove) punti in classifica, da scontare nel campionato 2012/2013, in applicazione del principio di afflittività e ammenda di euro 70.000,00 (settantamila) in continuazione, così determinata: punti cinque, aumentati per le aggravanti contestate, per un totale di sei punti per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazioni sub 73; punti due, aumentati per le aggravanti contestate, per un totale di tre punti per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazioni sub 78, 89, 95, 105; punti uno per ogni responsabilità oggettiva derivante dalla responsabilità dichiarata a carico di suoi tesserati in ordine a gare non disputate dalla società medesima, come da incolpazione sub 13; ammenda di euro 30.000 (settantamila) per l’incolpazione sub 73; ammenda di euro 30.000 (trentamila) per l’incolpazione sub 8; ammenda di euro 10.000 (diecimila) per l’incolpazione sub 73; 49. Società RAVENNA CALCIO Srl: penalizzazione di 1 (uno) punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti uno per ogni responsabilità oggettiva derivante dalla responsabilità dichiarata a carico di suoi tesserati in ordine a gare non disputate dalla società medesima, come da incolpazione sub 83; 50. Società REGGINA CALCIO Spa: penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti cinque per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazione sub 101; punti uno per ogni responsabilità presunta derivante da atti posti in essere in suo vantaggio da soggetti ad essa estranei, come da incolpazione sub 101; 51. Società U.C. SAMPDORIA Spa: ammenda di euro 50.000 (cinquantamila), così determinata: ammenda di euro 50.000 (cinquantamila) per l’incolpazione sub 7; 52. Società A.C. SIENA Spa: ammenda di euro 50.000 (cinquantamila), così determinata: ammenda di euro 50.000 (cinquantamila) per l’incolpazione sub 4; 53. Società SPEZIA CALCIO Srl: ammenda di euro 30.000 (trentamila), così determinata: ammenda di euro 30.000 (cinquantamila) per l’incolpazione sub 5. I difensori dei deferiti hanno illustrato e integrato le proprie difese, precisando le proprie conclusioni, mentre i difensori delle Società ammesse quali terze interessate hanno chiarito le ragioni del proprio intervento; i deferiti SARRI e SBAFFO, nonché l’Amministratore delegato del NOVARA e il Presidente dell’ALBINOLEFFE, invece, hanno reso spontanee dichiarazioni. Nel corso della discussione, il deferito BELLODI ha presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 del CGS, mentre il deferito SBAFFO ha presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS. Su tali istanze la Commissione ha provveduto con le ordinanze n. 8 e n. 9, di seguito integralmente riprodotte: “Ordinanza n. 8 “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Mirko Bellodi, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS: ▪ per il Sig. Mirko Bellodi, applicazione ex art. 23, CGS della squalifica per anni 2 (due); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” “Ordinanza n. 9 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Sbaffo, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS: ▪ per il Sig. Alessandro Sbaffo, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro), oltre all’ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e rinviato per la Camera di consiglio al giorno 8 giugno 2012. In data 6/6/2012, e cioè il giorno successivo alla chiusura del dibattimento, il deferito IACONI ha inviato alla Segreteria della Commissione una serie di richieste che non possono essere prese in considerazione, in quanto pervenute tardivamente e in modo irrituale (prima, un fax con il quale si è rinnovata la richiesta di stralcio, rinvio o sospensione, già respinta con ordinanza n. 2, per sopraggiunti nuovi fatti; poi, un telegramma con il quale si è chiesto di essere ammessi a rendere dichiarazioni nuove prima della chiusura del dibattimento; infine, una nota integrativa, con la quale si è chiesto di acquisire il verbale della audizione dinanzi alla Procura federale fissata per il successivo 8/6/2012). Per gli stessi motivi non può essere preso in considerazione il fax inviato dalla Procura federale in data 8/6/2012 con la quale ha manifestato la propria opposizione alle richieste di IACONI. 5) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di sinteticità sancito dall’art. 34, comma 2, CGS. 5.1. Premessa Preliminarmente, la Commissione non può che ribadire le considerazioni generali espresse in occasione del procedimento definito con decisione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011, rilevando ancora una volta come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali l’ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e persino la sua stessa sopravvivenza. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati: comportamenti che sono espressione di quel clima “omertoso” che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati, nonché tra i tesserati e il “sottobosco” di vari pseudo appassionati e spesso – addirittura – di esponenti della malavita. Di seguito verranno esaminate le posizioni dei deferiti con riferimento al tipo di comportamento illecito prospettato nel provvedimento di deferimento. In questa prospettiva, peraltro, la Commissione ritiene di dover ricordare che: a) il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Cremona (n. 3628/2010 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime; b) l’attività di indagine di cui alla predetta documentazione costituisce la prosecuzione di quella già svolta dal medesimo Organo inquirente, nell’ambito del procedimento penale sopra citato, sulla base della quale la Procura federale ha proceduto in data 25 luglio 2011 al deferimento di numerosi soggetti; c) contestualmente al deferimento in data 25 luglio 2011 è stato adottato il provvedimento di stralcio n. 607/1615pf10-11/SP/gm, con il quale è stata disposta la formazione di un ulteriore fascicolo nel quale far confluire eventuali ulteriori fattispecie di rilievo disciplinare, alla luce di elementi sopravvenuti, autonome ma collegate sotto il profilo probatorio e teleologico rispetto a quelle già evidenziate nel precedente deferimento; d) con C.U. 099/CGF del 1 dicembre 2011, la Corte di Giustizia Federale, Sezione Consultiva, ha concesso la proroga dei termini di indagine del procedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 11, CGS; e) successivamente la Procura Federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti eo informati sui fatti. In particolare, l’attività di indagine ha consentito di acquisire una serie di elementi probatori, desumibili dall’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Cremona in data 9/12/2011, e consistenti, in particolare, nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica di Cremona e al Giudice per le indagini preliminari di Cremona, nonché in sede di audizione innanzi alla Procura federale stessa. In proposito, la Commissione ritiene di dover sottolineare come i fatti oggetto del presente procedimento rappresentano un quid novi rispetto a quelli già definiti con la decisione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011. Nel merito, la Commissione ritiene di dover rilevare in termini generali come nel presente procedimento: a) le dichiarazioni rese da alcuni tesserati all’A.G. di Cremona e alla Procura federale abbiano natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, e, pertanto, debbano essere considerate caratterizzate – pur con le necessarie distinzioni con riferimento alle singole gare – da profili di credibilità e di attendibilità; b) ricorra spesso la partecipazione degli stessi soggetti ai tentativi di alterazione di gare diverse; c) spesso l’attività dei tesserati si sia svolta all’insaputa delle Società di appartenenza anche grazie all’ausilio di soggetti non tesserati. Gran parte delle difese dei deferiti sollevano eccezioni e propongono istanze sulla base di un presupposto erroneo. Pretenderebbero infatti di applicare al procedimento sportivo norme e principi propri dell’ordinamento penale. Nel processo penale, fondato sul sistema accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario nel procedimento sportivo ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) o da indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Come più volte ribadito in recenti decisioni del TNAS più avanti citate, lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell’incolpato è diverso da quello richiesto dal diritto penale ed è sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Gli elementi essenziali della violazione prevista dall’art. 9 CGS sono diversi da quelli richiesti per realizzare le fattispecie previste dagli articoli 415 e 415 bis c.p. 5.2. Violazione art. 9 CGS Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento trova conferma l’esistenza di una vera e propria organizzazione costituita da tesserati e da altri soggetti preordinata ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, al fine sia di effettuare scommesse dall’esito predeterminato e di ottenere illeciti guadagni, sia di assicurare un vantaggio ad alcune società. Si è così integrata l’ipotesi prevista dall’art. 9 CGS, in quanto più di tre soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si sono associati per commettere illeciti. Ritiene la Commissione che la partecipazione organica e non occasionale a tale associazione sia provata per tutti i tesserati deferiti al suddetto titolo. Quanto alle singole posizioni dei soggetti deferiti, la Commissione - dopo aver ricordato che la partecipazione di un soggetto a un’associazione finalizzata alla commissione di illeciti sportivi deve ritenersi realizzata ogniqualvolta il suo comportamento, oggettivamente considerato, è indice dell’adesione a essa (cfr. TNAS Paoloni/FIGC del 16 settembre 2011) - osserva quanto segue. a) La responsabilità del deferito CASSANO deve ritenersi acclarata con indubbia certezza laddove si consideri che il suo ruolo nell’ambito dell’associazione emerge dalla ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti in data 2/2/2012 dal Gip presso il Tribunale di Cremona in relazione al reato di associazione per delinquere, dove si afferma che il deferito “attorno all'aprile 2011 metteva in contatto, al fine di consentire la manipolazione di partite di calcio della serie A, ZAMPERINI Alessandro e ILIEVSKI Hristian, quest'ultimo quale rappresentante del gruppo degli zingari". Inoltre, ZAMPERINI, nelle sue dichiarazioni al P.M. in data 27/12/2011, ha chiarito (cfr. verbale interrogatorio pag. 50) che, nell’aprile del 2011, CASSANO gli presentò GERVASONI attraverso Skype, dicendogli che questi voleva metterlo in contatto con altre persone e di aver compreso che la richiesta era dovuta al fatto che egli conosceva numerosi calciatori appartenenti a tutte le serie. Va altresì considerato che GERVASONI, in sede di interrogatorio al P.M. in data 22/12/2011, ha affermato di aver, insieme a CASSANO, raggiunto intese con G.A., noto esponente del gruppo degli “zingari”, per la gara PIACENZA - ATALANTA e che quest’ultimo aveva loro consegnato la somma di 80/90.000,00 euro in tutto, chiarendo poi di essersi addirittura accordati con due “cordate” diverse. Infine, la circostanza che il deferito abbia partecipato a ripetuti tentativi di alterazione dimostra ulteriormente il suo inserimento stabile nell’illecita associazione preordinata ad alterare lo svolgimento delle gare. Deve pertanto ritenersi provato che CASSANO abbia posto in essere i fatti di cui al presente capo di incolpazione. b) In ordine al deferito SARTOR, va rilevato preliminarmente, quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione della Commissione per contrasto con il Regolamento FIFA, che, come sancito dalla Corte di giustizia federale nel C.U. 229CGF 2010/11, i calciatori che non siano tesserati per la FIGC sono comunque tenuti, per il principio della perpetuatio sancito dall’art. 4 dello stesso Regolamento FIFA, al rispetto della normativa propria della Federazione italiana e, in particolare, allo Statuto e al Codice di giustizia, per la durata di trenta mesi dalla cessazione del tesseramento. Nel merito, la responsabilità del deferito deve ritenersi acclarata laddove si consideri che, nell’ordinanza di custodia cautelare in data 9/12/2011 del Gip presso il Tribunale di Cremona, sono analiticamente indicati i contatti intrattenuti dal deferito con le utenze degli altri soggetti interessati dalle indagini penali, in particolare SIGNORI e BELLAVISTA e ciò anche in occasione del viaggio in Italia di PHO HOCK KHENG, da ritenere ragionevolmente componente del gruppo degli asiatici (“singaporiani”), in contatto con quello dei “bolognesi”, operanti in Italia per garantire il buon fine delle scommesse clandestine. Più specificamente, risulta che SARTOR ha mantenuto assidui contatti telefonici con utenze di Singapore a dimostrazione del suo ruolo di intermediazione con i soggetti asiatici, che scommettevano. A riprova di ciò, come del resto si evince dalla citata ordinanza, la mattina del 26/2/2011, il SARTOR ha prelevato POH HOCK KHENG appena giunto a Malpensa dall’Asia, per condurlo presso l’abitazione di SIGNORI. Inoltre, sempre in base all’analisi dei contatti delle utenze in suo uso, il deferito ha tenuto un fitto reticolato di relazioni durante tutte le fasi del viaggio in Italia di PHO HOCK KHENG. Significativo, infine, appare il contatto telefonico avuto da SARTOR con BELLAVISTA in data 24/03/2011, alle ore 12:26:47, della durata di minuti 7,27 (riportato a pag. 116 ss. della ordinanza del Gip di Cremona in data 2/02/2012), durante i quali i due interlocutori parlano piuttosto espressamente di soldi e di “bufale” in relazione a gare di calcio, del gruppo di Bologna e di soggetti che devono venire dalla Cina e dovrebbero andare a Benevento da chi ha dato la “sola” e, poi, da chi ha dato la “bufala” e, infine, si dimostrano preoccupati delle eventuali reazioni di terzi soggetti alle mancate combine. Ne deriva che il deferito è stato un vero e proprio punto di riferimento per l’associazione. Quanto sopra è del resto testimoniato anche dalla dichiarazione di M.B. in data 7/6/2011, il quale afferma che “Gigi [n.d.r. SARTOR] è un contatto di SIGNORI”, nonché nella dichiarazione di ERODIANI, riportata nella ordinanza di custodia definitiva del Gip presso il Tribunale di Cremona in data 9/12/2011 (pag. 80), secondo il quale il SARTOR era il “contabile del gruppo e aveva il ruolo di gestire in prima persona i rapporti con i soggetti di Singapore”. A riprova della responsabilità del deferito vi è anche la circostanza che egli, divenute le indagini di dominio pubblico, ha improvvisamente cambiato le utenze telefoniche fino ad allora utilizzate. Deve pertanto ritenersi provato che il deferito abbia posto in essere i fatti di cui al presente capo di incolpazione. c) La responsabilità del deferito ZAMPERINI si deve ritenere acclarata con indubbia certezza laddove si consideri la deposizione di Simone FARINA, resa in data 29/09/2011 alla Procura federale, da ritenersi pienamente attendibile, ove questi afferma di essere stato oggetto di un tentativo di "corruzione" finalizzato alla manipolazione di partite di calcio posto in essere dal deferito, il quale, dopo un contatto preliminare avvenuto la sera del 26/09/2011 tramite l'invio di un sms, lo incontrava il giorno 27/09/2011 in una pasticceria nel centro di Gubbio, in compagnia di altra persona, prospettandogli l’attuazione della illecita manipolazione dell'imminente incontro di Coppa Italia GUBBIO - CESENA, previsto per il 30/11/2011. Nella deposizione, infatti, FARINA afferma che il deferito gli riferiva che "nella cosa sarebbe comparso solo lui, che era un "gruppo" di persone che scommetteva in ASIA e che il capo era un Indonesiano, che a sua volta si avvaleva di un MACEDONE che portava i soldi in Italia. Mi avrebbe dato 200.000 euro da dividere con altri compagni di squadra, difesa e portiere per realizzare il pronostico "OVER" che era l 'unico tipo di scommessa che praticavano". Lo stesso ZAMPERINI, nell’interrogatorio reso dinnanzi al P.M. di Cremona in data 27/12/2011, ammette di essere stato messo in contatto con GERVASONI su iniziativa di CASSANO; di essere stato poi contattato anche da HILIEVSKY, da considerarsi esponente dell’associazione, il quale gli disse che aveva necessità di conoscere il maggior numero di calciatori intendendo con altre persone manipolare alcune partite; di aver avuto ulteriori incontri con lo stesso HILIEVSKY e di aver preso contatto con un altro calciatore al fine di alterare una gara. Risulta peraltro (pag. 260 dell’ordinanza del Gip di Cremona in data 9/12/2011) la singolare circostanza che il deferito ha generato ben 117 contatti telefonici (quasi tutti sms) con Gervasoni, concentrati proprio a ridosso delle gare del PIACENZA. Quanto sopra dimostra senza ombra di dubbio che ZAMPERINI è al corrente di particolari che possono essere noti solo a chi conosce perfettamente come è strutturata l’organizzazione; dimostra che egli è investito dell’autorità di contattare il calciatore per finalità illecite; ha il potere di concordare con lui il da farsi; conosce perfettamente le modalità di pagamento; si dimostra estremamente attento ai rischi connessi all’uso del telefono e dell’opportunità di ricorrere a stratagemmi più sicuri; sa, infine, da dove proviene il denaro (un macedone) e a chi fanno capo le persone che dispongono di una ingente quantità di soldi (un indonesiano), dimostrando così di essere a conoscenza della struttura dell’organizzazione e del suo funzionamento. Deve pertanto ritenersi provato che il deferito abbia posto in essere i fatti di cui al presente capo di incolpazione. d) In ordine ai deferiti società ALBINOLEFFE, SIENA e SPEZIA, la Commissione deve procedere all’esame del comportamento del deferito CAROBBIO, la cui posizione è stata definita con l’ordinanza n. 4 a seguito di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. I fatti addebitati a CAROBBIO si devono ritenere acclarati laddove si consideri che dagli atti di causa, con particolare riferimento all’ordinanza del Gip di Cremona e ai verbali di interrogatorio in sede penale, risultano l’elevato numero dei contatti intrattenuti, tra gli altri, con GERVASONI, uno degli elementi chiave di tutta la vicenda, e i frequenti rapporti del deferito con alcuni degli indagati, tra i quali G.A. e R.A., per alterare le gare. Lo stesso deferito, in data 29/02/12, ha sostanzialmente confermato alla Procura federale di essere stato perfettamente consapevole delle attività illecite poste in essere, di avere intrattenuto ripetuti rapporti con diversi soggetti, facenti parte dell’organizzazione e di avere personalmente partecipato a numerosi accordi illeciti. Inoltre, in sede di interrogatorio al P.M. in data 20/12/2011, CAROBBIO ha ammesso apertamente di essere stato coinvolto nella vicenda del calcio scommesse e di aver avuto contatti con G.A. e altri slavi e affermato altresì di aver preso dal G.A. somme di denaro, poi divise con altri calciatori e, infine, di aver passato informazioni agli slavi. Deve pertanto ritenersi provato che il deferito abbia posto in essere i fatti di cui al presente capo di incolpazione. e) In ordine ai deferiti società NOVARA e SAMPDORIA, la Commissione deve procedere all’esame, seppur in via incidentale, del comportamento del deferito BERTANI, la cui posizione è stata stralciata con l’ordinanza n. 2. I fatti addebitati a BERTANI si devono ritenere acclarati con indubbia certezza laddove si consideri che, nel corso dell’interrogatorio reso al P.M. da GERVASONI il 27/12/2011, viene affermato che, per l’incontro CHIEVO - NOVARA del 30/11/2010, il deferito “fece da tramite in quanto non partecipò attivamente alla trasferta”. Il ruolo di intermediario svolto da BERTANI risulta ulteriormente provato dalla circostanza, riferita da GERVASONI il 22/12/2011, che era stato incaricato, a seguito della mancata realizzazione della manomissione del risultato della gara NOVARA - ASCOLI, di dire a MICOLUCCI di restituire la somma di 20.000,00 euro che aveva ricevuto, versandoli al BERTANI stesso, il quale, a sua volta, li avrebbe consegnati a un terzo soggetto. E ancora: nel corso dell’interrogatorio reso al P.M. da GERVASONI in data 12/03/2012 si afferma che BERTANI chiese espressamente di entrare in contatto con uno degli associati del gruppo degli “zingari”, che poi effettivamente incontrò in un bar di Legnano. Infine, le dichiarazioni rese da GERVASONI trovano pieno riscontro in quelle rese da MICOLUCCI il 19 e 20/04/2012, ove si precisa che “G.A., dopo avermi esortato a contattare altri miei compagni di squadra per agevolare la manipolazione della gara, mi disse che, qualora non fosse andata a buon fine la combine, avrei dovuto restituire la somma al calciatore del Novara, Sig. BERTANI, nelle modalità che quest’ultimo mi avrebbe indicato”. Devono pertanto ritenersi acclarati, in via di accertamento incidentale, i fatti addebitati al BERTANI. In conclusione: - i deferiti CASSANO, SARTOR e ZAMPERINI hanno sicuramente partecipato all’organizzazione con un ruolo significativo: va conseguentemente affermata la loro responsabilità, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza del Cassano PIACENZA; - le società ALBINOLEFFE, SIENA e SPEZIA rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di CAROBBIO; - le società NOVARA e SAMPDORIA rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di BERTANI. In ordine alla responsabilità delle società SAMPDORIA, SIENA e SPEZIA per il comportamento dei propri tesserati BERTANI e CAROBBIO, la Commissione precisa che la partecipazione alla associazione prescinde dalla commissione di singoli illeciti ed è strettamente collegata all’esistenza dell’associazione stessa e che non sono stati dedotti o comunque acquisiti elementi idonei a dimostrare che essa non abbia continuato a operare anche successivamente ai fatti oggetto del presente procedimento. D’altra parte, non risulta alcun elemento che possa far ritener provata la definitiva fuoriuscita dei deferiti dall’associazione, considerando in particolare che la dichiarazione autoassolutoria del CAROBBIO sul punto appare strumentale e, comunque, non suffragata da altri riscontri tali da far ritenere accertata la sussistenza di un momento di definitiva cesura con l’associazione. Per i deferiti CAROBBIO e DONI e per le società ATALANTA e GROSSETO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. 5.3. Violazione art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS; violazione art. 7, comma 7, CGS; violazione art. 1, comma 1, CGS; violazione art. 6 CGS Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. In particolare, ciò risulta provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, anche in considerazione del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori/FIGC del 15/9/2011; Amodio/FIGC del 6/12/2011; Spadavecchia/FIGC del 2/01/2012). VI.1 gara CHIEVO - NOVARA del 30/11/2010 Secondo la Procura federale, la gara in questione è stata oggetto di una specifica attività di alterazione del regolare svolgimento e del risultato finale ad opera del noto gruppo degli “zingari”. Questi hanno messo a disposizione di VENTOLA, BERTANI e FONTANA, all’epoca dei fatti calciatori del NOVARA, la somma di 150.000,00 euro, consegnandola materialmente agli stessi presso l’albergo ove alloggiava la squadra in vista della gara, al fine di garantire la realizzazione di un “over” con vittoria sul campo del Chievo, risultato effettivamente realizzatosi. All’illecito ha contribuito anche il calciatore GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore del PIACENZA, che si è rivolto a BERTANI, chiedendogli di interessarsi con gli altri colleghi, e ha creato il contatto con gli “zingari”. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni rese in varie occasioni da GERVASONI dinnanzi alla A.G. di Cremona, dichiarazioni che risultano credibili e attendibili, anche perché auto accusatorie prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti e perché caratterizzate per la dovizia di particolari descrittivi e per il riferimento preciso a una serie, nominativamente individuata, di calciatori del Novara, nei confronti dei quali non è emerso alcun motivo di risentimento da parte di GERVASONI o un qualsiasi interesse dello stesso al loro coinvolgimento. Va rilevato, inoltre, che GERVASONI ha riferito anche circostanze apprese da G.A., personaggio di rilievo del gruppo degli “zingari” che non ha alcun interesse ad accusare un calciatore piuttosto che un altro. Peraltro, la narrazione di GERVASONI trova riscontro in ulteriori elementi, quali l’effettivo raggiungimento del risultato concordato e la circostanza che i calciatori del NOVARA deferiti sono risultati accomunati da rapporti di particolare confidenza, stando alle dichiarazioni rese sul punto dal calciatore del Novara Davide DRASCEK, peraltro estraneo alla vicenda. In sede di interrogatorio al Gip in data 22/12/2011, infatti, GERVASONI ha dichiarato: “Io amico di Bertani del Novara gli dissi che potevo accettare le proposte di G.A. e infatti così andò e qualcuno degli stranieri, per l'occasione, andò ad alloggiare nell'albergo dove c'era il Novara. Di questa squadra fu coinvolto anche Ventola e qualcun altro, in quanto, se non sbaglio, Bertani quel giorno non giocò e ci voleva l'intervento di qualcun altro.” Tale dichiarazione è stata successivamente confermata, nell’interrogatorio reso al P.M. di Cremona in data 27/12/2011: “Ho appreso da G.A. che gli slavi offrirono 150.000 € ai giocatori del Novara perché perdessero con il Chievo con un OVER, risultato che venne effettivamente conseguito. Ricordo di avere appreso che gli slavi si incontrarono con VENTOLA nell'albergo e consegnarono ad un albanese che giocava nel Novara (ora che me ne fate il nome confermo dovrebbe trattarsi dell'albanese SHALA) la somma di circa 150.000 € che gli stessi divisero anche con altri giocatori, tra i quali il portiere FONTANA. Quanto a BERTANI fece da tramite in quanto non partecipò attivamente alla trasferta”. Ed ancora, nell’interrogatorio reso al P.M. di Cremona in data 12/3/2012, GERVASONI afferma: “confermo quanto già dichiarato precisando che nell'occasione andò I.H. in albergo per incontrarsi con i giocatori del Novara per combinare la partita. L'albergo era quello dove solitamente era in ritiro il Novara nella trasferta di Verona. Io in quell'occasione rientrai dalla perdita che avevo subito a seguito della soffiata sbagliata di PAOLONI per la partita Atalanta-Livorno.” Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Le prove di cui sopra sono sufficienti a far ritenere che i deferiti VENTOLA e FONTANA abbiano posto in essere le condotte loro ascritte, che integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6. Né può essere condivisa la considerazione della difesa di VENTOLA secondo cui GERVASONI avrebbe reso le sue dichiarazioni al fine di ottenere gli arresti domiciliari ovvero l’altra, non certo risolutiva, secondo cui GERVASONI si sarebbe contraddetto, avendo dichiarato, da una parte, che per l’alterazione del risultato normalmente prendevano 20.000,00 euro e, dall’altra, che per l’illecito sarebbero stati consegnati ben 150.000,00 euro. Peraltro, su tale ultimo punto è doveroso evidenziare che la somma in questione, come chiarito da GERVASONI, risulta essere stata divisa tra i calciatori del NOVARA che si erano accordati per l’illecito. I fatti attribuiti a BERTANI devono ritenersi acclarati in via di accertamento incidentale. Per quanto riguarda la posizione di SHALA non sussistono elementi sufficienti per ritenerlo coinvolto nei fatti a lui addebitati, attese le incerte modalità di identificazione dello stesso da parte di GERVASONI, con riferimento al cognome dell’incolpato, suggerito in pratica dagli inquirenti, e alla sua nazionalità. All’affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva della Società di appartenenza NOVARA. Della condotta del deferito GERVASONI, che integra la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, risponde a titolo di responsabilità oggettiva la Società di appartenenza PIACENZA. VI.2 gara CESENA - GUBBIO del 30/11/2011 Risulta con certezza dagli atti del procedimento che la gara in questione è stata oggetto di un esplicito tentativo di alterazione posto in essere da ZAMPERINI, all’epoca dei fatti calciatore svincolato. Quest’ultimo si è reso protagonista di uno specifico tentativo di “corruzione” nei confronti del calciatore del Gubbio, Simone FARINA, il quale ha informato il Procuratore federale, dando così vita all’indagine successivamente riunita al presente procedimento. In particolare, ZAMPERINI, in compagnia di un altro uomo – poi identificato in P.P.R. – è giunto a bordo di una Porsche di colore bianco, e, dopo un colloquio amichevole, ha prospettato a FARINA l’attuazione della illecita manipolazione della gara, offrendogli – a nome di un “gruppo” di scommettitori asiatici agli ordini di un indonesiano che a sua volta si avvaleva di un macedone per portare i soldi in Italia – 200.000,00 euro da dividere con altri compagni di squadra, difesa e portiere al fine di realizzare il pronostico “over”. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni rese sia al P.M. di Cremona, sia alla Procura federale da FARINA, che risultano attendibili e credibili, in quanto rese a seguito di richiesta spontanea, nonché ricche di circostanze e dettagli. Esse, inoltre, trovano pieno riscontro in riferimento ai particolari riferiti dallo stesso, verificati peraltro dalla A.G. di Cremona (cfr. ordinanza Gip del 9/12/2011), mediante accertamenti di carattere tecnico e obiettivo, quali l’indicazione del numero di utenza telefonica dalla quale ha ricevuto i messaggi e le chiamate di ZAMPERINI (come accertato dalla P.G.) e la comparazione tra i tabulati delle utenze riferibili a ZAMPERINI e P.P.R. (persona che accompagnò ZAMPERINI all’appuntamento con FARINA), il che dimostra che i due si sono recati insieme a Gubbio. D’altronde lo stesso ZAMPERINI conferma di aver visto FARINA nelle circostanze indicate da quest’ultimo e di avergli parlato di un interesse di alcuni scommettitori. Le prove di cui sopra sono sufficienti a far ritenere che il deferito ZAMPERINI abbia posto in essere le condotte a lui ascritte, che integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5. VI.3 gara FROSINONE - ALBINOLEFFE del 1/6/2008 La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI e CAROBBIO, all’epoca dei fatti calciatori dell’ALBINOLEFFE. Il secondo ha promesso al primo 5.000,00 euro in quanto vi erano persone, collegate al gruppo degli “zingari”, interessate a scommettere sulla sconfitta dell’ALBINOLEFFE. Il risultato auspicato, però, non è stato raggiunto. Tali circostanze trovano riscontro nelle concordi dichiarazioni confessorie rese da GERVASONI all’A.G. di Cremona e da CAROBBIO alla Procura federale, sebbene ciascuno tenti di attribuire all’altro la provenienza delle notizie in merito al coinvolgimento di persone estranee. In particolare, il CAROBBIO, in sede di audizione innanzi alla Procura federale in data 29/2/2012 afferma: “Ricordo che GERVASONI mi riferì che, tramite GRITTI, si era cercato di combinare FROSINONE – ALBINOLEFFE di maggio 2008, dove l’ALBINOLEFFE non aveva più interesse, avendo già guadagnato l’accesso ai play off, ma da quel che ricordo, essendo il solo GERVASONI coinvolto, non se ne fece nulla, anche se non ricordo i dettagli con precisione perché non ero presente alla gara e non partii neanche per Frosinone perché mi stavo preparando per i play off; non mi dette chiarimenti in ordine ai mandanti della combine o di quale cordata si trattasse, ma solo che erano stranieri; la cosa non mi incuriosì, in quanto era fine campionato e quindi la gara non aveva alcun valore”; mentre da parte sua GERVASONI, interrogato dalla A.G. di Cremona in data 12/3/2012, afferma: “Rappresento che noi non avevamo nulla da perdere in quanto avevamo già raggiunto i play off, Nell’occasione venni contattato da CAROBBIO che mi disse che perdendo a Frosinone avremmo potuto guadagnare qualche soldo. Noi, mi riferisco all'ALBINOLEFFE, eravamo in formazione rimaneggiata e peraltro io giocai solamente il secondo tempo. Per la precisione CAROBBIO mi promise 5.000 € dicendomi che c'era un suo amico che conosceva delle persone che erano interessate a scommettere su quella partita. In seguito ho appreso che si trattava di GRITTI Matteo. Per quanto in seguito il GRITTI sia proprio la persona che ha favorito il contatto con gli zingari, non so se le persone che erano alle spalle del GRITTI fossero già proprio costoro. La partita finì 2 a 2 e quindi non ho ricevuto nessun compenso”. Per i deferiti GERVASONI e CAROBBIO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. La soc. ALBINOLEFFE, in seguito alla applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a carico dei deferiti GERVASONI e CAROBBIO, deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri tesserati. VI.4 gara RIMINI - ALBINOLEFFE del 20/12/2008 La Commissione ritiene che sia stata raggiunta la prova che la gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, CAROBBIO, FERRARI, POLONI, GARLINI, RUOPOLO, all’epoca dei fatti calciatori dell’ALBINOLEFFE, e da VANTAGGIATO, all’epoca dei fatti calciatore del RIMINI. Dopo che GERVASONI ha parlato negli spogliatoi con diversi compagni di squadra di un soggetto non tesserato in grado di pagare eventuali risultati combinati, i deferiti hanno deciso di portare avanti il tentativo di alterare il risultato della gara in modo da conseguire un pareggio. Conseguentemente, GERVASONI si è recato a Rimini nella settimana antecedente la gara e ha contattato VANTAGGIATO per raggiungere l’accordo illecito. Nel corso dell’incontro, quest’ultimo non si è dichiarato disponibile al pareggio e, tramite un amico che lo accompagnava, ha proposto un accordo sulla sconfitta dell’ALBINOLEFFE. In definitiva, GERVASONI si è fatto promotore dell’illecito dapprima presso i compagni di squadra ai quali ha assicurato un compenso da parte di soggetto non tesserato e, poi, una volta acquisito il loro consenso, presso i calciatori della squadra avversaria per il tramite di VANTAGGIATO; mentre CAROBBIO, FERRARI, POLONI, GARLINI e RUOPOLO hanno accettato la proposta di GERVASONI e hanno consentito che lo stesso, in loro nome e nel loro interesse, proponesse l’illecito ai calciatori avversari; VANTAGGIATO, infine, si è fatto latore presso i compagni di squadra della proposta di GERVASONI, non rifiutando immediatamente l’offerta, ma dando una risposta negativa attraverso un amico, peraltro non identificato, solo dopo aver accertato la mancanza di disponibilità degli stessi compagni di squadra. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di GERVASONI dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale e, in parte, in quelle di RUOPOLO e FERRARI dinnanzi alla Procura Federale. In particolare, il GERVASONI, in sede di interrogatorio innanzi dalla A.G. di Cremona in data 12/3/2012, mediante dichiarazioni da ritenersi attendibili sia perché auto accusatorie prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, sia perché caratterizzate dalla dovizia di particolari descrittivi e dal preciso riferimento a una serie, nominativamente individuata, di calciatori della sua squadra, nei confronti dei quali non è emerso alcun motivo di risentimento da parte di GERVASONI o un qualsiasi suo interesse al loro coinvolgimento, afferma: “Già c'era stato un precedente tentativo da parte mia di combinare la partita RIMINI-ALBINOLEFFE del 20 dicembre 2008, terminata 1 a 1. Ricordo che, parlando negli spogliatoi con diversi miei compagni di squadra della persona svizzera (alludevo a G.A. che era in grado di pagare eventuali risultati combinati), si decise che io avrei portato avanti questo tentativo. Ricordo che ne parlai con CAROBBIO, FERRARI, POLONI, GARLINI e la maggior parte dei componenti della squadra, che erano d'accordo in ordine alla combine su un possibile pareggio. Pertanto andai a Rimini nella settimana antecedente alla partita e contattai VANTAGGIATO Daniele che tuttavia non si dichiarò disponibile. Un suo amico che lo accompagnava nell'occasione del contatto, rilanciò il possibile accordo nel senso che noi avremmo dovuto perdere oltre che pagare dei soldi. Pertanto non si concluse assolutamente nulla”. Per parte sua RUOPOLO, ascoltato dalla Procura Federale in data 7/3/2012, conferma che GERVASONI lo avvicinò per riferirgli che, grazie ai suoi contatti, sarebbe andato a Rimini per contattare i giocatori avversari al fine di concordare un pareggio. E ancora GERVASONI, ascoltato dalla Procura Federale in data 13/4/2012, precisa: “Confermo che non solo i giocatori che ho citato erano d’accordo per la proposta di combine ai giocatori del Rimini, ma anche lo stesso RUOPOLO, che era presente nello spogliatoio. Preciso che, per quanto riguarda il giocatore VANTAGGIATO, che conoscevo per aver militato con lui nel Bari, questi, una volta appreso quanto gli avevo proposto, mi disse che ne avrebbe parlato ai compagni per farmi poi sapere. In realtà il contatto successivo io lo ebbi con un amico di VANTAGGIATO che era presente quando feci la mia proposta. Questo mi disse che i compagni di squadra di VANTAGGIATO non erano d’accordo sul pareggio, ma che potevano accordarsi per la vittoria del Rimini, specificando che avremmo diviso i soldi derivanti dal questa ipotesi di combine solo io, il portiere dell’Albinoleffe e VANTAGGIATO. Io rifiutai nettamente quanto proposto dall’amico del VANTAGGIATO. Tornato a Bergamo l’indomani riferii la cosa ai miei compagni. Quindi la partita poi venne svolta regolarmente”. FERRARI, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale in data 24/4/2012, afferma: “Rammento solo che, dopo la partita, sentii parlare GERVASONI di VANTAGGIATO […] GERVASONI si lamentava di VANTAGGIATO dicendo che gli aveva fatto perdere dei soldi. Al che venne chiesto a GERVASONI la ragione di questo suo livore nei confronti di VANTAGGIATO e GERVASONI disse qualcosa di questo genere: “Sono stato da lui la settimana scorsa, a sapere che avremmo pareggiato potevo comunque guadagnare dei soldi”. Voglio precisare che queste affermazioni GERVASONI le ha fatte anche in presenza di altri giocatori […]. Non ricordo chi era presente e non ricordo chi gli chiese spiegazioni”. Infine, va considerato che le dichiarazioni di GERVASONI acquisiscono maggiore credibilità laddove si consideri che POLONI, RUOPOLO e GARLINI vengono citati anche da altri soggetti in relazione ad altre gare (POLONI viene chiamato in causa da GERVASONI per la gara Albinoleffe - Padova del 23/05/2010, e da GERVASONI e CAROBBIO con riferimento alla gara Albinoleffe - Siena del 29/05/2011; GARLINI da CAROBBIO per la gara Albinoleffe - Siena del 29/05/2011; RUOPOLO da GERVASONI, CAROBBIO, NARCISO, CELLINI e CONTEH per la gara Pisa - Albinoleffe del 7/03/2009, da GERVASONI e CAROBBIO per la gara Salernitana - Albinoleffe del 18/04/2009, da GERVASONI e CAROBBIO per la gara Frosinone - Albinoleffe del 9/05/2009). Gli elementi probatori di cui sopra, alcuni dei quali aventi palesemente natura confessoria, sono più che sufficienti a far ritenere che i deferiti abbiano posto in essere le condotte loro ascritte. Né le deduzioni difensive di VANTAGGIATO, che evidenzia l’astio di GERVASONI nei suoi confronti, possono essere ritenute convincenti, considerato come emerga dagli atti che il motivo del risentimento di GERVASONI risiedeva proprio nel fatto che VANTAGGIATO non era d’accordo per il pareggio, con conseguente perdita economica per GERVASONI. Tantomeno può ritenersi fondata l’eccezione del difensore di GARLINI, il quale sostiene che al deferito non sarebbe stato chiesto nulla in ordine alla gara oggetto di esame, con conseguente impossibilità del deferito di difendersi sul punto. In realtà, indipendentemente dalle domande della Procura federale ben avrebbe potuto GARLINI chiarire la propria posizione in ordine alla gara in esame e se ciò non ha fatto imputet sibi. Né ancora la circostanza che FERRARI fosse in contrasto con la propria società e giocasse poco esclude a priori che egli abbia partecipato ai fatti oggetto del deferimento. Per i deferiti GERVASONI, CAROBBIO, POLONI e RUOPOLO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per FERRARI, GARLINI e VANTAGGIATO. All’affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva delle Società di appartenenza ALBINOLEFFE. VI.5 gara ANCONA - ALBINOLEFFE del 17/01/2009 La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore dell’ALBINOLEFFE, e da COMAZZI, all’epoca dei fatti calciatore dell’ANCONA. Su richiesta del gruppo degli “zingari”, che avevano offerto 60/70.000,00 euro, GERVASONI ha proposto a COMAZZI di alterare l’incontro per conseguire un pareggio con “over”. Tuttavia, l’accordo, che inizialmente sembrava destinato a buon fine grazie all’adesione dei calciatori dell’ANCONA, non si è perfezionato. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni palesemente confessorie di GERVASONI dinnanzi all’A.G. di Cremona, il quale, con una ricostruzione estremamente circostanziata, ha reso affermazioni autoaccusatorie (peraltro su una gara non oggetto di indagine e, quindi, allo stesso non addebitata), ammettendo di aver proposto a COMAZZI di combinare la gara in questione. In particolare, in sede di interrogatorio innanzi alla A.G. di Cremona in data 12/3/2012, GERVASONI afferma: “Quanto alla partita di andata Ancona – Albinoleffe (17 gennaio 2009), io che avevo da poco conosciuto GEGlC, ho avuto alcuni contatti telefonici con COMAZZI, con il quale avevo giocato nel Como e nel Verona e che all'epoca era nell'Ancona. Allora era l'ultima partita del girone di andata e proposi a COMAZZI un pareggio con OVER. In un primo momento sembrava che i compagni di squadra di COMAZZI fossero d'accordo, ma poi MASTRONUNZIO e NASSI cambiarono idea e non se ne fece più niente. Rimanemmo d'accordo che la discussione sarebbe stata ripresa nella partita di ritorno in termini che sarebbero variati a seconda della posizione delle due squadre. Gli zingari offrirono sui 60-70.000 euro, ma non ci furono contatti diretti tra loro e COMAZZI”. Le prove di cui sopra sono più che sufficienti a far ritenere che i deferiti COMAZZI e GERVASONI abbiano posto in essere le condotte loro ascritte, che integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per COMAZZI. Per GERVASONI, peraltro, è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Per quanto riguarda, invece, la posizione di MASTRONUNZIO e NASSI non sussistono elementi sufficienti per rendere certa la commissione dei fatti loro addebitati, atteso che non risulta provato che costoro i siano attivati con i compagni di squadra per l’alterazione della gara. Generico e non riscontrato, per gli stessi, appare il riferimento alla “combine” di cui è stata oggetto la gara di ritorno tra le medesime squadre. All’affermazione della responsabilità di COMAZZI segue quella oggettiva della Società di appartenenza ANCONA. Della condotta del deferito GERVASONI, che integra la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, la Società di appartenenza ALBINOLEFFE. VI.6 gara PISA - ALBINOLEFFE del 7/3/2009 La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO, CAREMI e CONTEH, all’epoca dei fatti calciatori dell’ALBINOLEFFE. Nella settimana precedente la gara, GERVASONI ha convocato nella propria abitazione CONTEH, RUOPOLO, NARCISO e CELLINI, all’epoca dei fatti calciatori dell’ALBINOLEFFE, chiedendogli, per conto di soggetti non tesserati, di impegnarsi a perdere la gara in cambio di una somma di denaro. NARCISO e CELLINI si sono immediatamente rifiutati. Successivamente, in un parcheggio presso l’albergo San Marco, GERVASONI e CONTEH si sono incontrati con tre persone non meglio identificate, le quali hanno tirato fuori da una borsa alcune mazzette di banconote da 500,00 euro, offrendole per perdere la gara. In seguito GERVASONI ha consegnato 15.000,00 euro a CAROBBIO, RUOPOLO e CONTEH e 10.000,00 euro a CAREMI, che nel frattempo era stato coinvolto. In definitiva, GERVASONI si è fatto promotore dell’illecito nei confronti di CAROBBIO, RUOPOLO, CAREMI e CONTEH, i quali hanno accettato. NARCISO e CELLINI, invece, si sono rifiutati di partecipare all’alterazione della gara, ma hanno omesso di denunciare i fatti alla Procura federale. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di CAROBBIO, GERVASONI e RUOPOLO dinnanzi all’A.G. di Cremona, nonché in quelle di CONTEH dinnanzi alla Procura federale, che, da una parte, hanno natura auto ed etero accusatoria e, dall’altra, si rivelano precise e circostanziate. In particolare, in sede di interrogatorio innanzi all’A.G. di Cremona in data 22/12/2011, GERVASONI afferma di aver organizzato, insieme a CAROBBIO, tentativi di alterazione per tre partite, tra cui quella in questione. Tale circostanza, peraltro, è confermata dal CAROBBIO, il quale, in sede di interrogatorio reso all’A.G. di Cremona in data 20/12/2011, afferma: “Alla vigilia della partita Pisa - Albinoleffe s.s. 2008/09 […] GERVASONI chiamò 6-7 di noi dicendoci che potevamo scegliere di perdere, però non se ne fece nulla. Parlava per conto di qualcun altro, ma non sono in grado in questo momento di specificare chi fossero”. Si aggiunga che GERVASONI, interrogato dalla A.G. di Cremona in data 27/12/2011, afferma di aver tentato, unitamente a CAROBBIO, di coinvolgere nel tentativo di alterazione anche altri giocatori dell’ALBINOLEFFE tra cui NARCISO, RUOPOLO, CONTEH, CELLINI e CAREMI. Tale circostanza risulta confermata dallo stesso CAROBBIO, che, interrogato dalla A.G. di Cremona in data 19/01/2012, indica in CONTEH, CELLINI, NARCISO e RUOPOLO i soggetti che oltre a lui e GERVASONI erano d’accordo per alterare la gara, affermando, peraltro, che, a seguito della mancata adesione di CELLINI e NARCISO, fu coinvolto anche CAREMI. Ulteriore conferma si evince dalle dichiarazioni di CAROBBIO in sede di audizione innanzi alla Procura federale in data 29/02/2012, quando afferma: “Fino alla settimana precedente la gara Pisa - Albinoleffe del 7.3.09, ove GERVASONI mi convocò a casa sua dove erano presenti CONTEH, NARCISO, RUOPOLO, CELLINI; in ordine alle modalità degli accordi, confermo integralmente le dichiarazioni rese davanti al P.M. in data 19.1.12; quando dichiaro al P.M. che erano coinvolti 6-7 calciatori intendevo ricomprendere anche me e GERVASONI; non avevamo mai parlato con GERVASONI su quali potessero essere i calciatori da coinvolgere nella combine, la scelta di quei giocatori è stata fatta solo da GERVASONI e non so su quale base. Prima della partita GERVASONI mi disse che, per perdere la gara avrei avuto € 15.000,00, che in effetti mi consegnò; io non ho mai visto gli zingari nel ritiro dell’Albinoleffe e confermo che i soldi me li dette GERVASONI dopo la gara, non ricordo con quali modalità; preciso che CELLINI e NARCISO non vollero aderire e quindi coinvolgemmo CAREMI”. Lo stesso NARCISO, ascoltato dalla Procura Federale in data 7/03/2012, pur negando espressamente il proprio coinvolgimento nell’illecito, asserisce: “Voglio precisare che notai subito all’interno dello spogliatoio il formarsi di gruppi, come è del resto usuale, ed in particolare la coppia formata da GERVASONI e CAROBBIO. Io ero appena arrivato e quindi non avevo alcun riferimento specifico. Anche per questo motivo rimasi sorpreso della telefonata o dell’sms che la settimana prima della partita menzionata mi giunse da parte di GERVASONI che mi invitava a casa sua per un incontro. Pur non sapendo il motivo dell’incontro ricordo di essere andato presso la sua abitazione che era sita in un paese, di cui non ricordo il nome, situato nei pressi di Bergamo. Arrivato nei pressi della sua abitazione mi sembra di ricordare di aver incontrato RUOPOLO che è poi salito come me. L’incontro è stato sicuramente nel pomeriggio, ma non ricordo se prima o dopo l’allenamento giornaliero. Salito nella sua abitazione ho trovato oltre il padrone di casa, anche CAROBBIO, CONTEH e CELLINI. Ricordo che GERVASONI ci chiese di lasciare i telefonini spenti insieme ai soprabiti in una stanza collocata nella parte superiore dell’abitazione. Noi invece siamo scesi nella taverna dove ci siamo seduti intorno ad un tavolo. A quel punto GERVASONI incominciò a parlare facendo riferimento alla fase dei play off che potevamo ottimisticamente raggiungere nel prosieguo del campionato. A tal proposito ricordo che disse che non ci sarebbe convenuto impegnarci troppo per raggiungerli in quella stagione perché l’anno precedente, pur avendo conquistato quella posizione, il Presidente non aveva onorato il risultato con premi adeguati. Fatta questa premessa ci disse che c’era un gruppo di suoi amici che era disposto a pagare per la sconfitta della partita che dovevamo disputare con il Pisa. La cosa mi colpì molto perché non mi era mai capitato nel corso della mia carriera di sentire una cosa del genere, tanto che rimasi all’inizio interdetto e percepii da uno scambio di sguardi con CELLINI, analoga perplessità da parte del mio compagno. A questo punto, mi feci coraggio e presi la parola dicendo che non ero affatto d’accordo perché non avevo mai fatto nulla del genere. Quasi contestualmente CELLINI, che era alla mia destra, mi diede di gomito in segno di approvazione, prendendo anche lui la parola e dicendo che non era d’accordo. Subito dopo anche gli altri calciatori presenti si sono dissociati dall’iniziativa di GERVASONI che a quel punto disse che allora non se ne sarebbe fatto niente. Prima di andare via ci consigliò di tenere la cosa riservata. A tal proposito voglio dire che l’inesperienza e le conseguenze di una possibile denuncia nei confronti di compagni di squadra più esperti, mi consigliò di non riferire dell’accaduto ad alcuno. Oggi, con maggiore consapevolezza sicuramente non lo rifarei. Nel corso della settimana io non ho avuto più alcuna notizia di questa storia né mi sono accorto di particolari situazioni sia negli spogliatoi che in campo. A tal proposito ricordo solo che nel corso della partita fui bersagliato fin da inizio gara da molti tiri in porta degli avversari. Questo mi consentì di fare una bellissima figura, anche se la partita fu persa per 2-0, tanto da essere considerato il migliore in campo”. Ascoltato dalla Procura Federale in data 7/3/2012, RUOPOLO afferma: “Premetto che all’epoca dei fatti io mi trovavo a Bergamo da quasi un anno e mezzo. Conoscevo quindi bene l’ambiente dell’Albinoleffe e i giocatori come GERVASONI e CAROBBIO. Proprio quest’ultimo, nella settimana precedente la partita, mi chiamò al telefono dicendomi che dovevamo incontrarci a casa di GERVASONI per parlare di qualcosa, senza anticiparmi l’argomento. Mi sono recato a casa del GERVASONI come convenuto e lì ho trovato, oltre il padrone di casa e CAROBBIO, anche CONTEH, CELLINI e NARCISO. Ci siamo riuniti nella taverna intorno ad un tavolo dove GERVASONI sedeva a capotavola. Questo esordì dicendo che c’era la possibilità di avere circa 90.000 euro da dividere tra noi, da persone da lui conosciute in cambio della nostra sconfitta con il Pisa. La reazione alle parole di GERVASONI da parte dei presenti fu varia. Dopo un attimo di esitazione ricordo che CELLINI e poi NARCISO dissero che non erano d’accordo. A quel punto anche il resto dei presenti disse che se non eravamo tutti d’accordo allora non si poteva continuare. Preciso che nel mio caso non rimasi sorpreso della richiesta di GERVASONI perché, come meglio dirò in seguito, ci fu un altro episodio analogo che aveva visto protagonista il predetto calciatore. Terminata la riunione con un nulla di fatto siamo andati via. Qualche giorno dopo ho incontrato a Bergamo, in un bar di solito frequentato dai calciatori bergamaschi, GERVASONI e CAROBBIO che erano giunti lì con l’intenzione di parlarmi. Con i due sono salito in macchina. A quel punto tornarono sull’argomento dicendo che eravamo ancora in tempo a combinare la partita con il Pisa. In caso di positiva mia decisione, mi dissero che mi avrebbero presentato le due persone interessate che volevano vedere fisicamente chi partecipava. Pur titubante e devo dire senza alcun motivo economico, considerato anche che la perdita della partita non avrebbe comportato nulla di particolare, mi sono lasciato convincere. Ancor oggi non so spiegarmi i motivi di quella mia adesione. A quel punto, sempre sull’auto di GERVASONI ci siamo spostati dirigendoci nelle vicinanze dove abbiamo incontrato due individui, che non saprei riconoscere, uno dei quali non proferì parola, mentre l’altro parlava con un buon italiano ma si intuiva che era straniero. GERVASONI mi presentò ai due. Quello che parlava italiano mi chiese se ero d’accordo per combinare la partita. Al mio assenso dopo pochi convenevoli l’incontro è terminato. I termini dell’accordo erano che il Pisa avrebbe dovuto vincere con due reti di scarto, mentre la mia squadra non doveva né prendere né realizzare reti nei primi 15 minuti. GERVASONI mi disse che oltre CAROBBIO aveva aderito alla combine anche CONTEH. Non ricordo se mi parlarono anche di CAREMI. Circa lo svolgimento della partita ricordo che il nostro portiere NARCISO si comportò molto bene facendo delle parate importanti, mentre il GERVASONI palesemente non si era impegnato allo spasimo. CONTEH aveva addirittura provocato un rigore. Ricordo che la mia parte di soldi, pari a 15.000 euro, mi fu consegnata da GERVASONI dopo la partita. Anzi più esattamente al nostro ritorno a Bergamo quando ci accingevamo a prendere le nostre macchine. Ricordo che si avvicino e mi consegnò una busta con la somma rappresentata da banconote da 500 euro”. Ascoltato dalla Procura Federale in data 7/03/2012, CELLINI afferma: “Ricordo che circa una settimana prima della gara, GERVASONI, fermandomi nello spogliatoio, mi chiese di seguirlo a casa sua senza fornirmi indicazioni specifiche; accettai l’invito pensando volesse parlare di eventuali proposte di premi da avanzare alla società, anche perché mi ero accorto che lo stesso invito era stato rivolto ad altri miei compagni; una volta arrivato a casa di GERVASONI erano presenti anche CONTEH, NARCISO, CAROBBIO e RUOPOLO. GERVASONI a quel punto ci disse che c’erano delle persone, mi sembra riferì fossero straniere, che erano disposte ad offrirci del denaro se acconsentivamo a perdere la gara con il Pisa; non ricordo se ci disse già la somma pattuita e credo non si parlò delle eventuali modalità della dazione. In quella circostanza sia io che NARCISO rappresentammo che non eravamo d’accordo con tale proposta e non volevamo saperne nulla. Ricordo che GERVASONI ci disse che, qualora qualcuno non fosse stato d’accordo, non se ne sarebbe fatto nulla. Gli altri compagni diedero la loro disponibilità. A quel punto tornammo tutti a casa ed, alla luce di quanto riferito da GERVASONI che in assenza del consenso di tutti avrebbe avvisato quelle persone che non vi erano margini per combinare la gara, ritenevo che, in effetti, non se ne sarebbe fatto nulla. Ancora sorpreso per quanto accaduto, dopo aver telefonato anche a NARCISO, richiamai GERVASONI per assicurarmi che avesse compreso che non volevo avere nulla a che fare con queste cose e lui mi confermò che non avrebbe fatto nulla […] Non ricordo di aver parlato nuovamente con i compagni prima della gara, mentre il giorno dopo l’allenamento post gara, dopo la sconfitta con il Pisa, chiesi se, contrariamente alle rassicurazioni fornite, avesse combinato l’incontro, visto l’andamento dello stesso. GERVASONI negò e mi disse in tono ironico ”ma tu lo chiedi a me”? Lasciandomi intendere che avessi giocato male […] GERVASONI ci riferì che aveva scelto proprio noi 5 in quanto, immaginando la formazione titolare, ci riteneva fondamentali per portare a compimento il suo disegno”. Lo stesso CONTEH, ascoltato dalla Procura Federale in data 15/03/2012, ha confermato quanto sopra. Tali dichiarazioni, alcune delle quali addirittura confessorie, sono più che sufficienti a far ritenere che i deferiti abbiano posto in essere le condotte loro ascritte. Per i deferiti CAROBBIO, CELLINI, CONTEH, GERVASONI, NARCISO e RUOPOLO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, mentre la condotta di CAREMI integra la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6. All’affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva della Società di appartenenza ALBINOLEFFE. VI.7 gara SALERNITANA - ALBINOLEFFE del 18/04/2009 La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI, all’epoca dei fatti calciatori dell’ALBINOLEFFE. Alcuni giorni prima della gara, durante un allenamento, GERVASONI ha detto a CAROBBIO che c’era la possibilità di combinare la partita per conto di soggetti non tesserati e che i dettagli sarebbero stati definiti in seguito. CAROBBIO ha accettato. Successivamente, è stato coinvolto anche NARCISO, il quale, dopo un primo rifiuto, ha aderito alla richiesta, tanto da incontrare, nei pressi del centro di Bergamo, soggetti non tesserati, che gli hanno consegnato la somma di 15/20.000,00 euro. Anche RUOPOLO e SERAFINI hanno aderito alla proposta e, insieme a GERVASONI, si sono recati in una piazzetta del paese di Stezzano dove hanno ricevuto da soggetti non tesserati la somma di 15/20.000,00 euro ognuno. In definitiva, GERVASONI ha proposto, per conto di soggetti non tesserati, l’alterazione della gara a CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI, offrendo loro la somma di euro 15.000 per perdere la gara; CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI hanno accettato. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di GERVASONI e CAROBBIO dinnanzi all’A.G. di Cremona e di RUOPOLO dinnanzi alla Procura federale, che, da una parte, hanno natura auto ed etero accusatoria e, dall’altra, si rivelano precise e circostanziate sull’indicazione dei partecipanti, sulla sequenza degli eventi, sull’entità delle dazioni di denaro, sulla tempistica e sulle modalità di consegna delle somme. Nelle dichiarazioni rese dinnanzi alla Procura federale da NARCISO e SERAFINI, che pure negano il proprio coinvolgimento, si trovano riscontri parziali alle dichiarazioni di GERVASONI. In particolare, in sede di interrogatorio reso innanzi al Gip di Cremona in data 22/12/2011, GERVASONI afferma di aver alterato, insieme a CAROBBIO, ben tre partite, tra cui quella oggetto del presente esame. Quanto sopra risulta poi confermato dall’interrogatorio reso alla A.G. di Cremona in data del 27/12/2011, allorquando GERVASONI afferma: “La seconda partita che venne combinata più o meno con il medesimo schema è Salernitana - Albinoleffe, terminata con la vittoria dei padroni di casa per 4 a 2. […] Nell'occasione aderirono all'accordo oltre a me e a CAROBBIO, NARCISO, SERAFINI e RUOPOLO. Anche in questa occasione la somma complessivamente percepita si aggirava sui 90.000 euro ed anche in questo caso non ci fu alcun coinvolgimento della Salernitana”. E ancora, in sede di audizione innanzi alla Procura federale in data 13/04/2012, GERVASONI conferma: “Con modalità simili a quelle già descritte ho avvicinato i miei compagni per proporre loro la combine della partita. In particolare, NARCISO dopo un primo rifiuto aderì alla richiesta e con lui abbiamo incontrato G.A. e l’amico, se non ricordo male, nei pressi del centro di Bergamo. Nell’occasione i due hanno dato a NARCISO la somma di 15 o 20.000,00 euro. Non ricordo se lo stesso NARCISO mi chiese di trattenerli per suo conto ovvero se li abbia trattenuti direttamente lui. RUOPOLO e SERAFINI aderirono entrambi alla proposta e con gli stessi ci siamo recati in una piazzetta del comune di Stezzano dove abbiamo incontrato A.S. e, ma non sono sicuro, anche G.A. Qui c’è stata la consegna della somma di 15/20.000,00 euro cadauno che non ricordo anche in questo caso se gli stessi hanno ritirato direttamente o li abbia io consegnati loro successivamente. Per CAROBBIO, che aveva aderito, non ricordo le modalità di cessione del denaro”. Interrogato dalla A.G. di Cremona in data 19/01/2012, CAROBBIO conferma quanto asserito da GERVASONI: “Lo schema fu il consueto. Io non ebbi rapporti con gli investitori. Oltre a me e GERVASONI aderirono NARCISO, SERAFINI e RUOPOLO. Era in programma una nostra sconfitta e forse pure un “over”. Anche in questo caso, a fine partita, GERVASONI ci consegnò 15.000 euro a testa”. Tale dichiarazione risulta poi confermata in sede di audizione di CAROBBIO innanzi alla Procura federale in data 29/02/2012. Peraltro. lo stesso RUOPOLO, ascoltato dalla Procura federale in data 7/03/2012, afferma: “Alcuni giorni prima della partita, durante un allenamento, GERVASONI mi disse che anche in questo caso c’era la possibilità di combinare la partita e se volevo partecipare. Io aderii alla sua richiesta e lo stesso mi rispose che mi avrebbe fatto sapere i dettagli in seguito. Preciso che in questo caso non ci sono state riunioni di calciatori come avvenne nella precedente occasione. […] Anche per questo non so dire quali altri giocatori della mia squadra potessero essere stati interessati alla combine, a parte lo stesso GERVASONI e CAROBBIO. […] Poco prima della partita GERVASONI mi disse che la combine consisteva nel perdere con due goal di scarto. Non ricordo se fossero previste altre combinazioni. […] Durante la gara non ho fatto caso al comportamento degli altri calciatori, anzi a me era capitato di segnare un goal e questo aveva poi determinato la reazione stizzita del duo GERVASONI - CAROBBIO che dopo la partita mi dissero che con il mio comportamento avevamo rischiato di non raggiungere il risultato previsto. […] Ricordo che si è trattato della stessa cifra pattuita la volta precedente, ma non ricordo le modalità con la quale mi sono stati consegnati i soldi”. Le dichiarazioni confessorie di cui sopra costituiscono prove più che sufficienti a far ritenere che i deferiti abbiano posto in essere le condotte loro ascritte, che per il deferito SERAFINI integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6. Né la circostanza che il SERAFINI, segnando una rete al 90 minuto, avrebbe fatto saltare una combine a GERVASONI, esclude che il primo abbia partecipato all’alterazione del risultato della gara oggetto del presente esame. Per i deferiti CAROBBIO, GERVASONI, NARCISO e RUOPOLO, peraltro, è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. All’affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva della Società di appartenenza ALBINOLEFFE. VI.8 gara FROSINONE - ALBINOLEFFE del 9/05/2009 La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, CAROBBIO e RUOPOLO, all’epoca dei fatti calciatori dell’ALBINOLEFFE. Anche in questo caso, qualche giorno prima della gara, durante un allenamento, GERVASONI ha avvicinato CAROBBIO dicendogli che c’era la possibilità di combinare la partita con il Frosinone al fine di realizzare un “over”. Successivamente, una volta ricevuto il denaro a Lainate da parte del gruppo degli “slavi”, GERVASONI ha consegnato a CAROBBIO e RUOPOLO la somma di 15.000,00 euro ciascuno. La mancata realizzazione del risultato convenuto ha comportato la successiva restituzione delle somme ricevute da parte degli interessati. In definitiva, GERVASONI ha proposto, per conto di soggetti non tesserati, l’alterazione della gara a CAROBBIO e RUOPOLO, offrendo e consegnando loro, prima della gara stessa, la somma di 15.000,00 euro. CAROBBIO e RUOPOLO hanno accettato. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di GERVASONI e CAROBBIO dinnanzi all’A.G. di Cremona e di RUOPOLO dinnanzi alla Procura federale, che, da una parte, hanno natura auto ed etero accusatoria e, dall’altra, si rivelano precise e circostanziate sulle modalità dell’illecito. In particolare, in sede di interrogatorio reso al Gip di Cremona in data 22/12/2011, GERVASONI afferma di aver alterato con CAROBBIO ben tre partite, tra cui Frosinone – Albinoleffe, e ancora, sempre interrogato dalla A.G. di Cremona in data 27/12/2011, dichiara: “Nell'occasione avevamo concordato un OVER 2,5, ma il risultato non venne conseguito. Aderirono all'accordo, oltre a me e CAROBBIO, COSER, e RUOPOLO. Gli slavi ci avevano anticipato una somma di poco inferiore rispetto a quella di cui alle due precedenti partite, ma successivamente abbiamo dovuto restituirla dato l'esito della gara”. Per parte sua CAROBBIO, interrogato dalla A.G. di Cremona in data 19/01/2012, asserisce: “Il risultato concordato era un “Over”, cosa che apprendemmo con sollievo in quanto sarebbe stato possibile anche vincere. Oltre a me e GERVASONI era coinvolto anche RUOPOLO. Non ricordo che fosse coinvolto anche COSER, come afferma GERVASONI. Ricordo anzi che fece delle parate importanti. Non avendo conseguito il risultato non ricevemmo, né dovemmo restituire alcunché”. Successivamente CAROBBIO, ascoltato dalla Procura federale in data 29/02/2012, ha confermato la combine con GERVASONI e RUOPOLO, affermando però: “Non mi risulta il coinvolgimento di COSER anche perché ricordo che fece ottime parate”. Per parte sua RUOPOLO, ascoltato dalla Procura federale in data 07/03/2012, afferma: “Anche in questa circostanza GERVASONI mi avvicinò qualche giorno prima della partita durante un allenamento dicendomi che c’era la possibilità di combinare la partita con il Frosinone. In particolare mi disse che si sarebbe dovuto trattare di un “over”. Quindi la partita doveva finire con la marcatura di tre goal da parte delle due squadre. Io decisi di aderire ed anche in questo caso non ho saputo chi fossero gli altri calciatori interessati alla combine oltre ai soliti due”. […] In questa occasione GERVASONI mi consegnò la somma di 15.000 euro prima della gara, spiegandomi che in caso di mancato raggiungimento del risultato avrei dovuto riconsegnare la somma il lunedì successivo. Cosa che infatti si verificò in quanto la partita si concluse per 2-0 a favore del Frosinone”. Sull’eventuale coinvolgimento nella combine di questa partita del portiere COSER, RUOPOLO ha detto di ricordare che giocò in porta, ma di non avere notizie in merito. Le dichiarazioni di cui sopra costituiscono prove più che sufficienti a far ritenere che i deferiti abbiano posto in essere le condotte loro ascritte, con l’eccezione di COSER per il quale non sussistono elementi idonei ad affermarne la responsabilità in ordine realizzazione della violazione contestata, apparendo incerti e non concordanti gli indizi raccolti a suo carico. Per i deferiti CAROBBIO, GERVASONI e RUOPOLO, peraltro, è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Della condotta dei deferiti CAROBBIO, GERVASONI e RUOPOLO, che integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, risponde a titolo di responsabilità oggettiva la Società di appartenenza ALBINOLEFFE. VI.9 gara ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/05/2009 Secondo la Procura federale, la gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore dell’ALBINOLEFFE, e da MASTRONUNZIO, COMAZZI, TURATI e COLACONE, all’epoca dei fatti calciatori dell’ANCONA. Premesso che la posizione di TURATI, per effetto dello stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, la Commissione osserva come risulti dagli atti del deferimento che, in due distinte occasioni, COMAZZI e TURATI hanno telefonato a GERVASONI per chiedere di vincere la gara. GERVASONI ha manifestato la propria disponibilità e ne ha parlato con i compagni, i quali, però, non si sono trovati d'accordo. In seguito, prima COLACONE, TURATI e MASTRONUNZIO hanno consegnato a GERVASONI circa 15.000,00 euro nella zona di Legnano e, poi, COLACONE e TURATI ne hanno consegnati altri 5.000,00 all'uscita del casello di Lainate. Anche CAROBBIO è stato richiesto di partecipare all’illecito, ma si è rifiutato. In definitiva, COMAZZI, COLACONE, TURATI e MASTRONUNZIO hanno preso contatti con GERVASONI al fine di verificare la possibilità di alterare la gara con vittoria dell’ANCONA, offrendo la somma di 15.000,00 euro per garantire l’impegno a perdere, poi dagli stessi consegnata a GERVASONI a risultato ottenuto, unitamente a ulteriori 5.000,00 euro. GERVASONI ha garantito il proprio apporto, accettando la complessiva somma di 20.000,00 euro. CAROBBIO, invece, non ha partecipato all’illecito, ma ha omesso di denunciare i fatti alla Procura federale. Tali circostanze trovano riscontro nelle circostanziate dichiarazioni di GERVASONI dinnanzi alla A.G. di Cremona di natura autoaccusatoria (peraltro su una gara non oggetto di indagine e quindi allo stesso non addebitata), nonché in quelle di CAROBBIO dinnanzi alla Procura federale. In particolare, interrogato dalla A.G. di Cremona in data 27/12/2011, GERVASONI afferma: “L'ultima giornata di campionato si disputò la partita Albinoleffe - Ancona che perdemmo per 4 a 3. Qualche giorno prima della partita vennero a parlarmi tre giocatori dell'ANCONA che mi rappresentarono che per loro vincere quella partita sarebbe stato di vitale importanza. lo manifestai la mia disponibilità e parlai con i miei compagni, ma non tutti erano d'accordo. Pertanto, quando si ripresentarono io dissi loro che per me poteva stare anche bene, ma pur garantendo il mio apporto, non avrei potuto certo garantire il risultato. lo non feci niente di particolare e comunque, dato il risultato, un paio di giorni dopo, quei giocatori dell'ANCONA mi portarono la somma aggiratasi sui 15.000 €. I giocatori dell'Ancona in questione erano COLACONE, TURATI Marco e MASTRONUNZIO”. Interrogato nuovamente dalla A.G. di Cremona in data 12/3/2012, GERVASONI asserisce: “Nel confermare quanto ho già dichiarato voglio precisare che la stessa non fu combinata dagli zingari, ma si trattò di un rapporto tra i giocatori delle due squadre”. […] Tornando alla partita di ritorno gli zingari mi dissero che non erano interessati. Oltre ai 15.000 € di cui ho già riferito, me ne vennero portati altri 5.000 € da COLACONE e TURATI all'uscita del casello di Lainate. Nell'occasione mi dissero che un imprecisato dirigente non era disposto a dare più di quei 5.000 € ulteriori. In sostanza mi fecero capire che erano riconoscenti del risultato che in qualche modo avevo favorito, perché li ritraeva d'impaccio”. In sede di audizione innanzi alla Procura federale in data 13/04/2012, GERVASONI dice: “Confermo quanto ho riferito e vorrei aggiungere che i primi contatti telefonici li ho avuti con COMAZZI. Lui voleva sapere se eravamo disposti a perdere. Io gli feci capire che la cosa non dipendeva solo da me. Dopo COMAZZI si fece sentire TURATI il quale in una telefonata mi chiese dove mi trovavo. Avuta risposta poco dopo mi raggiunsero nella zona di Legnano COLACONE, MASTRONUNZIO e lo stesso TURATI. Nell’occasione mi chiesero se ero disposto a perdere con l’incentivo di una somma di denaro. Prima della partita mi avvicinai a loro dicendo che per la combine ero da solo. La partita andò a buon fine. Per il resto confermo quanto dichiarato all’A.G. Vorrei precisare che nel secondo incontro c’erano sicuramente TURATI e COLACONE. Nel primo incontro non ricordo se erano presenti tutti e tre o solo alcuni di essi”. CAROBBIO, per parte sua, interrogato dalla A.G. di Cremona in data 19/01/2012, afferma: “Non sono coinvolto nella manipolazione della partita. Stavo per andarmene, anche se non sapevo ancora dove, e non ero interessato. […] GERVASONI mi disse che aveva degli amici da favorire nella squadra avversaria e ritengo che in effetti abbia agito in tal senso in quanto, dopo che eravamo stati in vantaggio per 3-1, l’Albinoleffe perse per 3-4. […] non so se siano stati coinvolti giocatori della nostra squadra”. Ed ancora, ascoltato dalla Procura federale in data 29/02/2012, afferma: “Qualche giorno prima della gara, GERVASONI mi disse di essere stato contattato dai calciatori dell’Ancona COLACONE Roberto, TURATI Marco e MASTRONUNZIO Salvatore per dargli la vittoria in cambio di denaro; gli riferì che non ero d’accordo in quanto era la mia ultima partita con l’Albinoleffe e non volevo lasciare un cattivo ricordo; non so se GERVASONI lo chiese ad altri miei compagni, comunque non ne seppi più nulla, anche se mi accorsi che la gara era combinata, specialmente per il ribaltamento del risultato e per il comportamento di gara di GERVASONI”. Le dichiarazioni confessorie di cui sopra superano l’eccezione di “vuoto probatorio” sollevata dalla difesa di MASTRONUNZIO, costituendo invece prove più che sufficienti a far ritenere che nel caso in esame si sia verificata la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6. Per i deferiti CAROBBIO e GERVASONI è stata peraltro disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. All’affermazione della responsabilità dei deferiti MASTRONUNZIO, COMAZZI e COLACONE segue quella oggettiva della Società di appartenenza ANCONA e della condotta dei deferiti CAROBBIO e GERVASONI risponde a titolo di responsabilità oggettiva la Società di appartenenza ALBINOLEFFE. VI.10 gara TORINO - GROSSETO del 16/01/2010 Secondo la Procura federale, la gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, JOB IYOCK, CONTEH e TURATI, all’epoca dei fatti calciatori del GROSSETO. Premesso che la posizione di ACERBIS, JOELSON e TURATI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, la Commissione rileva come risulti dagli atti del procedimento che, nella settimana prima della gara, CAROBBIO ha riferito a CONTEH che ci sarebbe stata una cospicua somma di denaro a favore di entrambi in caso di sconfitta. La proposta è stata perfezionata nel corso di un incontro in un ristorante nel centro di Grosseto tra CAROBBIO, ACERBIS, TURATI, JOELSON e CONTEH. Il giorno seguente CAROBBIO ha coinvolto anche JOB IYOCK. Una volta giunti a Torino, in Hotel, una persona appartenente al gruppo degli “zingari” (la stessa coinvolta nell’alterazione della gara PISA – ALBINOLEFFE del 7/03/2009) ha consegnato i soldi per l’illecito in banconote da 500,00 euro. In definitiva, CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, JOB IYOCK, CONTEH e TURATI hanno posto in essere, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara, in cambio di somme di denaro, raggiungendo lo scopo. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di GERVASONI dinnanzi alla A.G. di Cremona e in quelle di CONTEH, di natura autoaccusatoria, dinnanzi alla Procura federale. In particolare, in sede di interrogatorio reso alla A.G. di Cremona in data 27/12/2011, GERVASONI afferma: “Ho appreso da G.A. che nel corso della stagione 2009/2010 gli zingari sono intervenuti nell’ambito delle seguenti partite del Grosseto, previo coinvolgimento di CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, TURATI e JOB. Si tratta di Grosseto - Mantova, terminata 1 a 1 e disputatasi il 13 marzo 2010; Torino - Grosseto 4 a 1 e disputatasi il 16 gennaio 2010; Gallipoli - Grosseto 2 a 2 del 6 febbraio 2010; Ancona - Grosseto 1 a 1 del 1 maggio 2010; Reggina - Grosseto 2 a 2 del 23 maggio 2010 ed Empoli - Grosseto 2 a 2 del 30 maggio 2010 anche se per quest’ultima non sono in grado di riferire se gli zingari per questa partita siano riusciti o meno a scommettere. Sono al corrente soltanto per alcune di queste partite dei risultati che gli zingari miravano a conseguire. Trattasi di Torino - Grosseto che doveva finire con la sconfitta del Grosseto; Ancona - Grosseto che doveva terminare pari e Reggina - Grosseto che doveva terminare con la sconfitta del Grosseto, ma che fu pareggiata”. Lo stesso CONTEH, in sede di audizione resa il 13/04/2012 alla Procura federale, afferma: “Desidero spontaneamente riferire circostante inerenti detta gara (terminata con il risultato di 4 a 1), di cui ritengo che l’ufficio di Procura non sia a conoscenza. Durante la settimana prima della citata partita mancando alcuni giocatori, tra cui Pinilla, CAROBBIO mi comunicava che sicuramente avremmo perso e che si poteva effettuare una combine della partita. E più precisamente mi riferì che ci sarebbe stata una cospicua somma di denaro a favore di entrambi. Ci fu un pranzo in un ristorante nel centro di Grosseto che abitualmente frequentavamo, tra il sottoscritto, CAROBBIO, ACERBIS, TURATI, JOELSON, durante il quale CAROBBIO ci confermò la possibilità di ottenere una somma di denaro in cambio della nostra sconfitta e tutti ci dichiarammo disponibili; il giorno seguente CAROBBIO ci informò di aver coinvolto anche JOB, dicendoci peraltro che, una volta giunti a Torino, ci avrebbe fornito i dettagli; arrivati in Hotel a Torino, dopo aver lasciato i bagagli nelle nostre stanze, CAROBBIO, nella hall, mi disse che in serata avremmo visto la persona che avrebbe consegnato i soldi per la combine; dopo cena, CAROBBIO venne nella mia stanza dove dormivo da solo, preciso che i calciatori hanno un elenco ove sono riportati i numeri delle camere di tutta la squadra, e mi disse di recarmi in una stanza di cui mi diede il numero, ove avrei incontrato la persona che ci avrebbe dovuto consegnare i soldi; giunto in quella stanza, trovai la stessa persona che, in occasione di Pisa - Albinoleffe mi aveva mostrato i soldi all’interno del SUV nero; mi consegnò circa € 15/16.000,00 sempre in banconote da € 500,00, confermandomi che, in cambio, avremmo dovuto perdere la gara; preciso che anche gli altri miei compagni, per quanto riferitomi da CAROBBIO, si erano recati nella stanza a prendere la loro parte; finita la gara, come da previsione, tornai con la mia autovettura a Bergamo insieme a CAROBBIO, ACERBIS e la fidanzata di quest’ultimo, che aveva portato la mia macchina da Grosseto a Torino; durante il viaggio ACERBIS e CAROBBIO mi riferirono di aver ricevuto anche loro la somma di denaro, con le medesime modalità”. Le dichiarazioni confessorie di cui sopra costituiscono prove più che sufficienti a far ritenere che tutti i deferiti abbiano posto in essere le condotte loro ascritte. Peraltro è da ritenersi assolutamente apodittica l’eccezione della difesa di JOB, secondo la quale il deferito, non essendo un giocatore prestigioso ed essendo arrivato da poco nel gruppo, non sarebbe stato in grado di alterare il risultato della gara. Per i deferiti CAROBBIO, CONTEH e società GROSSETO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, mentre il deferito JOB deve essere ritenuto responsabile della violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6. VI.11 gara GROSSETO - MANTOVA del 15/03/2010 Secondo la Procura federale, la gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI,all’epoca dei fatti calciatore del MANTOVA, nei confronti di CAROBBIO, con il coinvolgimento di PELLICORI e FISSORE, tutti all’epoca dei fatti calciatori del GROSSETO. Premesso che la posizione di PELLICORI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via accertamento incidentale, la Commissione rileva come dagli atti del procedimento risulti che nei giorni precedenti la gara alcuni personaggi facenti parte del cosiddetto gruppo degli “zingari” hanno soggiornato in un albergo di Grosseto insieme a GERVASONI. Quest’ultimo ha proposto l’accordo fraudolento a CAROBBIO, PELLICORI e FISSORE, anche se i primi due poi non vi hanno preso parte. Il tentativo non è andato a buon fine. In definitiva, GERVASONI ha posto in essere, in concorso con altri soggetti tesserati, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara, offrendo somme di denaro. Tali atti non hanno raggiunto lo scopo solo in virtù del rifiuto degli interlocutori che devono comunque essere chiamati a rispondere dell’omessa denuncia. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di GERVASONI, CAROBBIO e PELLICORI dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale. In particolare, CAROBBIO, nell’interrogatorio reso dinanzi alla A.G. di Cremona, in data 20/12/2011, ammette di essere stato contattato per combinare la partita Grosseto – Mantova, ma nega aver partecipato all’illecito dichiarando: “Per Grosseto - Mantova la combinazione non avvenne in quanto mia moglie, che era incinta, si senti male e G.A. mi chiamò inutilmente. L'Accordo iniziale era che il Grosseto vincesse, magari con un over”. GERVASONI, interrogato il 27/12/2011dalla A.G. di Cremona, dichiara: “Devo dire che effettivamente ci fu un progetto di manipolazione. Io mi recai a Grosseto unitamente a G.A. e ci siamo incontrati con R.A. e S.V. Personalmente mi sono limitato ad attendere notizie sul da farsi qualora gli slavi avessero raggiunto un accordo che coinvolgesse tutte e due le squadre. L'iniziativa non andò in porto. Io mi limitai a parlare al telefono con CAROBBIO che all'epoca militava nel Grosseto”. In sede di audizione in data 29/02/2012, quest’ultimo ricorda: “Ribadisco il mio rifiuto a partecipare alla combine, ma ricordo che GERVASONI mi disse di aver contattato FISSORE e PELLICORI del Mantova, in quanto GERVASONI non avrebbe giocato quella gara”. Le dichiarazioni di cui sopra sono più che sufficienti a ritenere provata la responsabilità disciplinare dei deferiti. Peraltro l’eccezione della difesa di FISSORE, che sostiene che tra questi e GERVASONI sussistesse acredine, non esclude minimamente la responsabilità disciplinare di FISSORE, non essendo verosimile che la mera rivalità tra due calciatori aspiranti al medesimo posto in squadra possa aver indotto GERVASONI al calunnioso coinvolgimento del compagno in un caso di illecito “aggiustamento” del risultato di una gara. Per CAROBBIO, GERVASONI e la società GROSSETO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. La condotta di cui sopra integra la violazione dell’art. 7, comma 7, per FISSORE. VI.12 gara EMPOLI - MANTOVA del 23/03/2010 Dagli atti di causa emerge la prova che la gara in questione sia stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI con il coinvolgimento di PELLICORI e FISSORE, tutti all’epoca dei fatti calciatori del MANTOVA. Premesso che la posizione di PELLICORI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, la Commissione rileva come negli atti del procedimento la prima fonte di prova sul punto sia costituita dalle dichiarazioni di GERVASONI dinnanzi all’A.G. di Cremona confermate anche dinnanzi la Procura federale. Esse hanno natura etero e autoaccusatoria e sono supportate da riscontri intrinseci ed estrinseci. Infatti, oltre a essere credibili, coerenti dettagliate e reiterate, trovano riscontro obbiettivo in vari elementi e, in particolare, nelle dichiarazioni di PELLICORI e CAROBBIO alla Procura federale. Più specificamente, il primo ha confermato sia gli stretti rapporti dell’incolpato con GERVASONI sia la sua partecipazione a una cena con gli slavi in un ristorante nei pressi di Verona. Le dichiarazioni depositate in atti dalla difesa di FISSORE non hanno incidenza probatoria non solo perché raccolte fuori dal procedimento in modo irrituale, provenienti in parte da non tesserati e prive di garanzia di genuinità, ma anche perché le circostanze in esse descritte, anche qualora fossero vere, non sarebbero idonee a escludere la responsabilità dell’incolpato per la commissione dei fatti a lui addebitati. Risulta quindi provato che GERVASONI e FISSORE hanno posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara, percependo somme di denaro e raggiungendo lo scopo. Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. La condotta di cui sopra integra la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per FISSORE. VI.13 gara PADOVA - GROSSETO del 23/03/2010 Dagli atti del procedimento emerge la prova del tentativo di alterazione posto in essere da ITALIANO, all’epoca dei fatti calciatore del PADOVA. In particolare, appare provato che prima della gara, ITALIANO abbia contattato TURATI, all’epoca dei fatti calciatore del GROSSETO, mentre questi si trovava in ritiro, offrendogli denaro in cambio della sconfitta. TURATI ne parlò con CAROBBIO, all’epoca dei fatti calciatore del GROSSETO, ma entrambi non diedero seguito alla proposta. Premesso che la posizione di TURATI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, rileva la Commissione che le dichiarazioni accusatorie credibili e coerenti di CAROBBIO trovano adeguato riscontro in quelle rilasciate alla Procura federale in data 12/3/2012 da TURATI il quale ha confermato di essere stato contattato telefonicamente da ITALIANO durante il ritiro prima della gara in questione anche se ha cercato in qualche modo di attenuare la gravità delle richieste a lui rivolte dall’incolpato. Esistono inoltre numerosi riscontri logici evidenziati nel deferimento, tra i quali assume rilievo l’effettivo e confermato contatto telefonico tra due calciatori avversari in prossimità del giorno di svolgimento della gara tra le rispettive squadre, mentre non corrisponde a verità quanto sostenuto da ITALIANO in ordine alla posizione di classifica del PADOVA che, al momento dei fatti, era tutt’altro che tranquilla. In definitiva, ITALIANO ha posto in essere atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara senza raggiungere lo scopo a causa del rifiuto di TURATI e CAROBBIO. Per i deferiti CAROBBIO e società GROSSETO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, per ITALIANO. Alla affermazione della responsabilità del deferito ITALIANO segue quella oggettiva della Società di appartenenza PADOVA. VI.14 gara BRESCIA - MANTOVA del 2/04/2010 Dagli atti del procedimento risulta provato che la gara in questione sia stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI con il coinvolgimento di PELLICORI, entrambi all’epoca dei fatti calciatori del MANTOVA. Premesso che la posizione di PELLICORI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, osserva la Commissione come GERVASONI, grazie ai contatti con il gruppo degli “zingari e, in particolare, con G.A., abbia tentato di alterare il risultato della gara, proponendo l’accordo fraudolento a PELLICORI e, probabilmente, a FISSORE. Su quest’ultimo, però, la Procura federale riconosce la mancanza di prova sul pieno coinvolgimento nell’illecito, anche se è certo che, essendo quanto meno a conoscenza dei fatti, ha omesso di denunciarli alla stessa Procura federale. La sera prima della gara, in prossimità dell’albergo dove alloggiava la squadra del MANTOVA, terzi non tesserati (A.S., S.V. e RUBJC) hanno consegnato una somma di denaro a GERVASONI. Il tentativo non ha avuto buon fine solo per la fortuita circostanza che lo stesso GERVASONI ha respinto sulla linea di porta un tiro della squadra avversaria convinto che il pallone avesse già varcato detta linea. La sera della gara GERVASONI e PELLICORI hanno dovuto restituire la somma ricevuta al gruppo degli “zingari”. Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal GERVASONI dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale sono munite di adeguati riscontri intrinseci ed estrinseci. Esse, infatti, oltre ad essere credibili, coerenti e reiterate, trovano riscontro oggettivo in una serie di intercettazioni telefoniche riportate nell’ordinanza del Gip di Cremona del 9/12/2011, nonché negli atti di indagine delle Autorità croate e perfino nelle dichiarazioni rese da PELLICORI dinnanzi alla Procura federale. In definitiva, GERVASONI ha posto in essere, in concorso con altri soggetti tesserati e non, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara, percependo somme di denaro. Tali atti non hanno raggiunto lo scopo solo in virtù di circostanze fortuite. Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. La condotta di cui sopra integra per FISSORE la violazione dell’art. 7, comma 7. VI.15 CITTADELLA - MANTOVA del 24/04/2010 Premesso che la posizione di PELLICORI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, rileva la Commissione che per la gara in questione risulta raggiunta la prova di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI e PELLICORI, all’epoca dei fatti calciatori del MANTOVA. Grazie ai contatti con il gruppo degli “zingari”, GERVASONI ha tentato di alterare il risultato della gara, proponendo l’accordo fraudolento a PELLICORI e a FISSORE, all’epoca dei fatti calciatore del MANTOVA. Il secondo, tuttavia, non risulta essere attivamente coinvolto nell’illecito per il quale non ha percepito alcun compenso anche perché non ha partecipato alla gara. Deve pertanto rispondere solo di omessa denuncia. Lo stesso giorno della gara, nell’albergo dove alloggiava la squadra del MANTOVA, GERVASONI e PELLICORI hanno ricevuto 30.000,00 euro. Tali fatti sono provati dalle dichiarazioni di GERVASONI rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, le quali, oltre a essere estremamente dettagliate sono caratterizzate da profili di assoluta credibilità, coerenza interna e reiterazione. D’altro canto, esse hanno natura autoaccusatoria prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti e trovano riscontro nelle indagini svolte dalle Autorità croate. Anche le dichiarazioni rese alla Procura federale da PELLICORI disegnano un contesto di rapporti perfettamente coerente con il quadro accusatorio. Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. La condotta di cui sopra integra per FISSORE la violazione dell’art. 7, comma 7. VI.16 gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010 Premesso che, per effetto dell’intervenuto stralcio, la posizione di JOELSON, ACERBIS e TURATI viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, rileva la Commissione come dagli atti del procedimento emerga la prova che la gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH e TURATI, all’epoca dei fatti calciatori del GROSSETO, tentativo del quale tentarono di profittare gli “zingari” scommettendo su una gara già combinata. Dalla complessa ricostruzione compiuta dalla Procura federale risulta un coinvolgimento anche del direttore sportivo del GROSSETO IACONI che, secondo l’ipotesi accusatoria rivelatasi fondata, incaricò TURATI (ex calciatore dell’ANCONA) e JOELSON (amico e connazionale del portiere dell’ANCONA Da Costa) di trattare con i calciatori dell’ANCONA per comprare la gara, facendoli allontanare dal ritiro e fornendo loro perfino l’autovettura della Società. I due calciatori con l’autovettura messa a disposizione dalla Società, raggiunsero i calciatori dell’ANCONA, ma poterono concordare solo un risultato di pareggio. A questo punto CAROBBIO “vendette” la notizia agli “zingari” che si recarono nell’albergo dove si trovava in ritiro il GROSSETO, essendo al corrente dell’accordo per indirizzare il risultato verso un pareggio e della disponibilità di CAROBBIO, ACERBIS, JOELSON, TURATI e CONTEH. In tale occasione, due esponenti del gruppo degli “zingari” corrisposero la somma di 20/22.000,00 euro, divisa tra i calciatori coinvolti nell’illecito. In definitiva, risulta provato il raggiungimento di un accordo fra i tesserati delle due Società, che hanno pattuito un pareggio. Le trattative sono state condotte da IACONI, per il tramite di TURATI e JOELSON, con tesserati dell’ANCONA non individuati. Di tale illecita attività ha approfittato, al fine di effettuare scommesse, il gruppo degli “zingari” il quale, avuta la “soffiata” da CAROBBIO, ha ricompensato con somme di denaro quest’ultimo e i suoi compagni di squadra ACERBIS, JOELSON, CONTEH e TURATI. A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda i deferiti CONSONNI e SARRI, incolpati di omessa denuncia. La loro consapevolezza dei fatti non risulta sufficientemente provata e anche la frase pronunciata da SARRI durante la gara, pur prestandosi a interpretazioni malevole, può essere frutto, nella concitazione della gara, di ragioni del tutto lecite e non ha comunque significato univoco, sul quale possa fondarsi l’affermazione di responsabilità. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle dichiarazione auto ed etero accusatorie rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, da CAROBBIO e CONTEH. Esse, oltre ad essere credibili, coerenti, concordanti e reiterate, sono riscontrate dalle dichiarazioni de relato di GERVASONI e, in parte, perfino da quelle di TURATI. Deve essere valutata come elemento a carico degli incolpati anche la smentita proveniente da SARRI, IACONI, CONSONNI e MORA alla tesi difensiva di JOELSON, secondo la quale egli si sarebbe allontanato dal ritiro a causa di un infortunio che nessuno ricorda. La logica, infine, fa ritenere assolutamente incredibile che un Direttore sportivo consenta a due calciatori in ritiro di allontanarsi nottetempo con l’autovettura della Società per motivi leciti. Per i deferiti CAROBBIO e CONTEH è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, per IACONI. La società ANCONA, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, deve rispondere di responsabilità presunta, per l’illecito sportivo commesso a suo vantaggio da persone a essa estranee, atteso che nel corso del presente procedimento non è emersa circostanza alcuna che consenta di escludere, sia pure sotto il profilo di un ragionevole dubbio, che l’ANCONA non sia stata a conoscenza o non abbia partecipato alla alterazione della gara. Per quanto riguarda la posizione di CONSONNI e SARRI non sussistono elementi sufficienti per integrare l’ipotesi della violazione ascritta. VI.17 gara MANTOVA - MODENA dell’8/05/2010 Per i deferiti GERVASONI, NARCISO e società MODENA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. VI.18 gara FROSINONE - GROSSETO del 15/05/2010 Per la gara in questione non si ritiene raggiunta la prova dell’esistenza di un tentativo di alterazione posto in essere da SANTORUVO, all’epoca dei fatti calciatore del FROSINONE, nei confronti di MORA, all’epoca dei fatti calciatore del GROSSETO, al fine di conseguire la vittoria del FROSINONE. Effettivamente risulta che, durante il primo tempo e poi ancora durante il secondo, SANTORUVO si sia rivolto a Mora facendo generico riferimento a un accordo non rispettato sul risultato della gara. Tali circostanze sono esposte da CONTEH; anche MORA ha riferito alla Procura federale di rimostranze di SANTORUVO per l’impegno profuso in campo dagli avversari. La natura precisa e le finalità delle frasi rivolte a MORA da SANTORUVO nella concitazione della competizione non appaiono univocamente accertate e, in particolare, non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza della violazione prevista e punita dall’art. 7, comma 1, del CGS, anche in relazione all’idoneità dei mezzi usati a raggiungere il presunto fine illecito. La condotta di SANTORUVO sembra integrare piuttosto un maldestro tentativo di ottenere dall’avversario, per ragioni pietistiche, un minor impegno, condotta che appare sussumibile nella generica violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1, comma 1, del CGS, e come tale deve essere sanzionata. Per i deferiti CONTEH e MORA e società GROSSETO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; per la società FROSINONE è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23. La condotta di cui sopra integra la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per SANTORUVO. VI.19 gara GROSSETO - REGGINA del 23/05/2010 Premesso che la posizione di JOELSON, ACERBIS e TURATI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, la Commissione osserva come dagli atti del procedimento risulti provato che la gara in questione sia stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH e TURATI, all’epoca dei fatti calciatori del GROSSETO. Il gruppo degli “zingari” concordò con CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH e TURATI un compenso di 100.000,00 euro per la sconfitta con 2 gol di differenza e con la realizzazione di almeno 3 goal, senza subirne nessuno nei primi 15 minuti di gioco. La consegna del denaro risulta essere avvenuta dopo un incontro in un bar con tre esponenti del gruppo degli “zingari”: la somma venne distribuita tra i partecipanti all’illecito a casa di ACERBIS. La gara, però, non è terminata con il risultato concordato e, di conseguenza, i deferiti furono obbligati a restituire il denaro ricevuto e ad assumere l'impegno di alterare il risultato della successiva gara partita con l'EMPOLI. La prova dei fatti suddetti emerge dalle dichiarazioni rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale da CAROBBIO, CONTEH, GERVASONI. Esse sono credibili, concordanti tra loro, estremamente dettagliate, intrinsecamente coerenti e più volte reiterate. Inoltre, trovano riscontro oggettivo nelle indagini della Autorità croate e, in particolare, nelle intercettazioni telefoniche. A diverse conclusioni deve giungersi per la posizione del calciatore JOB IYOCK la cui partecipazione ai fatti viene citata solo da GERVASONI, per di più de relato. A suo carico, pertanto, non sussistono elementi sufficienti per affermarne la responsabilità in ordine alla violazione ascritta. In definitiva, CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH e TURATI hanno posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara, percependo somme di denaro. Tali atti non hanno raggiunto lo scopo solo in virtù dell’imprevedibile andamento della gara. Per i deferiti CAROBBIO, CONTEH e società GROSSETO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Per quanto riguarda la posizione di JOB IYOCK deve invece essere pronunciato il proscioglimento. VI.20 gara ANCONA - MANTOVA del 30/05/2010 Ad avviso della Commissione, per la gara in questione è stata raggiunta la prova di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, LOCATELLI, BELLODI, NASSI, all’epoca dei fatti calciatori del MANTOVA, e MAGALINI, all’epoca dei fatti direttore sportivo del MANTOVA, nei confronti di MASTRONUNZIO, CRISTANTE, DE FALCO Andrea e COLACONE, all’epoca dei fatti calciatori dell’ANCONA. I calciatori del MANTOVA con l’accordo del loro Direttore sportivo cercarono di comprare la sconfitta dell'ANCONA o quanto meno di concludere un accordo che consentisse di favorire il MANTOVA, impegnato nella lotta per non retrocedere. A tal fine MAGALINI consentì l’utilizzo della autovettura della Società a GERVASONI, LOCATELLI, BELLODI e NASSI i quali raggiunsero in un luogo appartato MASTRONUNZIO. Al termine di questo primo incontro quest’ultimo si riservò una risposta dopo averne parlato con i suoi compagni dell’ANCONA. La sera prima della gara, dopo cena, venne organizzato un secondo incontro al quale parteciparono anche CRISTANTE, DE FALCO Andrea e COLACONE. I calciatori del MANTOVA chiesero a quelli dell’ANCONA la possibilità di vincere o, come ipotesi subordinata, la possibilità di rinviare agli ultimi 10 minuti la decisione sull’esito della gara, in attesa di sapere i risultati dagli altri campi. L'accordo però non si concluse in quanto i calciatori dell'ANCONA non si fidarono della parola dei loro colleghi del MANTOVA. Al termine di ambedue gli incontri, MAGALINI venne informato di quanto accaduto. La prova dei fatti suesposti si trae dalle dichiarazioni rese da GERVASONI alla A.G. di Cremona in data 12/3/2012 e reiterate alla Procura federale in data 13/4/2012. Tali dichiarazioni sono munite di riscontri intrinseci ed estrinseci. Esse infatti sono dettagliate, coerenti e reiterate. Inoltre, sono confermate dalle parziali ammissioni di LOCATELLI, DE FALCO e CRISTANTE che hanno confermato gli incontri con i calciatori avversari anche se hanno cercato di attenuare le rispettive responsabilità. La circostanza che gli incontri furono due conferma, inoltre, che in un primo momento MASTRONUNZIO non escluse la possibilità di raggiungere l’accordo. Tra l’altro, in occasione del secondo incontro, furono i giocatori dell’ANCONA a recarsi presso l’albergo di quelli del MANTOVA che li seguirono con la macchina messa a disposizione da MAGALINI fino a “un parcheggio un po’ nascosto”. Le modalità clandestine degli incontri sono l’ennesima conferma del loro contenuto illecito. Viene così smentita la tesi difensiva di MASTRONUNZIO, secondo la quale egli fin dal primo incontro avrebbe sdegnosamente rifiutato la proposta di illecito. Se così fosse stato, non ci sarebbe stato motivo di accettare un secondo incontro allargato ad altri compagni di squadra, spostandosi perfino presso l’albergo dei corruttori. La ricostruzione “minimalista” della sua partecipazione ai fatti offerta da NASSI nella memoria difensiva viene smentita non solo dalle dichiarazioni di GERVASONI e LOCATELLI, ma anche da quelle di CRISTANTE, DE FALCO e MASTRONUNZIO. Le difese degli altri incolpati si incentrano sulla mera contestazione della credibilità di GERVASONI, senza considerare minimamente la granitica mole dei riscontri intrinseci ed estrinseci forniti dalla rocura federale e sopra descritti. La difesa di MAGALINI, oltretutto, non tiene conto della assoluta inverosimiglianza della tesi secondo la quale quattro giocatori si sarebbero allontanati dal ritiro per ben due notti con la autovettura della Società senza che il Direttore Sportivo si accorgesse di nulla. In definitiva, GERVASONI, LOCATELLI, NASSI, BELLODI, MAGALINI, MASTRONUNZIO, COLACONE, DE FALCO Andrea e CRISTANTE, in concorso tra loro, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara, alcuni prendendo contatti diretti con i tesserati della squadra avversaria, alcuni portando avanti le contrattazioni. Anche se l’accordo non venne raggiunto, tale condotta realizza ugualmente la fattispecie contestata agli incolpati. Per i deferiti DE FALCO, GERVASONI e LOCATELLI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; per il deferito BELLODI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, per NASSI, MAGALINI, MASTRONUNZIO, COLACONE e CRISTANTE, con l’aggravante di cui al comma 6 per NASSI, MASTRONUNZIO e COLACONE. Alla affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva della Società di appartenenza ANCONA. VI.21 gara EMPOLI - GROSSETO del 30/05/2010 Premesso che la posizione di JOELSON, ACERBIS e TURATI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, la Commissione rileva come dagli atti del procedimento emerga la prova che la gara in questione sia stata oggetto di un illecito posto in essere da tesserati delle due squadre. Di tale combine tentarono di avvalersi i c.d. “zingari” offrendo 60.000,00 euro a CAROBBIO affinché, con l’aiuto di JOELSON, ACERBIS e TURATI, combinasse il risultato della gara, anche a titolo di risarcimento per l’infausto esito della “combine” tentata la domenica precedente nella gara Grosseto - Reggina. Tali fatti sono provati dalle dichiarazioni, credibili, coerenti e concordanti rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, da CAROBBIO e GERVASONI. Esse inoltre sono riscontrate dalle indagini della Autorità Croate, dai numerosi contatti registrati il giorno della gara e quello precedente fra le utenze telefoniche di CAROBBIO e di G.A., referente del gruppo degli “zingari”, e dal flusso anomalo di scommesse registrato da A.A.M.S. sul pareggio in occasione della gara. Per il suddetto illecito è stato deferito anche il calciatore JOB IYOCK, ma gli elementi a suo carico appaiono estremamente labili e, comunque, insufficienti a pervenire a una dichiarazione di responsabilità. In relazione all’accordo per pilotare l’esito della gara con un risultato di vantaggio per entrambe le Società, espressamente riferito da CAROBBIO, si configura a carico della società EMPOLI la fattispecie della responsabilità presunta prevista dall’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a suo vantaggio da persone a essa estranee. Infatti non sussiste alcun elemento che consenta di escludere, sia pure sotto il profilo del ragionevole dubbio, che l’EMPOLI sia stata a conoscenza o abbia partecipato alla alterazione della gara. In definitiva, CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS e TURATI hanno posto in essere, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara, percependo somme di denaro. Tali atti hanno raggiunto lo scopo. Per i deferiti CAROBBIO e società GROSSETO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. La società EMPOLI deve rispondere di responsabilità presunta ex art. 4 comma 5 CGS. dell’illecito commesso a suo favore da persone ad essa estranee Il calciatore JOB IYOCK, invece, deve essere prosciolto. VI.22 gara ALBINOLEFFE - PIACENZA del 20/12/2010 È stata raggiunta la prova che la gara in questione sia stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da CASSANO, RICKLER e DE FALCO Franco, all’epoca dei fatti tesserati del PIACENZA, e da PASSONI, all’epoca dei fatti calciatore dell’ALBINOLEFFE. Emerge dagli atti del procedimento che pochi giorni prima della gara, CASSANO, PASSONI e RICKLER, calciatori del PIACENZA, si rivolsero al Direttore Sportivo DE FALCO per chiedergli l'approvazione in ordine alla decisione di pareggiare. Il calciatore CATINALI, appresa l’esistenza dell’accordo, scommise sul risultato concordato una somma per mezzo di ZAMPERINI, calciatore tesserato della Società Fidene sino al 16/09/2009, così come CASSANO. Dell’accordo vennero a conoscenza anche COSSATO, all’epoca dei fatti calciatore dell’AVESA, che ne approfittò per effettuare scommesse, e GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore della CREMONESE, che omise di informarne la Procura federale. I fatti suddetti trovano adeguato supporto probatorio nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, da GERVASONI, che riferisce le confidenze ricevute, dopo essere stato trasferito al PIACENZA, da CASSANO. Non pregiudica in alcun modo la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni il fatto che CASSANO non le confermi. È evidente, infatti, che la fonte primaria della rivelazione avrebbe dovuto rendere dichiarazioni che avrebbero pregiudicato la propria posizione. Perfino nel processo penale in casi analoghi non trova applicazione l’art. 195 c.p.p. Le dichiarazione di GERVASONI, credibili, coerenti e reiterate, trovano riscontro nella ammissioni di COSSATO e perfino in quelle di RICKLER, allorchè ammette l’incontro avvenuto in un bar di Piacenza. Infine, costituiscono riscontro alle accuse di GERVASONI i contatti registrati fra le utenze telefoniche di CASSANO e PASSONI e il riscontrato andamento anomalo delle scommesse sul gestore inglese Betfair (oltre 6 milioni e mezzo di euro sul pareggio a fronte di abituali giocate di 100/150.000,00 euro su gare analoghe). Le difese dei deferiti si limitano a contestare la credibilità di GERVASONI dimenticando i riscontri esistenti e la complessiva credibilità del quadro accusatorio da questi disegnato. Le pretese difformità delle versioni rese da GERVASONI denunciate dalla difesa di CASSANO non sussistono. Le successive dichiarazioni sono sostanzialmente conformi e contengono solo diversi gradi di approfondimento dei dettagli. L’unica posizione per la quale non è stata raggiunta piena prova è quella di CATINALI. In effetti non appare chiarissimo un suo ruolo attivo nell’illecito, mentre è certamente provata la violazione del divieto di scommesse e dell’obbligo di denuncia. In definitiva, CASSANO, PASSONI, RICKLER e DE FALCO Franco, in concorso con altri tesserati rimasti non identificati, hanno posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara anche al fine effettuare e consentire ad altri di effettuare scommesse dall’esito sicuro. Per i deferiti GERVASONI e PASSONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per CASSANO, RICKLER e DE FALCO Franco, la violazione dell’art. 6 CGS per CASSANO, CATINALI, COSSATO e ZAMPERINI, la violazione dell’art. 7, comma 7, per CATINALI e COSSATO. Alla affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva delle Società di appartenenza ALBINOLEFFE, PIACENZA e AVESA. VI.23 gara ASCOLI - ATALANTA del 12/03/2011 Per i deferiti DONI e società ATALANTA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. VI.24 gara ATALANTA - PIACENZA del 19/03/2011 La gara in questione è stata oggetto di decisione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011. In tale occasione la Commissione ha ritenuto la sussistenza di un tentativo di alterazione da parte di tesserati in concorso con non tesserati. Sulla base delle risultanze delle ulteriori indagini svolte dalla A.G. di Cremona e delle audizioni conseguentemente effettuate dalla Procura federale, è emerso che i calciatori del PIACENZA disposti a manipolare la gara erano GERVASONI, CASSANO, CONTEH e RICKLER. COSSATO, all’epoca dei fatti calciatore dell’AVESA, nei giorni precedenti la gara, nel corso di un incontro avvenuto presso un bar poco distante dallo stadio di Piacenza, promise la somma di 90.000,00 euro a GERVASONI, RICKLER e CASSANO in caso di sconfitta. Nel contempo per la stessa gara GERVASONI e CASSANO presero accordi con G.A., esponente del gruppo degli “zingari”, il quale versò la somma di 80/90.000,00 euro. Tali circostanze sono provate, oltre che dalla citata precedente decisione di questa Commissione, dalle indagini svolte dall’A.G. di Cremona e, in particolare, dalle dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, rese dinnanzi alla stessa Autorità e confermate davanti alla Procura Federale da DONI, GERVASONI e SANTONI. Tali dichiarazioni plurime, reiterate, coerenti e concordanti trovano ulteriore riscontro nelle parziali ammissioni di CONTEH, RICKLER e COSSATO. In definitiva, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, CASSANO, RICKLER, CONTEH e COSSATO hanno posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara, accettando l’offerta di ingenti somme di denaro. Per il deferito CONTEH è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per CASSANO, RICKLER e COSSATO. Alla affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva della Società di appartenenza PIACENZA e AVESA. VI.25 gara PADOVA - ATALANTA del 26/03/2011 La gara in questione è stata oggetto di decisione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011. In tale occasione la Commissione ha ritenuto che vi è stato un tentativo di alterazione da parte di vari tesserati in concorso con non tesserati. Successivamente, sulla base delle risultanze dell’attività ulteriore svolta dalla A.G. di Cremona e delle audizioni conseguentemente effettuate dalla Procura federale, è emerso che SANTONI, all’epoca dei fatti tesserato per il RAVENNA, ha comunicato a DONI che vi era un accordo per il pareggio. In seguito, vi sono state una serie di telefonate dalle quali si evince che SANTONI ha partecipato al tentativo di alterazione della gara, attivandosi con PARLATO, al quale – come risulta dal precedente procedimento disciplinare – ha consegnato una somma di denaro. Tali circostanze trovano riscontro nella ordinanza di custodia cautelare in data 9/12/2011 del Gip presso il Tribunale di Cremona, nonché dalle intercettazioni telefoniche, i cui contenuti non appaiono sminuiti dalla difesa di SANTONI, che ha infondatamente definito il deferimento come il frutto di mere congetture e fantasiose ricostruzioni. Per i deferiti DONI e società ATALANTA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per SANTONI. Alla affermazione della responsabilità del deferito SANTONI segue quella oggettiva della Società di appartenenza RAVENNA. VI.26 gara NOVARA - ASCOLI del 2/04/2011 La gara in questione è stata oggetto di decisione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011. In tale occasione la Commissione ha ritenuto che vi è stato un tentativo di alterazione da parte di vari tesserati in concorso con non tesserati. Successivamente, sulla base delle risultanze dell’attività ulteriore svolta dalla A.G. di Cremona e delle audizioni conseguentemente effettuate dalla Procura federale, è emerso che il gruppo degli “zingari” ha proposto a MICOLUCCI, all’epoca dei fatti calciatore dell’ASCOLI, di alterare il risultato della gara, promettendogli 40.000,00 euro nel caso di un ”over 2.5”, 80.000,00 euro nel caso di un “over 3.5” e, addirittura, oltre 100.000,00 euro nel caso di realizzazione del risultato esatto oggetto della scommessa. Nel corso di un incontro notturno in Ascoli con GERVASONI e con due esponenti del gruppo degli “zingari”, MICOLUCCI ha ricevuto la somma di 20.000,00 euro. La gara, però, non ha avuto l’esito auspicato. Per tale ragione MICOLUCCI è stato invitato dall’esponente del gruppo degli “zingari” G.A. a restituire la somma per il tramite di BERTANI, all’epoca dei fatti calciatore del NOVARA, il quale l’ha ricevuta avvolta in un asciugamano lasciato nell’Albergo dove era in ritiro MICOLUCCI. A sua volta BERTANI ha consegnato all’esponente del gruppo degli “zingari” G.A. non solo i 20.000 euro in questione, ma anche la somma che avevano ricevuto i calciatori del NOVARA per alterare la gara. In definitiva, MICOLUCCI e BERTANI, in concorso con altri soggetti tesserati non identificati e non tesserati, hanno posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara, accettando l’offerta di ingenti somme di denaro. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, soprattutto da MICOLUCCI e GERVASONI, nonché nel traffico telefonico intercorso tra questi. Della condotta del deferito BERTANI, che la Commissione ha esaminato in via incidentale in quanto la sua posizione è stata stralciata con l’ordinanza n. 2, risponde a titolo di responsabilità oggettiva la Società di appartenenza NOVARA. Per il deferito MICOLUCCI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; per la società ASCOLI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS. VI.27 gara PIACENZA - PESCARA del 9/04/2011 La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore del PIACENZA, e da NICCO, all’epoca dei fatti calciatore del PESCARA. Dopo aver parlato con l’esponente del gruppo degli “zingari” G.A., GERVASONI si è attivato contattando NICCO al fine di assicurare la vittoria del PIACENZA. Il giorno precedente la gara GERVASONI e NICCO si sono incontrati nell’albergo dove era in ritiro quest’ultimo. In seguito, NICCO ha fatto sapere a GERVASONI con un messaggio che non era riuscito a convincere i compagni di squadra. In definitiva, GERVASONI e NICCO, anche in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di GERVASONI, nonché nel traffico telefonico intercorso tra quest’ultimo e NICCO e nella presenza sul luogo di esponenti del gruppo degli “zingari”. Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, per NICCO. Alla affermazione della responsabilità del deferito NICCO segue quella oggettiva della Società di appartenenza PESCARA. Non convincono del contrario le separate difese di NICCO e della soc. PESCARA, stante la rilevanza degli incontri tra NICCO e GERVASONI nella immediatezza della gara, con particolare riferimento al secondo incontro, del tutto inutile dal momento che l’accordo per il viaggio in auto, secondo la versione di NICCO, era già stato raggiunto, delle espressioni indirizzate da GERVASONI a NICCO e da questi non contestate e peraltro ammesse, dei messaggi telefonici di NICCO a GERVASONI, della singolare circostanza del ritorno a casa di GERVASONI e di NICCO insieme a bordo dell’autovettura di GERVASONI. E non è credibile NICCO quando sminuisce l’importanza dell’incontro con un calciatore avversario, anche se amico, nell’imminenza della gara e definisce scherzoso il tono usato da GERVASONI nel pronunciare la frase “ma domani ci fate vincere?”. Come rilevato nell’atto di deferimento, infatti, non è plausibile che un calciatore professionista (per quanto giovane) possa attribuire carattere scherzoso a una proposta formulata all’esito di un incontro richiesto da GERVASONI che, nell’occasione, si era recato appositamente presso il ritiro della squadra avversaria proprio il giorno prima della gara, benché i due avessero già concordato di vedersi dopo la stessa. Sono invece irrilevanti e prive di attendibilità nel presente procedimento le dichiarazioni dei compagni di squadra di NICCO depositate agli atti. Va considerato a tal fine che, in caso di risposta affermativa al quesito posto, i tesserati avrebbero ammesso la propria responsabilità disciplinare nella vicenda, quanto meno sotto il profilo dell’omessa denuncia. La soc. PIACENZA, in seguito alla applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a carico del deferito GERVASONI, deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del proprio tesserato. VI.28 gara ASCOLI - SASSUOLO del 9/04/2011 Per i deferiti MICOLUCCI, GERVASONI e PEDERZOLI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; per la soc. ASCOLI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS. VI.29 gara LIVORNO - PIACENZA del 14/05/2011 La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI e SBAFFO, all’epoca dei fatti calciatori del PIACENZA. GERVASONI ha chiesto al compagno di squadra SBAFFO di avvicinare alcuni calciatori del LIVORNO, da quest’ultimo incontrati in precedenza in una discoteca di Porto Recanati, per proporgli di combinare il risultato della gara. Nel fine settimana precedente, SBAFFO ha incontrato DE LUCIA (che era insieme ad altri compagni di squadra) in un ristorante di Porto Recanati, ma quest’ultimo non ha aderito alla proposta. Il giorno della gara, nel tunnel che porta al campo, GERVASONI ha appreso da DE LUCIA la conferma al diniego. In definitiva, GERVASONI e SBAFFO hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara, prendendo contatti con DE LUCIA il quale ha omesso di denunciare il tentativo di illecito alla Procura federale. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di GERVASONI e DE LUCIA, nonché dalle dichiarazioni rese dal SBAFFO durante il dibattimento. Per i deferiti DE LUCIA, GERVASONI, SBAFFO e società LIVORNO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. La soc. PIACENZA, in seguito alla applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a carico dei deferiti GERVASONI e SBAFFO, deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri tesserati. VI.30 gara GROSSETO - REGGINA del 15/05/2011 La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da TAMBURINI, calciatore del MODENA, e da ROSATI, collaboratore della REGGINA. ROSATI ha chiesto a TAMBURINI, che conosceva da tempo, di contattare qualche calciatore del GROSSETO per verificare la disponibilità di quest’ultima Società a perdere la gara. Nella settimana precedente la gara, TAMBURINI ha telefonato a NARCISO, all’epoca calciatore del GROSSETO, offrendo allo stesso la somma di 30/35.000,00 euro per ottenere un impegno alla sconfitta. NARCISO, però, si è rifiutato di aderire alla proposta. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni particolarmente circostanziate, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di TAMBURINI e NARCISO, che hanno natura auto e etero accusatoria. In definitiva, ROSATI e TAMBURINI hanno posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara, mentre NARCISO ha omesso di denunciare i fatti alla Procura federale. Per i deferiti TAMBURINI, NARCISO e società GROSSETO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, per ROSATI. Alla affermazione della responsabilità di ROSATI segue quella oggettiva della Società di appartenenza REGGINA, considerato che una società risponde del comportamento dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del CGS, cioè di “coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società”, come nel caso in questione. Infatti, per stessa ammissione di ROSATI, tra quest’ultimo quale rappresentante della Team Service snc e la società REGGINA sussiste il contratto prodotto in atti avente ad oggetto lo svolgimento di consulenze calcistiche da parte di ROSATI nell’interesse della società REGGINA. La società REGGINA deve inoltre rispondere anche per responsabilità presunta, considerato come, nel corso del presente procedimento, sia emerso che TAMBURINI si è attivato al fine di agevolare la vittoria della REGGINA stessa nella gara in esame su richiesta del ROSATI, che il risultato è stato favorevole e che, d’altra parte, non vi sono elementi che consentano di escludere, sia pure sotto il profilo di un ragionevole dubbio, che la REGGINA non sia stata a conoscenza o non abbia partecipato alla alterazione della gara. Ne consegue che la società REGGINA deve rispondere a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee. VI.31 PIACENZA - ALBINOLEFFE del 21/05/2011 La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore del PIACENZA, e da PASSONI, all’epoca dei fatti calciatore dell’ALBINOLEFFE. Nel corso di un incontro tra GERVASONI e gli esponenti del gruppo degli “zingari” ILIEVSKY e G.A., quest’ultimo ha telefonato a PASSONI. Durante la telefonata G.A. ha passato il telefono a GERVASONI, il quale ha proposto a PASSONI di combinare un pareggio. L’accordo, tuttavia, non si è perfezionato in quanto PASSONI ha immediatamente risposto che, mentre alcuni calciatori dell’ALBINOLEFFE erano d'accordo, altri pensavano di giocarsela. In definitiva, GERVASONI e PASSONI hanno posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di GERVASONI, che risultano, da una parte, di natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, e, dall’altra, circostanziate e precise. Per i deferiti GERVASONI e PASSONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Le società PIACENZA e ALBINOLEFFE, in seguito alla applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a carico dei deferiti GERVASONI e PASSONI, devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri tesserati, che non è sminuita dall’assunto della Società ALBINOLEFFE di essere vittima del comportamento dei propri tesserati, dal quale ha tratto solo danno e discredito, atteso che l’applicazione dell’art. 4, comma 2, CGS prescinde da tale valutazione, che può essere tuttavia considerata nell’ambito della quantificazione della sanzione. VI.32 gara CREMONESE - MONZA del 27/10/2010 La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, PAOLONI e STEFANI, all’epoca dei fatti calciatori della CREMONESE, e da FIUZZI, ALBERTI e IACOPINO, all’epoca dei fatti i calciatori del MONZA. Su richiesta del gruppo degli “zingari”, che ha messo a disposizione la somma di 40.000,00 euro, PAOLONI ha proposto a GERVASONI la realizzazione di un “over” con sconfitta della propria squadra. Per la realizzazione dell’illecito è stato coinvolto anche STEFANI perché conosceva alcuni calciatori della squadra avversaria. Dopo la gara, STEFANI ha consegnato parte della somma ricevuta dall’esponente del gruppo degli “zingari” G.A. a FIUZZI, ALBERTI e IACOPINO. In definitiva, GERVASONI, PAOLONI, STEFANI, FIUZZI, ALBERTI e IACOPINO, in concorso con altri soggetti tesserati e non allo stato non identificati, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara, in funzione della realizzazione di un “over”. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni particolarmente circostanziate, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di GERVASONI, le quali risultano credibili e attendibili, oltre che autoaccusatorie prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti. Inoltre, i rapporti tra i calciatori vengono confermati dagli stessi interessati e dai contati telefonici intercorsi tra loro. Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per PAOLONI, STEFANI, FIUZZI, ALBERTI e IACOPINO. Costoro, ad eccezione di PAOLONI, hanno prodotto separate memorie difensive di contestazione delle dichiarazioni rese da GERVASONI, il cui assunto di inattendibilità appare tuttavia infondato. Alla affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva delle Società di appartenenza CREMONESE e MONZA. VI.33 gara PISA - MONZA dell’8/12/2010 La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI e STEFANI, all’epoca dei fatti calciatori della CREMONESE, e da FIUZZI, all’epoca dei fatti calciatore del MONZA. Per il tramite di STEFANI, alcuni giocatori del MONZA, tra cui FIUZZI, si sono incontrati all'uscita di Agrate con l’esponente del gruppo degli “zingari” G.A., il quale ha consegnato loro una somma di denaro in cambio dell’impegno a garantire la realizzazione di un “over” con sconfitta della loro squadra. In seguito, le quote sul mercato asiatico sono crollate e, pertanto, il gruppo degli “zingari” ha deciso di non effettuare puntate sulla gara, per cui, la sera stessa della gara, malgrado sia stato conseguito ugualmente il risultato concordato, i calciatori coinvolti hanno restituito la somma ricevuta. In definitiva, GERVASONI, STEFANI e FIUZZI, in concorso con altri soggetti tesserati e non allo stato non identificati, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un “over”. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni particolarmente dettagliate, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di GERVASONI, le quali risultano credibili e attendibili, oltre che autoaccusatorie prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti. Anche nel presente caso, STEFANI e FIUZZI hanno prodotto separate memorie difensive di contestazione delle dichiarazioni rese da GERVASONI, il cui assunto di inattendibilità appare tuttavia infondato in relazione alle prove portate dal deferimento. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per STEFANI e FIUZZI. Alla affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva della Società di appartenenza CREMONESE e MONZA. 6) La tipologia delle sanzioni applicabili Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati: a) in caso di violazione dell’art. 9 CGS (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) si applicano le sanzioni di cui alle lettere f) (squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione) e h) (divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA) dell’art. 19, comma 1; b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo) si applicano la sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni, con aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito; c) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) CGS si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni previste dall’art. 19, comma 1, CGS. d) in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 CGS si applicano le sanzioni di cui alle lettere c) (ammenda), d) (ammenda con diffida), e) (squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara), f) (squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione), g) (divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA), h) (inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro) dell’art. 19, comma 1, CGS. L’art. 19, comma 3, peraltro, precisa che la sanzione dell’inibizione temporanea non può superare la durata di cinque anni, fermo rimanendo il potere degli Organi della giustizia sportiva, in caso di applicazione di tale sanzione nel massimo edittale e di valutazione di particolare gravità dei fatti, di disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Ritiene pertanto la Commissione di non dover applicare sanzioni ulteriori in tutti i casi in cui venga applicata la sanzione massima di cinque anni di squalifica o inibizione (con eventuale preclusione), apparendo invalicabile il limite imposto dal richiamato art. 19, comma 3, CGS. Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle società: a) in generale, in caso di responsabilità diretta o oggettiva per i comportamenti di chi le rappresenta, dei dirigenti, dei tesserati, dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, si applicano le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, CGS; b) in particolare, in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo): b1) se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, si applicano le sanzioni di cui alle lettere h) (retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore) e l) (non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale) dell’art. 18, comma 1, CGS, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività; b2) se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, si applicano le sanzioni di cui alle lettere g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente) h) (retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore), l) (non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale) e m) (non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni) dell’art. 18, comma 1, CGS. c) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) CGS si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni previste dall’art. dell’art. 18, comma 1, CGS, in quanto l’introduzione del comma 8 (contenente la previsione della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore a euro 30.000,00) è avvenuta in un momento successivo a quello dei fatti contestati. d) in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 CGS si applicano le sanzioni di cui alle lettere a) (ammonizione), b) (ammenda), c) (ammenda con diffida) e g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente) dell’art. 18, comma 1, CGS. Con riferimento al principio della responsabilità delle Società, peraltro, la Commissione ritiene opportuno ricordare che le società possono essere chiamate a rispondere a titolo diretto presunto e oggettivo. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone a esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Su quest’ultimo punto, si è osservato come la responsabilità oggettiva trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Tuttavia, ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo trasporre in via automatica nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, in quanto posto in essere al di fuori del rapporto sportivo intercorrente tra società e tesserato, e in cui, anzi, la società stessa, oltre a non conseguire alcun vantaggio, risulta in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato. Giova ricordare, peraltro, che quest’ultimo orientamento, affermato espressamente nella decisione della Commissione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011, è stato confermato nelle decisioni della Corte di giustizia pubblicate sui C.U. n. 32/CGF del 2.9.2011, n. 43/CGF del 19.9.2011, n. 47/CGF del 33.9.2011, n. 48/CGF del 27.9.2011, n. 50/CGF del 29.9.2011, n. 56/CGF del 4.10.2011, n. 61/CGF del 12.10.2011, n. 64/CGF del 13.10.2011 e n. 81/CGF dell’11.11.2011, nonché del TNAS Cremonese/FIGC del 18 ottobre 2011, Benevento/FIGC del 18 ottobre 2011, Atalanta/FIGC del 26 ottobre 2011. 7) La determinazione delle sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico. In particolare, in relazione alle singole posizioni, la Commissione ritiene che, tra l’altro, assumano specifico rilievo: - quanto a ALBERTI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara CREMONESE - MONZA del 27/10/2010 con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; - quanto a CAREMI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara PISA - ALBINOLEFFE del 7/3/2009 con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; - quanto a CASSANO: la partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 CGS, la violazione plurima dell’art. 7 CGS e la violazione dell’art. 6 CGS; - quanto a CATINALI: la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS e dell’art. 6 CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara ALBINOLEFFE - PIACENZA del 20/12/2010; - quanto a COLACONE: la partecipazione a illecito sportivo aggravato in relazione alle gare ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/5/2009 e ANCONA - MANTOVA del 30/5/2010; - quanto a COMAZZI: la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle gare ANCONA - ALBINOLEFFE del 17/1/2009 e ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/5/2009; - quanto a COSSATO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara ALBINOLEFFE - PIACENZA del 20/12/2010, la violazione del divieto di scommesse di cui all’art. 6 CGS e l’omessa denuncia relativa alla gara ATALANTA - PIACENZA del 19/3/2011; - quanto a CRISTANTE: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara ANCONA - MANTOVA del 30/5/2010; - quanto a DE FALCO Franco: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara ALBINOLEFFE - PIACENZA del 20/12/2010, anche in considerazione della qualifica dirigenziale; - quanto a FERRARI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara RIMINI - ALBINOLEFFE del 20/12/2008; - quanto a FISSORE: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara EMPOLI - MANTOVA del 23/3/2010 e l’omessa denuncia relativa alle gare GROSSETO – MANTOVA del 15/3/2010, BRESCIA - MANTOVA del 2/4/2010 e CITTADELLA - MANTOVA del 24/4/2010; - quanto a FIUZZI: la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle gare CREMONESE - MONZA del 27/10/2010 e PISA - MONZA dell’8/12/2010; - quanto a FONTANA: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara CHIEVO - NOVARA del 30/11/2010; - quanto a GARLINI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara RIMINI - ALBINOLEFFE del 20/12/2008; - quanto a IACONI: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara ANCONA - GROSSETO del 30/4/2010, anche in considerazione della qualifica dirigenziale; - quanto a IACOPINO: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara CREMONESE - MONZA del 27/10/2010; - quanto a ITALIANO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara PADOVA - GROSSETO del 23/3/2010; - quanto a JOB IYOCK: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara TORINO - GROSSETO del 16/1/2010; - quanto a MAGALINI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara ANCONA - MANTOVA del 30/5/2010, anche in considerazione della qualifica dirigenziale; - quanto a MASTRONUNZIO: la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle gare ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/5/2009 e ANCONA - MANTOVA del 30/5/2010; - quanto a NASSI: la partecipazione all’illecito sportivo alla gara ANCONA - MANTOVA del 30/5/2010; - quanto a NICCO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara PIACENZA - PESCARA del 9/4/2011; - quanto a PAOLONI: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara CREMONESE - MONZA del 27/10/2010; - quanto a RICKLER: la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle gare ALBINOLEFFE - PIACENZA del 20/10/2010 e ATALANTA - PIACENZA del 19/3/2011; - quanto a ROSATI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara GROSSETO - REGGINA del 15/5/2011 anche in considerazione della qualifica rivestita; - quanto a SANTONI: la gravità della condotta, tenuto conto del precedente giudicato in relazione alla gara PADOVA - ATALANTA del 26/3/2011, nonché delle aggravanti della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi; - quanto a SANTORUVO: la violazione dei principi di lealtà correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, così derubricata la originaria incolpazione; - quanto a SARTOR: il ruolo rilevante assunto nell’associazione di cui all’art. 9 CGS e la sua funzione di collegamento con la componente asiatica; - quanto a SERAFINI: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara SALERNITANA - ALBINOLEFFE del 18/4/2009; - quanto a STEFANI: la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle gare CREMONESE - MONZA del 27/10/2010 e PISA - MONZA dell’8/12/2010; - quanto a VANTAGGIATO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara RIMINI - ALBINOLEFFE del 20/12/2008; - quanto a VENTOLA: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara CHIEVO - NOVARA del 30/11/2010; - quanto a ZAMPERINI : il ruolo di rilievo assunto nell’associazione di cui all’art. 9 CGS, la effettuazione di scommesse illecite e la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara CESENA - GUBBIO del 30/11/2011; - quanto alla Società ALBINOLEFFE: la responsabilità oggettiva per nove illeciti sportivi commessi da suoi tesserati in gare disputate dalla Società medesima, con valutazione in via equitativa, tenuto anche conto che la responsabilità oggettiva va graduata e attenuata allorquando, come nel caso in esame, la Società sia stata danneggiata dagli illeciti commessi dai tesserati; - quanto alla Società ANCONA: la responsabilità oggettiva relativamente a tre illeciti sportivi commessi da suoi tesserati, che si ritiene vada sanzionata con due punti di penalizzazione per ciascun illecito e con un ulteriore punto per l’aggravante contestata; la responsabilità presunta derivante da atti posti in essere da soggetti a essa estranei relativamente ad altra gara, che comporta un ulteriore punto di penalizzazione; - quanto alla Società AVESA: la responsabilità oggettiva per l’illecito commesso dal suo tesserato in ordine a una gara non disputata dalla Società medesima, sanzionabile con un punto di penalizzazione; la responsabilità oggettiva per la effettuazione di scommesse da parte del suo tesserato, sanzionabile con l’ammenda nella misura indicata nel dispositivo; - quanto alla Società DELFINO PESCARA: la responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo commesso dal suo tesserato in relazione alla gara PIACENZA - PESCARA 9/04/2011; - quanto alla Società EMPOLI: la responsabilità presunta derivante da atti posti in essere a suo vantaggio da soggetti a essa estranei, in relazione alla gara EMPOLI – GROSSETO del 30/5/2010; - quanto alla Società MONZA: la responsabilità oggettiva per due illeciti sportivi commessi da suoi tesserati in gare disputate dalla Società medesima, che va sanzionata con due punti di penalizzazione per ciascun illecito e con un ulteriore punto per l’aggravante contestata. Si ritiene, invece, di non dover applicare la richiesta sanzione di esclusione dalla Coppa Italia, la cui afflittività appare eccessiva per l’ipotesi di responsabilità oggettiva di soli calciatori; - quanto alla soc. NOVARA: da una parte, la gravità delle condotte dei tesserati, del cui operato la Società risponde a titolo di responsabilità oggettiva; dall’altra, l’attenuante che va riconosciuta per l’ampia e idonea attività di prevenzione attuata dalla Società, puntualmente documentata; il fatto di aver provato a combattere il fenomeno delle scommesse arrivando a denunciare un propria gara sospetta per flussi anomali; i danni diretti ricevuti dai propri tesserati. Una valutazione equitativa induce a ritenere congrua la penalizzazione di punti in classifica nella misura indicata nel dispositivo e a non infliggere la sanzione della esclusione dalla Coppa Italia; - quanto alla Società PADOVA: la responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo commesso da un proprio tesserato in relazione alla gara PADOVA - GROSSETO del 23.3.2010; - quanto alla Società PIACENZA: la responsabilità oggettiva per cinque illeciti sportivi commessi da suoi calciatori in ordine a gare disputate dalla Società medesima, nonché per una gara non disputata dalla stessa, con le aggravanti contestate, ma con valutazione complessiva in via equitativa così da attenuare gli effetti del cumulo materiale della sanzioni in ipotesi di responsabilità senza colpa, come precisato anche per la Società ALBINOLEFFE; - quanto alla Società RAVENNA: la responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo commesso da suoi tesserati in ordine a gara non disputata dalla Società medesima; - quanto alla Società REGGINA: la responsabilità oggettiva in ordine all’illecito sportivo commesso da un suo collaboratore relativamente a una gara disputata dalla Società medesima, sanzionabile con tre punti di penalizzazione; la responsabilità presunta derivante da atti posti in essere in suo vantaggio da soggetti a essa estranei relativamente alla stessa gara, sanzionabile con un punto di penalizzazione; - quanto alla Società SAMPDORIA: la responsabilità oggettiva per la partecipazione di un proprio tesserato, acclarata in via di accertamento incidentale, all’associazione di cui all’art. 9 CGS; - quanto alla Società SIENA: la responsabilità oggettiva per la partecipazione di un proprio tesserato all’associazione di cui all’art. 9 CGS; - quanto alla Società SPEZIA: la responsabilità oggettiva per la partecipazione di un proprio tesserato all’associazione di cui all’art. 9 CGS. Tenuto conto di tali elementi appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. Per quanto attiene alla stagione sportiva nella quale vanno inflitte le sanzioni la Commissione deve far riferimento al principio di afflittività. Quest’ultima deve essere valutata caso per caso in relazione alla posizione di classifica di ciascuna Società e agli eventuali vantaggi che da questa derivano. Poiché, nel caso in questione, l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica per le Società con riferimento al campionato 2011/12, non incidendo sulla loro posizione nella classifica finale, non risulterebbe afflittiva, occorre disporre che le rispettive penalizzazioni vengano scontate nel campionato 2012/13. In relazione alla quantificazione della sanzioni da irrogare, la Commissione ritiene opportuno precisare che le decisioni assunte in sede di valutazione delle istanze di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS non possono essere prese come punto di riferimento, trattandosi di fattispecie diverse, che trovano applicazione nei casi espressamente previsti dalla normativa. 8) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione: A) proscioglie dagli addebiti contestati: ▪ CONSONNI Luigi; ▪ COSER Achille; ▪ JOB IYOCK Thomas Herve, limitatamente ai fatti di cui alle gare Grosseto - Reggina del 23/5/2010 e Empoli - Grosseto del 30/5/2010; ▪ MASTRONUNZIO Salvatore, limitatamente ai fatti di cui alla gara Ancona – Albinoleffe del 17/1/2009; ▪ NASSI Maurizio, limitatamente ai fatti di cui alla gara Ancona - Albinoleffe del 17/1/2009; ▪ SARRI Maurizio; ▪ SHALA Rjiat; B) dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ BELLODI Mirko: applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 2 (due); ▪ CAROBBIO Filippo: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20 (venti); ▪ CELLINI Marco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro); ▪ DE FALCO Andrea: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 6 (sei); ▪ DE LUCIA Alfonso: applicazione ex artt. 23 CGS della squalifica per mesi 5 (cinque); ▪ DONI Cristiano: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 2 (due); ▪ GERVASONI Carlo: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20 (venti); ▪ CONTEH Kewullay: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20 (venti); ▪ LOCATELLI Tomas: applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 2 (due); ▪ MICOLUCCI Vittorio: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro); ▪ MORA Nicola: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro); ▪ NARCISO Antonio: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 15 (quindici); ▪ PARLATO Gianfranco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 2 (due); ▪ PASSONI Dario: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 2 (due); ▪ PEDERZOLI Alex: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 16 (sedici) con ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ POLONI Mirco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 12 (dodici); ▪ RUOPOLO Francesco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro); ▪ SBAFFO Alessandro: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) e ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00); ▪ TAMBURINI Juri: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 10 (dieci); ▪ Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); ▪ Società AS LIVORNO CALCIO Spa: applicazione ex art. 23 CGS della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); ▪ Società ATALANTA BERGAMASCA Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); ▪ Società FROSINONE CALCIO Srl: applicazione ex art. 23 CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013; ▪ Società MODENA FC Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013; ▪ Società US CREMONESE Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00); ▪ Società US GROSSETO FC Srl: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); C) infligge le seguenti sanzioni: ▪ ALBERTI Andrea: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; ▪ CAREMI Davide: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; ▪ CASSANO Mario: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; ▪ CATINALI Edoardo: squalifica per 9 (nove) mesi, per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS e art. 6 CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Albinoleffe- Piacenza del 20/12/2010; ▪ COLACONE Roberto: squalifica per 4 (quattro) anni; ▪ COMAZZI Alberto: squalifica per 4 (quattro) anni; ▪ COSSATO Federico: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; ▪ CRISTANTE Filippo: squalifica per 3 (tre) anni; ▪ DE FALCO Franco: inibizione per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi; ▪ FERRARI Nicola: squalifica per 3 (tre) anni; ▪ FISSORE Riccardo: squalifica per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi; ▪ FIUZZI Luca: squalifica per 4 (quattro) anni; ▪ FONTANA Alberto Maria: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; ▪ GARLINI Ruben: squalifica per 3 (tre) anni; ▪ IACONI Andrea: inibizione per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi; ▪ IACOPINO Vincenzo: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; ▪ ITALIANO Vincenzo: squalifica per 3 (tre) anni; ▪ JOB IYOCK Thomas Herve: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; ▪ MAGALINI Giuseppe: inibizione per 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi ▪ MASTRONUNZIO Salvatore: squalifica per 4 (quattro) anni; ▪ NASSI Maurizio: squalifica per 3 (tre) anni; ▪ NICCO Gianluca: squalifica per 3 (tre) anni; ▪ PAOLONI Marco: squalifica per 4 (quattro) anni; ▪ RICKLER Cesare: squalifica per 4 (quattro) anni; ▪ ROSATI Gianni: inibizione per 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi; ▪ SANTONI Nicola: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; ▪ SANTORUVO Vincenzo: squalifica per 6 (sei) giornate effettive di gara da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Frosinone - Grosseto del 15/5/2010; ▪ SARTOR Luigi: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; ▪ SERAFINI Mattia: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; ▪ STEFANI Mirko : squalifica per 4 (quattro) anni; ▪ VANTAGGIATO Daniele: squalifica per 3 (tre) anni; ▪ VENTOLA Nicola: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; ▪ ZAMPERINI Alessandro: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; ▪ Società U.C. ALBINOLEFFE Srl: penalizzazione in classifica di punti 15 (quindici) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 90.000,00 (novantamila/00) euro; ▪ Società A.C. ANCONA Spa: penalizzazione in classifica di punti 8 (otto) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13; ▪ Società U.S. AVESA H.S.M.: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di € 200,00 (duecento/00) euro; ▪ Società DELFINO PESCARA 1936: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13; ▪ Società EMPOLI F.B.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13; ▪ Società A.C. MONZA BRIANZA 1912: penalizzazione in classifica di punti 5 (cinque) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13; ▪ Società NOVARA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 35.000,00 (trentacinquemila/00) euro; ▪ Società PADOVA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13; ▪ Società PIACENZA F.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 11 (undici) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 70.000,00 (settantamila/00) euro; ▪ Società RAVENNA CALCIO Srl: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13; ▪ Società REGGINA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13; ▪ Società U.C. SAMPDORIA Spa: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro; ▪ Società A.C. SIENA Spa: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro; ▪ Società SPEZIA CALCIO Srl: ammenda di 30.000,00 (trentamila/00) euro.
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