F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102 del 20 Giugno 2012 (543) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CALENDA (Agente di calciatori), FERDINANDO RENZULLI (Amministratore delegato, all’epoca dei fatti, della Società Benevento Calcio Spa), MAMADOU YAYE KANOUTE’ (Calciatore attualmente tesserato per la Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa • (nota n. 7857/553pf11-12/AM/ma del 4.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102 del 20 Giugno 2012
(543) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CALENDA (Agente di calciatori), FERDINANDO RENZULLI (Amministratore delegato, all’epoca dei fatti, della Società Benevento Calcio Spa), MAMADOU YAYE KANOUTE’ (Calciatore attualmente tesserato per la Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa • (nota n. 7857/553pf11-12/AM/ma del 4.5.2011).
Il deferimento Con provvedimento del 4.5.2012, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione:
- il Signor Roberto Calenda, agente, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, CGS, 16, comma 8, 20, commi 2 e 3, 19, comma 2, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver operato in conflitto di interessi in occasione della conclusione del contratto per prestazione sportiva del calciatore Kanouté Mamadou Yaye con la Società Benevento Calcio in data 26.10.2011, omettendo altresì di assicurarsi che il suo nominativo venisse inserito nel relativo contratto quale agente del calciatore; - il calciatore Kanouté Mamadou Yaye, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, CGS, 21, comma 5, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver omesso di assicurarsi che nel contratto per prestazione sportiva sottoscritto con la Società Benevento Calcio venisse inserito il nominativo del proprio agente; - il Signor Ferdinando Renzulli, all’epoca dei fatti amministratore delegato della Società Benevento Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, CGS, 22, comma 4, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver omesso di indicare nel contratto per prestazione sportiva sottoscritto con il calciatore Kanouté Mamadou Yaye di essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente di calciatori Calenda; - la Società Benevento Calcio Spa, per rispondere ai sensi dell’art. 4, commi 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. Nei termini di rito tutti i deferiti facevano pervenire memorie difensive, contestando l’addebito e concludendo per il proscioglimento e, in subordine, per l’applicazione di una sanzione nei minimi edittali. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale i deferiti Roberto Calenda, Ferdinando Renzulli, Mamadou Yaye Kanouté e la Società Benevento Calcio Spa hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Roberto Calenda, Ferdinando Renzulli, Mamadou Yaye Kanouté e la Società Benevento Calcio Spa, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS;
[“▪ pena base per il Sig. Roberto Calenda, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) con ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 45 (quarantacinque) con ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00);
▪ pena base per il Sig. Ferdinando Renzulli, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta) con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 20 (venti) e € 1.000,00 (€ mille/00);
▪ pena base per il Sig. Mamadou Yaye Kanouté, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva
2012/2013;
▪ pena base per la Società Benevento Calcio Spa, sanzione della ammenda € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 7.000,00 (€ settemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: ▪ per il Sig. Roberto Calenda, sospensione della licenza di giorni 45 (quarantacinque) con ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); ▪ per il Sig. Ferdinando Renzulli, inibizione per giorni 20 (venti) con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); ▪ per il Sig. Mamadou Yaye Kanouté, 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2012/2013; ▪ per la Società Benevento Calcio Spa, ammenda € 7.000,00 (€ settemila/00) Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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