• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102 del 20 Giugno 2012
(553) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE DI NICOLA (Dirigente responsabile area tecnica della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), ANGELO ANTONIO RANNUCCI (Segretario generale della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), GIANNI CALIFANO (in possesso di patentino di D.S., ha svolto attività nell’interesse della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), JÓ DI RENZO (Calciatore tesserato per la Società ASD Battipagliese), ALESSIO CHIAVAROLI (arbitro effettivo CAN-D), Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl e ASD BATTIPAGLIESE • (nota n. 8102/541pf11-12/AM/ma dell’11.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102 del 20 Giugno 2012
(553) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE DI NICOLA (Dirigente responsabile area tecnica della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), ANGELO ANTONIO RANNUCCI (Segretario generale della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), GIANNI CALIFANO (in possesso di patentino di D.S., ha svolto attività nell’interesse della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), JÓ DI RENZO (Calciatore tesserato per la Società ASD Battipagliese), ALESSIO CHIAVAROLI (arbitro effettivo CAN-D), Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl e ASD BATTIPAGLIESE • (nota n. 8102/541pf11-12/AM/ma dell’11.5.2011).
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione
1. Di Nicola Ercole,
2. Rannucci Angelo Antonio,
3. Califano Gianni,
4. la Società L’Aquila Calcio 1927 srl,
5. Di Renzo Jo’;
6. la Società ASD Battipagliese;
7. Chiavaroli Alessio,
per rispondere:
Di Nicola, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art.10 comma 2e 4 CGS in quanto nella sua veste di responsabile Area Tecnica della Società poneva in essere atti contrari alle norme federali così come descritti nella parte motiva;
Rannucci, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art.1 comma 1 CGS anche in relazione all’art. 10 comma 2 e 4 CGS in quanto, nella sua veste di Segretario Generale ed in occasione della gara Teramo Calcio – L’Aquila Calcio del 21.08.2011, quale dirigente accompagnatore della Società, poneva in essere atti contrari alle norme federali così come descritti nella parte motiva;
Califano, della violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, per aver svolto l’attività di Direttore Sportivo della Società L’Aquila Calcio senza alcun tesseramento con questa;
L’Aquila Calcio 1927 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 2,del CGS, non solo per le violazioni ascritte ai propri tesserati ma anche per aver permesso che Califano Gianni svolgesse nel suo interesse l’attività di Direttore
Sportivo senza alcun tesseramento;
Di Renzo, per la violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, in relazione all’art.40, comma 4 e 5 NOIF;
ASD Battipagliese, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato Di Renzo;
Chiavaroli, per la violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, in relazione all’art.40 lettera h) del Regolamento AIA, per non aver provveduto ad assolvere con tempestività al potere referendario.
Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Sig.ri Ercole Di Nicola, Angelo Antonio Rannucci e la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Ercole Di Nicola, Angelo Antonio Rannucci e la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS;
[“▪ pena base per il Sig. Ercole Di Nicola, sanzione della inibizione di giorni 95 (novantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 65 (sessantacinque);
▪ pena base per il Sig. Angelo Antonio Rannucci, sanzione della inibizione di giorni 95 (novantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 65 (sessantacinque); ▪ pena base per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, sanzione della ammenda € 6.500,00 (€ seimilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna:
il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano, che ha concluso chiedendo per il Sig. Califano Gianni, inibizione di mesi 6 (sei); per il Sig. Jo Di Renzo squalifica di mesi 3 (tre); per il Sig. Chiavaroli Alessio sospensione di giorni 30 (trenta); per la Società ASD Battipagliese ammenda di € 350,00 (€ trecentocinquanta/00); il legale del Sig. Di Renzo, il quale si é riportato alle conclusioni riportate nelle memorie depositate nei termini; il Sig. Di Renzo il quale ha rilasciato delle dichiarazioni a propria difesa; il Sig. Chiavaroli si è riportato alle memorie depositate nei termini. Osserva quanto segue. I motivi della decisione Quanto alla posizione di Chiavaroli Alessio, arbitro della Sezione di Pescara designato dalla CAN-D a dirigere il citato incontro del 21.08.2011, la Commissione disciplinare nazionale, sentito il parere favorevole della Procura federale, accoglie la richiesta del deferito e dispone la separazione della posizione del medesimo rinviando alla data del 18.7.2012 ore 14 la trattazione del procedimento, con espresso invito al Chiavaroli di trasmettere preventivamente alla Segreteria della CDN la documentazione probatoria acquisita. Quanto agli altri soggetti interessati, il deferimento è fondato e va accolto considerato che l’istruttoria ha consentito di accertare e provare che:
1) il calciatore Di Renzo Jo’, tesserato con la ASD Battipagliese (militante nel campionato di serie D), dalla metà di agosto 2011 e sino al 28 novembre 2011 effettuava allenamenti nonché partite amichevoli con la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, pur in assenza del consenso della Società di appartenenza, e sottoscriveva nel settembre 2011 il modulo federale di tesseramento ed il relativo contratto economico con la Società L’Aquila Calcio 1927 srl;
2) Califano Gianni, svolgeva attività di direttore sportivo dell’Aquila Calcio 1927 Srl, ancorché non tesserato con detta Società. Rileva, infine, che le argomentazioni difensive svolte dai deferiti non hanno pregio alcuno. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle di cui la dispositivo Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ per il Sig. Ercole Di Nicola, sanzione della inibizione di giorni 65 (sessantacinque);
▪ per il Sig. Angelo Antonio Rannucci, sanzione della inibizione di giorni 65 (sessantacinque);
▪ per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, sanzione della ammenda € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
Irroga per Califano Gianni, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione; per Jo Di Renzo, la sanzione della squalifica di giorni 15 (quindici); per la Società ASD Battipagliese la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).
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(553) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE DI NICOLA (Dirigente responsabile area tecnica della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), ANGELO ANTONIO RANNUCCI (Segretario generale della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), GIANNI CALIFANO (in possesso di patentino di D.S., ha svolto attività nell’interesse della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), JÓ DI RENZO (Calciatore tesserato per la Società ASD Battipagliese), ALESSIO CHIAVAROLI (arbitro effettivo CAN-D), Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl e ASD BATTIPAGLIESE • (nota n. 8102/541pf11-12/AM/ma dell’11.5.2011)."